UNUCI, Associazioni d'Arma e uso uniforme in congedo
Apro questa discussione, per un aspetto della vita del personale militare CRI in congedo: l'uso dell'uniforme.
Mi riferiscono all'indosso uniforme previsto dalla SMD-G-010 "Regolamento per la Disciplina delle Uniformi"al Capo II, Uso dell'Uniforme, Sezione VI, Militari della categorie in congedo (artt. dal 31 al 36)".
Ho notizia che i Comandanti di alcuni CdM, disconoscendo quanto normato, impongano al personale militare CRI in congedo - iscritto all'UNUCI e alle Associazioni d'Arma, nel caso dell'uso uniforme come previsto dai richiamati articoli ovvero con le proprie Associazioni - di richiedere una autorizzazione all'uso dell'uniforme da inoltrarsi al Centro di Mobilitazione di appartenenza per l'invio all'autorizzazione da parte del Generale Ispettore.
Una prassi che viene "imposta" anche alle Associazioni d'Arma che se vogliono avere loro soci del CM CRI impegnati in uniforme in attività con l'Associazione, ad esempio nei gruppi bandiera durante le cerimonie come il 2 giugno o il 4 novembre, debbono farsi carico di richiedere nominalmente la loro partecipazione al CdM competente territorialmente.
In più, in alcune situazione come le gare di tiro militare o le gare di pattuglia, anche se autorizzati viene imposto l'obbligo di rimuovere tutte le insegne del corpo (patch omerale e pettorale) in modo che non si comprenda che il militare in congedo appartiene al CM CRI.
Nella SMD-G-010 non si usa mai il termine autorizzazione uso uniforme. Normandone l'uso per il personale in congedo, l'obbligo che ne deriva è quello di una comunicazione in capo all'Associazione d'Arma da inviarsi all'Autorità Militare cheorganizza la manifestazione o competente per territorio.
Partecipazione a manifestazioni a carattere militare (rif. SMD-G-010/2002,Artt. 32, 35 e 36)
I militari delle categorie in congedo non in attività di servizio possono indossare l’uniforme, corredata obbligatoriamente del distintivo di appartenenza alla propria categoria,per partecipare a manifestazioni di carattere militare di particolare rilevanza nazionale e internazionale, nonché a :
- visite a Reparti militari in occasione di esercitazioni in territorio nazionale e all’estero;
- gare sportive e incontri tra delegazioni multinazionali in territorio nazionale e all’estero;
- esercitazioni di protezione civile organizzate da Enti/Comandi militari e/o Pubbliche Amministrazioni;
- raduni nazionali o internazionali delle Associazioni d’Arma o Combattentistiche munite di riconoscimento.
L’Associazione deve inviare, con congruo anticipo, direttamente al Comando/Ente militare responsabile della manifestazione, l’elenco del personale partecipante indicandone il grado.
Nel caso particolare di manifestazioni all’estero, qualora il militare in congedo sia invitato a parteciparvi e l’Autorità invitante abbia espresso il gradimento della partecipazione in uniforme, lo Stato Maggiore della Difesa interesserà per il “nulla osta” la Rappresentanza Militare Italiana nel Paese estero interessato.
Le Associazioni d’Arma o Combattentistiche riconosciute, o le loro Sezioni, possono inviare gli elenchi delle persone interessate, comprensivi del grado.
Allo scopo di consentire una agevole individuazione del personale in congedo è istituito apposito distintivo di appartenenza alla propria categoria, comprensivo dell’acronimo dell’Associazione (Figura 249, pag. 200). L’uso di tale distintivo costituisce obbligo. In caso di reiterata inottemperanza a tale
obbligo, da comunicare direttamente allo Stato Maggiore della Difesa, sarà informato l’Ufficio di Gabinetto, e verranno adottati provvedimenti intesi a non estendere ulteriormente,al personale segnalato, gli inviti a manifestazioni militari.
Qualora il personale in congedo che intende partecipare in uniforme agli eventi
consentiti non sia inquadrato in alcuna Associazione, dovrà segnalare autonomamente la propria partecipazione al Comando/Ente militare responsabile della manifestazione ed indossare il prescritto distintivo, senza riportare alcuna sigla.
Gli Ufficiali Generali o Colonnelli in congedo dovranno concordare la loro presenza in uniforme con il Comando/Ente responsabile della manifestazione, in considerazione al grado rivestito dalla massima Autorità in servizio di cui è prevista la presenza alla cerimonia.
Partecipazione a manifestazioni di carattere religioso (rif. SMD-G-010/2002,Art. 33)
I militari delle categorie in congedo possono indossare l’uniforme nelle cerimonie indicate ai punti 20, 24 e 25 della Tabella 2 (pag.10).
20 Nelle cerimonie funebri
24 Nelle cerimonie nuziali di militari
25 Nelle cerimonie nuziali di civili
La domanda è questa: può un Corpo Militare come quello della CRI avere "competenza" sul personale in congedo? Può emanare disposizioni sostitutive di quelle previste dallo Stato Maggiore della Difesa di orientamento completamente contrario alle indicazioni espresse in un suo Regolamento?
