Che fine ha fatto il titolo di Dottore?

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Re: Che fine ha fatto il titolo di Dottore?

Messaggioda adj » lunedì 14 marzo 2011, 12:31

Gigo ha scritto:................Ma il ragioniere era sempre ragioniere. Il dott.commercialista era dottore .Ritorno sulla domanda:come devo chiamare il medico in ospedale senza cadere nell'equivoco che si girino in due :dottore ed infermiere?

Professore... :D
Però non mi chieda come chiamare un primario... forse Eccellenza? ;)
adj
 

Re: Che fine ha fatto il titolo di Dottore?

Messaggioda nicolad72 » lunedì 14 marzo 2011, 12:34

R.D. 4-6-1938 n. 1269
Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 agosto 1938, n. 192.


Capo II
Titoli accademici

48. Le lauree e i diplomi, conferiti dalle università e dagli istituti superiori, vengono rilasciati, in nome del Re e Imperatore, dal rettore o direttore e debbono essere sottoscritti anche dal preside della facoltà e dal direttore amministrativo.
Nelle lauree e nei diplomi non sono indicati i voti conseguìti nel relativo esame, ma si fa speciale menzione della lode, quando questa sia stata concessa.
A coloro che hanno conseguito una laurea, e ad essi soltanto, compete la qualifica accademica di dottore.

49. Coloro che, avendo conseguito un titolo accademico all'estero, intendano ottenere il corrispondente titolo accademico italiano, giusta le disposizioni dell'art. 170 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, debbono farne domanda su carta legale al rettore dell'università o direttore dell'istituto prescelto, corredandola, oltre che dei documenti previsti dall'art. 12 del presente regolamento, anche del titolo accademico estero in originale.
Gli italiani debbono inoltre dimostrare di possedere un titolo di studi medi conseguito nel regno che dia adito alla facoltà che rilascia il titolo accademico corrispondente a quello di cui essi sono forniti oppure di possedere uno dei titoli di studi medi esteri di cui all'art. 147 del citato testo unico.
Sulle domande delibera il senato accademico, udita la facoltà competente.
Qualora il titolo accademico prodotto sia compreso nell'elenco di cui al comma secondo dell'art. 170 del testo unico, il rettore o direttore rende esecutiva la deliberazione del senato accademico, rilasciando all'interessato il corrispondente titolo italiano.
Qualora, invece, si tratti di titolo accademico non compreso nel citato elenco, sulle domande si provvede in conformità del penultimo comma dell'art. 12.
Gli stranieri, prima di ottenere il riconoscimento del titolo accademico estero di cui sono forniti, debbono dimostrare la conoscenza della lingua italiana con le modalità di cui all'art. 12. Qualora l'esito della prova sia sfavorevole, essi non possono ottenere il riconoscimento richiesto, né ripetere la prova stessa se non nell'anno accademico successivo.
Per l'applicazione del presente articolo valgono, in quanto non è diversamente disposto, le norme dell'art. 12.

50. Per ciascun laureato o diplomato, oltre il diploma originale, steso sull'apposito modulo e da consegnare all'interessato, viene redatto altro esemplare originale del diploma, steso su carta di tipo e di formato differente, che deve essere anch'esso firmato dal rettore dell'università o direttore dell'istituto, dal preside della facoltà e dal direttore amministrativo. Esso è conservato nel fascicolo personale del laureato o diplomato.
Nei casi di smarrimento o distruzione dei diplomi originali di laurea, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria provvedono direttamente al rilascio dei duplicati dei diplomi, che sono la riproduzione esatta del diploma originale, cui si aggiungerà la dichiarazione firmata dal rettore dell'Università o direttore dell'Istituto e dal direttore amministrativo e munita del timbro dell'Università o istituto, che il titolo è duplicato del diploma originale smarrito o distrutto.
A tal fine, l'interessato deve presentare al rettore o direttore dell'ateneo competente apposita domanda in carta legale corredata dei documenti comprovanti lo smarrimento o la distruzione del diploma.
Fuori dei casi di smarrimento o di distruzione del diploma, il rettore o direttore può consentire, per giustificati e comprovati motivi, il rilascio del duplicato in sostituzione del diploma a suo tempo rilasciato, che deve essere restituito alla segreteria universitaria e conservato, previo annullamento, nel fascicolo personale dell'interessato (11).
(11) Articolo così modificato dal D.P.R. 8 settembre 1976, n. 791 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1976, n. 327).

