D.Lgs. n° 66/2010 - http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?u ... 15;66!vig= ha scritto:Decreto Legislativo n° 66 del 15.03.2010 Codice dell’ordinamento militare.
(10G0089)
(G.U.R.I. n° 106 dell'08.05.2010 - Supplemento Ordinario n° 84 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 09.10.2010 e testo vigente ad oggiArt. 791 Ruoli degli ufficiali in congedo1. Gli ufficiali dell’ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva nonché quelli della
riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente.
Art. 880 Categorie di personale in congedo1. I militari in congedo appartengono a una delle seguenti categorie:
a) ausiliaria;
b) complemento;
c) congedo illimitato;
d) riserva;
e)
riserva di complemento;
f) congedo assoluto.
[omissis]
5. La
riserva di complemento riguarda esclusivamente gli ufficiali.
Art. 890 Riserva di complemento1. La categoria della
riserva di complemento comprende gli ufficiali di complemento o gli ufficiali in servizio permanente che hanno cessato di appartenere alle rispettive categorie.
2. Il presente codice disciplina i casi e le modalità che determinano il transito nella categoria della
riserva di complemento.
3. L’ufficiale nella
riserva di complemento ha obblighi di servizio solo in tempo di guerra o di gravi crisi internazionali.
Art. 898 Decadenza dal rapporto di impiego per incompatibilità professionale1. Il militare che non osserva le norme sulle incompatibilità professionali è diffidato su determinazione ministeriale a cessare immediatamente dalla situazione di incompatibilità.
2. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l’incompatibilità cessi, il militare decade dall’impiego.
3. La circostanza che il militare ha obbedito alla diffida non preclude l’eventuale azione disciplinare.
4. Il militare che decade dall’impiego, ai sensi del comma 2, e che conti almeno venti anni di servizio effettivo è collocato nella riserva. Se il servizio è inferiore a detto limite:
a) l’ufficiale è collocato nel complemento o nella
riserva di complemento, a seconda dell’età;
b) il sottufficiale è collocato nel complemento;
c) il graduato è collocato sempre nella riserva.
Art. 933 Cessazione a domanda4. L’ufficiale che cessa dal servizio permanente a domanda, se ha prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo ovvero riveste il grado di colonnello o corrispondente, è collocato nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell’idoneità.
5. Il sottufficiale e l’appartenente ai ruoli iniziali che ha compiuto venti anni di servizio effettivo e che cessa dal servizio permanente a domanda, è collocato nella riserva.
6. Il militare che non si trova nelle condizioni di cui ai commi 4 e 5 ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente, dopo aver adempiuto agli obblighi delle ferme ordinarie o speciali eventualmente contratte. In tal caso è collocato nella categoria del complemento, della riserva o della
riserva di complemento a seconda dell’età e della categoria di appartenenza.
Art. 942 Cessazione d’autorità per ufficiali in ferma prefissata1. Gli ufficiali in ferma prefissata, posti in congedo d’autorità per motivi disciplinari, sono collocati nella
riserva di complemento.
Art. 988-bis Richiami in servizio dalla riserva di complemento1. L’Ufficiale nella
riserva di complemento, previo consenso dell’interessato, può essere richiamato in servizio per le esigenze connesse con le missioni all’estero ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero, secondo le modalità di cui all’articolo 987, purché non abbia superato il 56° anno di età, se ufficiale superiore, e il 52° anno di età, se ufficiale inferiore.
Art. 1000 Cessazione dell’appartenenza al complemento1. L’ufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed e’ collocato nella
riserva di complemento quando raggiunge i seguenti limiti di età:
a) Esercito italiano:
1) Armi di fanteria, cavalleria, artiglieri, genio, trasmissioni: subalterni: 45 anni; capitani: 47 anni; ufficiali superiori: 52 anni;
2) Arma dei trasporti e dei materiali e corpi logistici: subalterni: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni;
b) Marina militare: ufficiali inferiori: 50 anni; ufficiali superiori 55 anni;
c) Aeronautica militare:
1) ruolo naviganti: ufficiali inferiori: 45 anni; ufficiali superiori: 52 anni;
2) tutti gli altri ruoli: ufficiali inferiori: 50 anni; ufficiali superiori: 55 anni;
d) Arma dei carabinieri: subalterni: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni.