Mi riferiscono all'indosso uniforme previsto dalla SMD-G-010 "Regolamento per la Disciplina delle Uniformi"al Capo II, Uso dell'Uniforme, Sezione VI, Militari della categorie in congedo (artt. dal 31 al 36)".
Ho notizia che i Comandanti di alcuni CdM, disconoscendo quanto normato, impongano al personale militare CRI in congedo - iscritto all'UNUCI e alle Associazioni d'Arma, nel caso dell'uso uniforme come previsto dai richiamati articoli ovvero con le proprie Associazioni - di richiedere una autorizzazione all'uso dell'uniforme da inoltrarsi al Centro di Mobilitazione di appartenenza per l'invio all'autorizzazione da parte del Generale Ispettore.
Una prassi che viene "imposta" anche alle Associazioni d'Arma che se vogliono avere loro soci del CM CRI impegnati in uniforme in attività con l'Associazione, ad esempio nei gruppi bandiera durante le cerimonie come il 2 giugno o il 4 novembre, debbono farsi carico di richiedere nominalmente la loro partecipazione al CdM competente territorialmente.
In più, in alcune situazione come le gare di tiro militare o le gare di pattuglia, anche se autorizzati viene imposto l'obbligo di rimuovere tutte le insegne del corpo (patch omerale e pettorale) in modo che non si comprenda che il militare in congedo appartiene al CM CRI.
Nella SMD-G-010 non si usa mai il termine autorizzazione uso uniforme. Normandone l'uso per il personale in congedo, l'obbligo che ne deriva è quello di una comunicazione in capo all'Associazione d'Arma da inviarsi all'Autorità Militare cheorganizza la manifestazione o competente per territorio.
Partecipazione a manifestazioni a carattere militare (rif. SMD-G-010/2002,Artt. 32, 35 e 36)
I militari delle categorie in congedo non in attività di servizio possono indossare l’uniforme, corredata obbligatoriamente del distintivo di appartenenza alla propria categoria,per partecipare a manifestazioni di carattere militare di particolare rilevanza nazionale e internazionale, nonché a :
- visite a Reparti militari in occasione di esercitazioni in territorio nazionale e all’estero;
- gare sportive e incontri tra delegazioni multinazionali in territorio nazionale e all’estero;
- esercitazioni di protezione civile organizzate da Enti/Comandi militari e/o Pubbliche Amministrazioni;
- raduni nazionali o internazionali delle Associazioni d’Arma o Combattentistiche munite di riconoscimento.
L’Associazione deve inviare, con congruo anticipo, direttamente al Comando/Ente militare responsabile della manifestazione, l’elenco del personale partecipante indicandone il grado.
Nel caso particolare di manifestazioni all’estero, qualora il militare in congedo sia invitato a parteciparvi e l’Autorità invitante abbia espresso il gradimento della partecipazione in uniforme, lo Stato Maggiore della Difesa interesserà per il “nulla osta” la Rappresentanza Militare Italiana nel Paese estero interessato.
Le Associazioni d’Arma o Combattentistiche riconosciute, o le loro Sezioni, possono inviare gli elenchi delle persone interessate, comprensivi del grado.
Allo scopo di consentire una agevole individuazione del personale in congedo è istituito apposito distintivo di appartenenza alla propria categoria, comprensivo dell’acronimo dell’Associazione (Figura 249, pag. 200). L’uso di tale distintivo costituisce obbligo. In caso di reiterata inottemperanza a tale
obbligo, da comunicare direttamente allo Stato Maggiore della Difesa, sarà informato l’Ufficio di Gabinetto, e verranno adottati provvedimenti intesi a non estendere ulteriormente,al personale segnalato, gli inviti a manifestazioni militari.
Qualora il personale in congedo che intende partecipare in uniforme agli eventi
consentiti non sia inquadrato in alcuna Associazione, dovrà segnalare autonomamente la propria partecipazione al Comando/Ente militare responsabile della manifestazione ed indossare il prescritto distintivo, senza riportare alcuna sigla.
Gli Ufficiali Generali o Colonnelli in congedo dovranno concordare la loro presenza in uniforme con il Comando/Ente responsabile della manifestazione, in considerazione al grado rivestito dalla massima Autorità in servizio di cui è prevista la presenza alla cerimonia.
Partecipazione a manifestazioni di carattere religioso (rif. SMD-G-010/2002,Art. 33)
I militari delle categorie in congedo possono indossare l’uniforme nelle cerimonie indicate ai punti 20, 24 e 25 della Tabella 2 (pag.10).
20 Nelle cerimonie funebri
24 Nelle cerimonie nuziali di militari
25 Nelle cerimonie nuziali di civili
La domanda è questa: può un Corpo Militare come quello della CRI avere "competenza" sul personale in congedo? Può emanare disposizioni sostitutive di quelle previste dallo Stato Maggiore della Difesa di orientamento completamente contrario alle indicazioni espresse in un suo Regolamento?