da Giovanni CAPPELLO » martedì 10 marzo 2026, 17:04
Si tratta di un abuso, stante che già l'Atto Istitutivo del distintivo di specializzazione in questione, datato 24.04.2009, prescrive il possesso di entrambi i requisiti da Lei richiamati (corso CIMIC + tre mesi di attività CIMIC in Teatro Operativo). Non a caso lo scrivente, allorquando acquisito anche il secondo requisito, presentò specifica istanza al proprio Comandante di corpo per ottenere l'autorizzazione al porto sull'Uniforme militare del nastrino di che trattasi.
In margine, un paio di precisazioni:
1. Il nastrino non dà luogo ad alcuna variazione matricolare.
2. La qualifica di "Operatore CIMIC" (la quale, per converso, viene trascritta sul Documento Unico Matricolare dell'interessato), a mente della Direttiva COI-CMC-48 "Direttiva interforze per la formazione e l'addestramento del personale nel settore CIMIC" - Ed. 2018, di Comando Operativo di Vertice Interforze, spetta solo a Ufficiali e Sottufficiali che trovano collocazione all'interno del Multinational CIMIC Group in seguito alla frequenza di uno specifico iter formativo che postula il superamento del:
- CIMIC Tactical Operator Course;
- NATO CIMIC & Staff Worker Course (a seconda della categoria di appartenenza e del grado rivestito);
- Liaison Course.
Invero, la stessa Direttiva recita testualmente:
"L'Operatore CIMIC è, di norma, un Ufficiale o Sottufficiale effettivo al Multinational CIMIC Group, che abbia completato l'iter formativo e quindi autorizzato a fregiarsi del relativo nastrino".
E ancora:
"Il personale qualificato Operatore CIMIC che:
- abbia prestato servizio per almeno 4 anni al MNCG;
- abbia comandato il Battaglione CIMIC nazionale o lo stesso MNCG,
manterrà la qualifica e potrà altresì fregiarsi del relativo nastrino di merito (di specializzazione, N.d.R.) pur non essendo più effettivo al MNCG.".