2. Per gli ufficiali inferiori e superiori dell’Aeronautica militare del ruolo naviganti i predetti limiti di età si applicano soltanto se gli stessi si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 1001, comma 2.
3. L’ufficiale che, prima di raggiungere i detti limiti di età, è riconosciuto non idoneo ai servizi della categoria di complemento è collocato nella
riserva di complemento.
4. Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantesimo anno di età.
5. L’ufficiale o il sottufficiale è collocato in congedo assoluto anche prima dell’età indicata nei commi precedenti, se è riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.
Art. 1001 Ufficiali di complemento del ruolo naviganti dell’Aeronautica militare2. L’ufficiale che all’età anzidetta ne faccia domanda e si impegni a effettuare annualmente i prescritti allenamenti e addestramenti nonché l’ufficiale che svolga nella vita civile attività di volo a carattere continuativo possono, per determinazione del Ministro, rimanere a far parte del ruolo naviganti fino al raggiungimento del limite di età previsto dall’articolo 1000; raggiunto tale limite essi sono collocati nella
riserva di complemento di detto ruolo.
Art. 1002 Reiscrizione nella categoria del complemento1. L’ufficiale collocato nella
riserva di complemento, perché riconosciuto non idoneo ai servizi della categoria di complemento, può, a domanda o d’autorità, essere reiscritto nella categoria di complemento, se riacquista l’idoneità prevista per detta categoria e non ha raggiunto il limite di età stabiliti dall’articolo 1000.
Art. 1004 Nomine nel complemento del personale dell’Arma dei carabinieri2. I sottotenenti di complemento nominati ai sensi del comma 1 non frequentano corsi formativi e non prestano servizio di prima nomina. Per essi il limite massimo di età per conseguire la nomina anzidetta è di 65 anni. Le nomine hanno luogo, secondo l’età, nelle categorie del complemento o della
riserva di complemento.
Art. 1005 Ufficiali in ferma biennale7. L’ufficiale che è divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non ha riacquistato la idoneità allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente spettantegli è prosciolto dalla ferma e collocato nella
riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda dell’idoneità.
SEZIONE VII RISERVA DI COMPLEMENTO
Art. 1010 Cessazione dell’appartenenza alla riserva di complemento1. L’ufficiale cessa di appartenere alla
riserva di complemento ed è collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di età:
a) 65 anni se ufficiale superiore;
b) 62 anni se ufficiale inferiore.
Art. 1076 Promozione in particolari situazioni degli ufficiali1. Gli ufficiali delle Forze armate iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati perché raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni previste, dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso ovvero dal giorno precedente alla data di rinuncia al transito nell’impiego civile, di cui all’articolo 923, comma 1, lettera m-bis. Nel primo caso gli ufficiali promossi sono collocati in ausiliaria applicandosi i limiti di età previsti per il grado rivestito prima della promozione; nei restanti casi gli ufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell’idoneità.
1-bis. I benefici previsti dal comma 1 si applicano, con le stesse modalità, a favore degli ufficiali che, divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti per ferite, lesioni o infermità provenienti da causa di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, cessano dal servizio nell’anno in cui, pur avendo maturato l’anzianità necessaria per essere compresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, ne sarebbero stati esclusi per non avere raggiunto le condizioni di scrutinio, previste dalle disposizioni di avanzamento, per motivi di salute dipendenti da causa di servizio.
2. Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscono della promozione prevista dal comma 1 sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di corpo d’armata e gradi corrispondenti.Art. 1334 Ufficiali della riserva1. Gli ufficiali della riserva, richiamati in servizio, possono conseguire promozioni, prescindendo dalle limitazioni indicate nell’articolo 1270. L’avanzamento ha luogo ad anzianità, con le stesse norme che regolano l’avanzamento degli ufficiali in ausiliaria.
2. Gli ufficiali della
riserva di complemento, richiamati in servizio, possono conseguire promozioni ad anzianità con le stesse norme che regolano l’avanzamento degli ufficiali di complemento.
Art. 2144 Cessazione dell’appartenenza al complemento per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza1. L’ufficiale del Corpo della Guardia di finanza cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato nella
riserva di complemento quando raggiunge i seguenti limiti di età:
- subalterni: 45 anni;
- capitani: 48 anni;
- ufficiali superiori: 54 anni.