L. 13 marzo 1958, n. 262 (1).
Conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e simili (2).
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 aprile 1958, n. 85.
(2) Il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento.

1. Le qualifiche accademiche di dottore, compresa quella honoris causa, le qualifiche di carattere professionale, la qualifica di libero docente possono essere conferite soltanto con le modalità e nei casi indicati dalla legge.

2. È vietato il conferimento delle qualifiche di cui all'articolo precedente da parte di privati, enti e istituti, comunque denominati, in contrasto con quanto stabilito nello stesso articolo. I trasgressori sono puniti con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire 750.000 a lire 1.500.000 (3).
Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, della qualifica accademica di dottore compresa quella honoris causa, di qualifiche di carattere professionale e della qualifica di libero docente, ottenute in contrasto con quanto stabilito nell'art. 1, è punito con la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 1.000.000 (4), anche se le predette qualifiche siano state conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge.
La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del Codice penale.
(3) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
(4) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge.

3. Restando ferme le norme in vigore per quanto concerne il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero.
Si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 2 ai cittadini italiani che fanno uso di titoli accademici conseguiti all'estero e non riconosciuti in Italia.

D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 (1).
Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (2) (3).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 novembre 2004, n. 266.
(2) Vedi, anche, il D.M. 25 novembre 2005 sulla definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza.
(3) Emanato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 13. Disposizioni transitorie e finali.
1. Il presente decreto sostituisce il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni dei decreti ministeriali di cui all'articolo 10, recanti la modifica delle classi dei corsi di studio vigenti, entro i termini stabiliti dai decreti medesimi, sentita la CRUI.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3 e all'articolo 9 si applicano a decorrere dall'anno 2004-2005.
4. In via di prima applicazione del presente regolamento e comunque non oltre la determinazione delle nuove classi di laurea e di laurea magistrale ai sensi del comma 1, le università possono ridefinire, ad eccezione dei corsi di studio di cui all'articolo 6, comma 3, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio già istituiti ed attivati nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 11 ed in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 2 e 11, comma 7, lettera a) del presente regolamento. Gli ordinamenti didattici stessi sono rideterminati sulla base dei settori scientifico-disciplinari, già ricompresi nelle classi dei corsi di studio di cui al comma 1, in vigore alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. A seguito dell'adozione dei regolamenti didattici di ateneo di cui al comma 1, le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi e disciplinano, altresì, la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti.
6. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle università per il conseguimento della laurea di cui all'articolo 3, comma 1. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le università, qualunque ne sia la durata.
7. A coloro che hanno conseguito, in base agli ordinamenti didattici di cui al comma 1, la laurea, la laurea magistrale o specialistica e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

L. 30-12-2010 n. 240
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 gennaio 2011, n. 10, S.O.

Art. 17. (Equipollenze)
1. I diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, purché della medesima durata, sono equipollenti alle lauree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
2. Ai diplomati di cui al comma 1 compete la qualifica accademica di «dottore» prevista per i laureati di cui all'articolo 13, comma 7, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
3. Ai diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, e ai diplomi universitari istituiti ai sensi della citata legge n. 341 del 1990, di durata inferiore a tre anni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999.
4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è identificata l'attuale classe di appartenenza del titolo di laurea a cui fanno riferimento i diplomi universitari rilasciati dalle scuole dirette a fini speciali e i diplomi universitari dell'ordinamento previgente.

Art. 19. (Disposizioni in materia di dottorato di ricerca)
1. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti, previo accreditamento da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dalle università, dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi tra università o tra università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio del relativo titolo accademico da parte delle istituzioni universitarie. Le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria ai fini dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi, e le condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento, nonché le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al primo periodo, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresì i criteri e i parametri sulla base dei quali i soggetti accreditati disciplinano, con proprio regolamento, l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonché le convenzioni di cui al comma 4»;
b) al comma 5, lettera c):
1) le parole: «comunque non inferiore alla metà dei dottorandi» sono soppresse;
2) dopo le parole: «borse di studio da assegnare» sono inserite le seguenti: «e dei contratti di apprendistato di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, da stipulare»;
c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. È consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato è ridotta ad un minimo di due anni»;
d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-bis. Il titolo di dottore di ricerca è abbreviato con le diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph. D."».
2. La disposizione di cui al numero 1) della lettera b) del comma 1 del presente articolo acquista efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, come sostituito dalla lettera a) del medesimo comma 1 del presente articolo.
3. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «è collocato a domanda» sono inserite le seguenti: «, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione,»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, nè i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti».
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Re: Che fine ha fatto il titolo di Dottore?

