da Guardia Nobile Pontificia » sabato 3 ottobre 2009, 20:15
I Capitani Reggenti entrano in carica il primo aprile e il primo ottobre di ogni anno. Hanno diritto al titolo di Eccellenza e presiedono il Consiglio Grande e Generale, il Consiglio dei XII e il Congresso di Stato. Essi agiscono collegiamente ed ogni decisione deve essere presa di comune accordo avendo, l'uno nei confronti dell'altro, il diritto di veto.
L'istituto della Reggenza della Repubblica di San Marino risale all’epoca comunale. In origine, i Reggenti svolgevano la funzione di amministrare la giustizia; successivamente, si affiancò la funzione amministrativa, gestita congiuntamente con il Consiglio Grande e Generale. I primi Capitani Reggenti, Filippo da Sterpeto e Oddone Scarito, sono stati eletti il 12 dicembre 1243 con il titolo di Consules, come i supremi magistrati dell’antica Roma repubblicana.
I Capitani sono eletti ogni sei mesi dal Consiglio Grande e Generale, solitamente tra appartenenti a diversi partiti politici, in modo da assicurare una funzione di controllo reciproco. Risulta eletta la coppia che ottiene la maggioranza assoluta dei voti; successivamente viene recitata davanti al Palazzo Pubblico questa formula:
« Per ordine dell'Eccellentissima Reggenza pro tempore, annuncio al popolo della libera terra di San Marino, che il Consiglio Grande e Generale, nella seduta odierna, invocata l'assistenza del nostro glorioso Patrono, per la salute e la libertà perpetua della nostra antica Repubblica, ha eletto Capitani Reggenti, per il semestre ..., i signori (primo nome) (secondo nome) »
Quella dei Capitani Reggenti è la massima magistratura della Repubblica, esercitando collegialmente e con reciproco diritto di veto la funzione di Capo di Stato e di Governo.
La figura istituzionale esercita funzioni, sebbene talvolta simboliche, in tutti i poteri dello Stato, configurandosi come potere costituzionale complesso. Come Capi di Stato, sono un organo di garanzia costituzionale super partes, rappresentano l'unità nazionale e presiedono e vigilano sulle attività di tutti gli altri organi politici della Repubblica.
I Capitani Reggenti presiedono il Consiglio Grande e Generale, di cui fanno parte a pieno titolo, convocano e coordinano il Congresso di Stato, presiedono il Consiglio dei XII, la Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia, il Consiglio Giudiziario, il Magistero di Sant'Agata e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale.
Inoltre dispongono lo scioglimento del Consiglio Grande e Generale quando questo non riesca ad esprimere una maggioranza ed effettuano le consultazioni per incaricare un nuovo governo oppure per convocare i comizi elettorali.
Dispongono del potere legislativo, in quanto in caso di necessità o di urgenza possono emanare Decreti Reggenziali, che devono essere ratificati entro tre mesi dal Consiglio Grande e Generale, a pena di decadenza. I Decreti Reggenziali possono essere emanati anche in conseguenza di esplicita previsione di Legge. Infine, hanno competenza nella promulgazione delle leggi.
Guardia Nobile Pontificia