Cosa bolle in pentola

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Cosa bolle in pentola

Messaggioda nicolad72 » giovedì 5 novembre 2009, 23:53

Ho trovato queste discussioni relative a materie interessanti spero questa pagine... si tratta di progetti di legge sulla consulta Araldica...

CAMERA DEI DEPUTATI
N. 564

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUSETTI

Soppressione della Consulta araldica in attuazione della XIV disposizione finale della Costituzione

Presentata il 29 aprile 2008


Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi tempi, in Europa e nel nostro Paese si è andata registrando una crescente attenzione su alcuni aspetti relativi alla vita delle famiglie e delle loro tradizioni. Basti menzionare la normativa in tema di stato civile prevista dagli articoli 84 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, con particolare riferimento alla materia dell'aggiunta di cognomi. Da rammentare, poi, le proposte di modifica agli 143-bis e 262 del codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli, approvate dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica nella XV legislatura (atti Senato nn. 19, 26 e 580-A), e i timori espressi in tale sede che, con il passare di alcune generazioni, non si sia più in grado, se non attraverso la documentazione anagrafica, di ricostruire la genealogia dei cittadini. Né va sottaciuta la disposizione, mantenuta in vita dalla XIV disposizione finale della Costituzione, relativa alla «cognominizzazione» dei predicati dei titoli nobiliari esistenti prima del 28 ottobre 1922.
Di queste e di altre tematiche relative alle tradizioni delle famiglie, prima dell'avvento della Repubblica, si occupava la Consulta araldica, organismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e di cui la richiamata XIV disposizione finale della Costituzione ha sancito la soppressione attraverso la previsione di una legge ordinaria, peraltro mai approvata.
La presente proposta di legge, nel prefiggersi di dare attuazione al dettato costituzionale sopprimendo il citato organismo, intende al contempo rafforzare le competenze del Dipartimento del cerimoniale di Stato, Ufficio onorificenze e araldica pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, chiamato a provvedere, in applicazione del regio decreto 7 giugno 1943, n. 651, e del regolamento di cui al regio decreto 7 giugno 1943, n. 652, ad una vasta serie di adempimenti. Essi concernono: la concessione di emblemi (stemmi, gonfaloni, bandiere, sigilli) alle regioni, alle città, ai comuni, agli enti militari, alle università e agli enti giuridici, attraverso ricerche bibliografiche e archivistiche per accertare la storicità degli stemmi, nonché la progettazione e l'elaborazione di stemmi nuovi con riferimento alle regole araldiche generali e alle richieste dei singoli enti territoriali (articolo 5 del citato regolamento di cui al regio decreto 7 giugno 1943, n. 652); risposte a quesiti araldici e storico-araldici da parte di amministrazioni pubbliche, enti e privati; autorizzazione all'uso di onorificenze cavalleresche pontificie (articoli 33 e 34 del citato regolamento di cui al regio decreto 7 giugno 1943, n. 652, e articolo 7 della legge 3 marzo 1951, n. 178); autorizzazione all'uso di onorificenze facenti capo alla Santa Sede (articolo 35 del citato regolamento di cui al regio decreto 7 giugno 1943, n. 652, e articolo 7 della citata legge 3 marzo 1951, n. 178); emanazione di decreti di autorizzazione all'uso delle onorificenze cavalleresche pontificie e del Santo Sepolcro a firma del Presidente del Consiglio dei ministri e successivo rilascio all'attestato autorizzatorio. Da aggiungere, infine, la collaborazione prestata al Ministero dell'interno - Direzione centrale per i servizi demografici per l'attuazione della ricordata normativa in materia di aggiunta di cognomi (regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396), che demanda l'istruttoria ai singoli prefetti, in realtà privi di adeguati strumenti di indagine.
Si ritiene che l'attuazione dei ricordati innumerevoli, complessi e delicati compiti possa essere agevolata prevedendosi - come si propone - che il predetto ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri possa avvalersi della consulenza storica del Corpo della nobiltà italiana, associazione volontaria di diritto privato costituitasi nel 1957 proprio per l'approfondimento degli studi storico-araldici, nella prospettiva e con l'esclusiva finalità di tutela del patrimonio storico e culturale italiano. Di tale associazione fanno parte le famiglie che a livello locale e centrale sono state artefici o protagoniste della storia italiana e che sono titolari di importanti archivi. Ad essa aderiscono giuristi, storici, ex direttori o esperti di biblioteche e di archivi pubblici e privati. Per tali peculiari caratteristiche, l'associazione è l'unico organismo italiano di questo tipo la cui funzione e competenza sono riconosciute dal Sovrano militare Ordine di Malta.
Da ricordare che un'iniziativa legislativa dall'analogo contenuto di quella che qui si presenta era stata approvata nella XIV legislatura dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica, in sede deliberante (atto Camera n. 6278).


PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
1. La Consulta araldica istituita ai sensi del regio decreto 10 ottobre 1869, n. 5318, è soppressa.
2. I compiti della Consulta araldica connessi unicamente alle attività di cui al secondo comma della XIV disposizione finale della Costituzione sono svolti dall'Ufficio onorificenze e araldica pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. L'Ufficio di cui al comma 2 può avvalersi, per la consulenza storica, anche del Corpo della nobiltà italiana, associazione volontaria di diritto privato avente per esclusiva finalità la tutela del patrimonio storico e culturale italiano.



Senato della Repubblica
XVI LEGISLATURA
N. 757
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del senatore STIFFONI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 2008

Soppressione della Consulta araldica, in base alla XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge intende colmare un vuoto normativo. Ci riferiamo, nello specifico, alla XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione che recita, tra l’altro: « ... La legge regola la soppressione della Consulta araldica».

Malgrado la nostra Carta costituzionale stabilisca una precisa riserva di legge, una normativa in tal senso non è stata mai emanata.
Per comprendere meglio che ormai questa istituzione costituisce soltanto un retaggio del passato, è utile fornirne un excursus storico.
Originariamente, nel Regno di Sardegna, la materia feudale, nobiliare e araldica era di competenza della Camera dei conti; questa, successivamente, fu trasformata dallo Statuto Albertino nella Corte dei conti con competenze di controllo della legittimità degli atti del Governo e della pubblica spesa.
Conseguentemente, è venuto a mancare al potere esecutivo un organo che potesse dare pareri nelle materie araldiche in generale: a tale carenza si provvide con l’istituzione, attuata con regio decreto 10 ottobre 1869, n. 5318, della Consulta araldica «per dare pareri al governo in materia di titoli gentilizi, stemmi ed altre pubbliche onorificenze». Detta Consulta era composta da un presidente scelto tra i grandi ufficiali dello Stato, da otto consultori, di cui quattro senatori del Regno, assistita da un commissario del Re, il cui voto era necessario per qualsiasi deliberazione e da un cancelliere: tutti nominati con decreto reale su proposta del Ministro dell’interno.
Inoltre, spettava alla Consulta la tenuta di un registro dei titoli gentilizi, il primo dei cinque libri araldici che sono: Libro d’oro della nobiltà italiana, Libro araldico dei titoli stranieri, Libro araldico degli stemmi di cittadinanza, Libro araldico degli enti morali, Elenco ufficiale della nobiltà italiana.
Dapprima collocata nell’ambito del Ministero dell’interno, la Consulta passò, nel 1923, nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri (regio decreto 11 febbraio 1923, n. 825).
L’esclusivo legame alla monarchia e l’indifferenza che lo Stato repubblicano uscito vincitore dal Plebiscito mostrò immediatamente verso i titoli nobiliari e quanto ad essi connesso, suggerirono al legislatore costituzionale (XIV disposizione transitoria e finale) di disporne la soppressione da attuarsi per legge, ma detta legge, da allora, non è stata mai emanata.
Torna inoltre utile ricordare un parere del Consiglio di Stato, in base al quale la Costituzione si è limitata a «stabilire una riserva di legge per ciò che riguarda l’abolizione della Consulta araldica e contiene un precetto programmatico direttivo rivolto al legislatore; donde le disposizioni in materia restano in vigore fino a che non siano intervenute disposizioni legislative per l’applicazione della suddetta norma» (Consiglio di Stato, II sezione, parere 13 marzo 1950, n. 174).
La lacuna normativa ha avuto come conseguenza che l’Ufficio araldico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri continua ad operare nell’ambito delle competenze fissate dal regolamento per la Consulta araldica del Regno di cui al regio decreto 7 giugno 1943, n. 652, nonché dall’ordinamento dello Stato nobiliare italiano di cui al regio decreto 7 giugno 1943, n. 651. Nello specifico, detto ufficio provvede alle istruttorie e alla stesura dei decreti per:

a) concessione del titolo di città;

b) concessione di stemma e di gonfalone ovvero di uno di detti emblemi di città, comuni, enti morali, comunità montane, università, enti militari. L’ufficio provvede anche alla creazione di stemmi su proposta degli enti richiedenti;
c) autorizzazione a fregiarsi delle onorificenze degli ordini equestri pontifici e del Santo Sepolcro.