Messaggioda nicolad72 » lunedì 14 marzo 2011, 12:36

Il titolo o qualifica accademica che dir si voglia (anche se vi è una ontologica differenza tra le due cose) discende direttamente dalla legge e non dalla spendita del titolo nel diploma di laurea.
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Re: Che fine ha fatto il titolo di Dottore?

Messaggioda Tilius » lunedì 14 marzo 2011, 12:38

nicolad72 ha scritto:Il titolo ... discende direttamente dalla legge e non dalla spendita del titolo nel diploma di laurea.
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Re: Che fine ha fatto il titolo di Dottore?

Messaggioda Pantheon » lunedì 14 marzo 2011, 12:40

nicolad72 ha scritto:Il titolo o qualifica accademica che dir si voglia (anche se vi è una ontologica differenza tra le due cose) discende direttamente dalla legge e non dalla spendita del titolo nel diploma di laurea.


Sembrava quasi un 457 CP...... [dev.gif]
;)
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Re: Che fine ha fatto il titolo di Dottore?

Messaggioda Gigo » lunedì 14 marzo 2011, 15:35

va bene......,va bene......,ho capito .....ma il primario penso di chiamarlo prof anche senza caattedra
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Re: Che fine ha fatto il titolo di Dottore?

Messaggioda nicolad72 » lunedì 14 marzo 2011, 16:39

Gigo ha scritto: il primario penso di chiamarlo prof anche senza caattedra


L'importante è avere la certezza che non è così... poi può chiamarlo anche Eccellenza o Santità!
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Re: Che fine ha fatto il titolo di Dottore?

Messaggioda LILLO62 » giovedì 17 marzo 2011, 10:17

All'interno di strutture sanitarie pubbliche, burocraticamente dovrebbe essere che:
Il primario è diventato "Direttore".
Il medico è diventato "Dirigente medico".
L'infermiere è diventato "Dottore in scienze infermieristiche", ma naturalmente l'ultimo punto non viene per nulla applicato, visto che nessuno si sogna dentro e fuori dalle strutture sanitarie, di chiamare dottore un infermiere che ha in tasca la laurea.
Purtroppo c'è molta confusione, anche a distinguere un infermiere laureato da ciò che comunemente si definisce "infermiere" comprendendo nel linguaggio comune in questa categoria dall'ausiliario al dottore magistrale in scienze infermieristiche.
Saluti!
Antonello
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Re: Che fine ha fatto il titolo di Dottore?

Messaggioda amedic » venerdì 18 marzo 2011, 14:19

A parziale integrazione possso dire che all'interno delle strutture pubbliche i medici sono tutti dirigenti e vengono inquadrati come di I o II livello in base alla funzione svolta; coloro che hanno attività apicale assumono la qualifica di Direttore (ex primaro) o di Capo Dipartimento (che comunque, di base, è un Direttore).
Le varie riforme hanno consentito la creazione di strutture non primariali (dunque senza un direttore di struttura complessa) i cui responsabili acquisiscono comunque la qualifica di Direttore; la differenza sta nel fatto che mentre un primario deve essere nominato da un collegio previa superamento di un esame (per quanto falso sia) un direttore di struttura semplice (a valenza aziendale o dipartimentale) viene nominato diettamente dal direttore generale dell'ospedale (con attribuzione del "grado" ma con ben diverso trattamento economico).
Questo è il modello base ma esistono anche alcune varianti come i dipartimenti o le strutture interaziendali per non parlare della struttura degli ospedali universitari dove talvolta esistono primariati senza un reparto.
Tornando in tema.. se da un lato è vero che i laureati in scienze infermieristiche non usuano negli ospedali il titolo di "dottore" per non creare fraintendimenti, dall'altro vi sono molte altre figure professionali che usano ed abusano di tale appellativo (audiometristi, fisioterapisti, tecnici di laboratorio, radiologia, ecc).
Certo l'utilizzo del titolo varia da coloro che non ne fanno uso a quelli che lo mostrano in tutta evidenza sui cartellini di riconosciemnto o sulle porte afferenti alla loro attività; inotre alcune di queste professionalità adottano come abbigliamento il camice bianco e questo può indurre davvero in errore.
Gli occhi vedono quello che la mente è preparata a comprendere..
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