da Cav. Roberto » sabato 28 febbraio 2009, 3:24
Sigg.ri del Forum,
Vi informo che a seguito di una recente sentenza emessa da un organo giuridico amministrativo regionale, ripreso poi da tutte molte altre amministrazioni paritetiche competenti e sollecitate al problema, ha formulato che : il Militare o l'Appartenente alle FF.PP. o l'Impiegato-Fnzionario-Dirigente dello Stato che abbia maturato una decorazione o distinzione onorifica sui pari grado o pari lievello di areafunzionale - tecnica -dirigenza, dovuta ad una qualifica o periodo proptratto nel servizio prestato allo Stato (esempio : Lungo comando, anzianità di servizio, anzianità aviolancistica, particolare benerenze al merito : Sanità pubblica, scolastiche ecc.), il giorno dopo la maturazione, l'avente diritto è autorizzato a fregiarsi e soprattutto gli deve essere conteggiato a tutti i fini concorsuali o di avanzamento che avvengano per titoli, poichè, ha espresso l'Organo Giudicante, il Militare-Impiegato al servizio dello Stato, è già possessore,titolato e avente diritto della distinzione o decorazione conferitagli, il ritardo dovuto ad eventuali cerimonie per la consegna del relativo titolo, brevetto o decorazione, è da considerarsi causa da parte del'Amministrazione, Ente o Stato conferente e rilasciante.
Il famoso ricorso vinto, ha avuto quale attore partecipante in causa, un Ufficiale Superiore (non accenno l'Arma di Appartenenza per riservatezza), titolato di Lungo Comando (anni 15), al quale, nonostante fossero già passati due anni dalla maturazione del titolo-decorazione, ancora non gli era stato ne concesso il relativo diploma, ne, di conseguenza, trascritto sul prorpio stato di servizio, pertanto, trovandosi in sede di avanzamento a titoli, fu equiparato e da alcuni suoi pari grado superato, ai quali, al suo pari, gli venne conteggiato il solo titolo-decorazione del Lungo Comando (anni 10), nonostante lui, a differenza di altri, fosse già titolato, "sulla carta" della decorazione di Lungo Comando d'Argento.
Da quella sentenza, molti Militari, appartenenti alle FF.PP. e dipendenti pubblici, si sono avvalsi di tale principio per ricorsi, revisioni e impugnazioni, tanto che alcuni Corpi Militari, specialmodo dove il transito da Graduati di Truppa a Brigadiere avviene per titoli e esami, se il Militare interessato ha maturato il periodo di servizio previsto per la concessione della Croce per l'Anzianità di servizio di Argento o d'Oro (16-25-40), gli viene automaticamente conteggiata, principio esteso anche per le Medaglie Commemorative del Ministero della Difesa conferite ai Militari per le partecipazioni alle Missioni di pace all'Estero o per partecipazioni a Pubbliche Calamità, di egual misura quelle rilasciate dal Ministero degli Interni, le quali, spesso, arrivavano dopo anni dell'avvenuta missione o partecipazione all'interessato.
Preciso che, l'elemento essenziale per far valere questo principio dall'interessato, è la pubblicazione e registrazione del proprio nominativo sull'elenco inviato gerarcicamente quale avente diritto alla decorazione (Anzianità e Comando)o sul registro e/o repertorio generale della decorazione stessa allo stessa conferita.
Pertanto, informo i neo insigniti di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, ai quali vanno le miei vivissime felicitazioni e congratulazoni che, se il decreto del confrimento è stato già pubblicato sulla Gazzeta Ufficiale della Repubblica e il vostro nominativo si trova nel relativo elenco, distitno per importanza di itolo, non solo potete fregiarvene, ma se, vi trovate nell'istruttoria di una domanda concorsuale, in fase di avanzamento, valutazione e/o trasferimento, dove, i titoli su indicati, siano inseriti nell'elenco previsto e stilato dalla F.A. di appartenenza, ai fini della concessione di un punteggio incrementale sui pari grado, tenete in considerazione l'orientamento giuridico in materia, traendone il giusto spunto personale e valutativo di caso in caso.
Speranzoso di esservi stato chirificatorio e soprattutto utile, vi saluto cordialmente.
Cav. Roberto