da Guido5 » giovedì 29 ottobre 2009, 22:37
Caro amico,
non so quale fosse la situazione fra la prima e la seconda guerra mondiale. Certo è che almeno dal 1950 non era necessaria una morte cruenta perché la vedova o gli orfani avessero la pensione. Quello che segue è infatti l'art. 2 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (pubblicata sul supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” del 1° settembre 1950, n. 200):
La morte o l'invalidità dà diritto a pensione, assegno o indennità di guerra, quando le ferite, le lesioni o le malattie che l'hanno determinata siano state riportate od aggravate per causa del servizio di guerra.
Si presumono dipendenti dal servizio di guerra, salvo prova contraria, le ferite, le lesioni o infermità, riportate od aggravate in occasione della prestazione di servizio di guerra in reparti operanti.
Non si considerano reparti operanti quelli che furono dichiarati tali soltanto per essere destinati a speciali servizi, o designati per particolari impieghi, a meno che siano stati impegnati effettivamente in azioni di combattimento e per il periodo in cui tali azioni ebbero luogo.
Si presumono dipendenti da causa di servizio le malattie epidemico-contagiose contratte durante la prestazione del servizio militare in tempo di guerra.
Ciao a tutti!
Guido5
GUIDO BULDRINI - Fides Salvum Fecit