L’ufficio provvede, inoltre, a curare le ricerche nella documentazione della Consulta araldica, conservata presso l’Archivio centrale dello Stato, richieste dall’Avvocatura dello Stato per questioni giudiziarie in materia di cognomizzazione dei predicati, ai fini dell’applicazione della XIV disposizione finale della Costituzione che stabilisce che: «I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parti del nome».

In riferimento ai residuali compiti della Consulta araldica in epoca repubblicana, è necessario riportare la sentenza della Corte costituzionale 26 giugno-8 luglio 1967, n. 101, che recita, tra l’altro: «la circostanza che il Costituente non ne abbia direttamente disposta l’eliminazione non significa che in attesa della futura legge siano state conservate tutte le attribuzioni previste dalla legislazione che la istituì e la regolò, come è dimostrato dalla sicura e non controversa caducazione di tutti quei compiti che strettamente erano inerenti ad un ordinamento giuridico nel quale i titoli nobiliari trovavano piena cittadinanza. Con ciò si vuole dire che non dalle competenze dell’ufficio araldico si può risalire all’interpretazione della XIV disposizione, ma, al contrario, da questa si deve dedurre quali siano attualmente le sue residue funzioni».
Si ritiene importante riportare questa sentenza che può costituire una valida interpretazione di quelle che dovrebbero essere attualmente le competenze residuali in questo campo.
Con il presente disegno di legge, si intende: sopprimere la Consulta araldica, per dare completezza all’ordinamento in materia secondo il dettato costituzionale, abrogare al contempo tutte quelle norme che sono incompatibili con il nostro ordinamento che, non riconoscendo, nega loro qualsiasi rilevanza i titoli nobiliari, ed infine prevedere che l’unico aspetto che la nostra Costituzione prende in considerazione in materia di titoli nobiliari, quello che attiene alla procedura legata alla cosiddetta «cognomizzazione» dei predicati, venga lasciato alla competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Consulta araldica istituita ai sensi del regio decreto 10 ottobre 1869, n. 5318, è soppressa.

2. I compiti connessi unicamente alle attività di cui al secondo comma della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione sono svolti dall’Ufficio onorificenze e araldica pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
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Re: Cosa bolle in pentola

Messaggioda Accademista » venerdì 6 novembre 2009, 10:09

Buongiorno a tutti,
desiderei chiederle come mai nel disegno di legge si fa riferimento al CNI come ente consultivo "esterno" e non anche allo IAGI. guardo ogni tano il forum del CNI, ma non trovo mai nè notizie interessanti nè discussioni serie. inoltre credo che lo IAGI sia un po' più completo dell'altro in materia di storia delle tradizioni italiane, delle famiglie e dell'araldica. possibile una piccola "negligenza" da parte di questo deputato che ha presentato la proposta di legge?
cordiali saluti

P.S. il forum del CNI è offline da un bel po' oltretutto.. [dev.gif]
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Re: Cosa bolle in pentola

Messaggioda fabrizio guinzio » domenica 8 novembre 2009, 0:27

Credo perchè lo IAGI(Istituto Araldico Genealogico Italiano) è un istituto di studi araldici sì italiano ma con respiro europeo e intercontinentale. Al contrario la SISA(Società Italiana di Studi Araldici) mi sembra attualmente troppo concentrata su talune regioni del nostro territorio. Penso che il CNI previsto nella proposta di disegno di legge del Lusetti potrebbe non essere una cattiva idea. Ciao,
fabrizio guinzio
 
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Re: Cosa bolle in pentola

Messaggioda RFVS » domenica 8 novembre 2009, 13:20

mi sembra però che il CNi sia tutto fuorchè attivo ed in particolare il suo forum, che è chiuso ormai da anni ed il sito non viene più aggiornato!

Che ci siano dei problemi? Spero proprio di no! [hmm.gif]
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