Divisa Protezione Civile NPI

Divise, medaglieri personali, nastrini, autorizzazioni.
Uniforms, personal decorations, ribbons use and authorization.

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Re: Divisa Protezione Civile NPI

Messaggioda Volpegrigia72 » venerdì 12 novembre 2010, 11:25

Egregio sig. pierpu, prendo atto di quanto lei correttamente riportato e, facendo ammenda per la mia caprina ignoranza in materia, mi sono preso un pò di tempo per andarmi a leggere la legislazione di riferimento, che riporto qui di seguito, a beneficio di tutti coloro alla cui conoscenza fossero interessati.

DEFINIZIONE ATTIVITA'
1.1 UNIFORMI DESTINATE AD ESCLUSIVO USO DELLE FORZE DI POLIZIA
Per fabbricazione di uniformi si intende il confezionamento di un qualsiasi indumento vestiario o capo di abbigliamento (giacche, pantaloni, pastrani e loro accessori, quali fregi e altri segni distintivi aventi la medesima funzione) destinate ad esclusivo uso delle forze di polizia sia d'ordinamento civile che militare e dei corpi e servizi di polizia municipale;
E' richiesta l'autorizzazione anche per la detenzione per finalità lecite (riparazione, lavaggio, collezione etc) dei predetti indumenti accessori;
1.2 STRUMENTI DESTINATI ALL'ARMAMENTO DEI CORPI ARMATI E DI POLIZIA.
La licenza ex. art. 28 T.U.L.P.S. è ora altresì richiesta per la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta e la vendita di materiale di armamento destinati ai Corpi di Polizia, diversi dalle armi da fuoco e da quelli già disciplinati dal previgente art. 28 T.U.L.P.S. e dalla L. 09/07/90 n. 185 (quali ad esempio cannocchiali con visori notturni o/e puntamento laser da montare sulla canna di fucili per tiri di precisione), nonchè dagli strumenti cosidetti di "autodifesa" (ad esempio scudi e/o elmetti utilizzati dalle forze di polizia nei servizi d'ordine pubblico).
Per i materiali in questione è comunque esclusa la vendita individuale;
Il privato può cedere o vendere esclusivamente i predetti legittimamente detenuti o raccolti in base a licenza rilasciata ai sensi dell'art. 28 T.U.L.P.S. nei limiti ad alle condizioni stabilite al 2° comma dell'art. 10 della L. 18/04/1975 n. 110 (per versamento ai competenti organi del Ministero della Difesa, per cessione degli enti pubblici in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale, nonchè ai soggetti muniti di autorizzazione della fabbricazione dei medesimi materiali ai sensi dell'art. 28 T.U.L.P.S.).
1.3 DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO
Si intendono le tessere di riconoscimento, comunque denominate, che secondo i rispettivi ordinamenti valgono ad identificare gli ufficiali ed agenti di P.S. e d i P.G. nell'esercizio delle specifiche funzioni (compresi, quindi, i tesserini di identificazione del personale della polizia municipale, le tessere ferroviarie, le carte di identità, i passaporti e simili documenti, anche se contenenti l'indicazione della qualifica o grado rivestito dall'interessato). Sono esclusi i " badge" di accesso in luoghi specifici.
1.4 CONTRASSEGNI DI IDENTIFICAZIONE
Sono gli oggetti ed accessori idonei ad identificare i predetti pubblici ufficiali quando non vestono l'uniforme, quali le placche metalliche di riconoscimento, la sciarpa tricolore di cui all'art. 24 T.U.L.P.S., i segnali distintivi di cui all'art. 24 del regolamento di attuazione del Codice della Strada, le livree ed i contrassegni identificanti i mezzi in dotazione.
2. REGIME AUTORIZZATORIO
Licenza
Per svolgere le predette attività l'interessato deve essere munito di apposita licenza la cui Autorità competente per il rilascio è per delega permanente del Ministero dell'Interno, il Prefetto della provincia in cui è ubicato lo stabilimento o il luogo di produzione, ovvero il luogo di raccolta o detenzione.
3. REQUISITI RICHIESTI
3.1 REQUISITI SOGGETTIVI
a) Capacità giuridica
Per ottenere la licenza è richiesta inanzitutto la capacità di obbligarsi del richiedente intestatario, cioè quella intrinseca idoneità riconosciuta dalla legge civile a contrarre direttamente obbligazioni senza necessità di assistenza o rappresentanza. Vale a dire colui che ha la maggiore età (compimento del 18° anno di età), non è interdetto (art. 414 Codice Civile), non è inabilitato (art. 415 Codice Civile), non è stato condannato in stato di interdizione legale (art. 30 Codice Penale).
b) Requisiti morali
La persona intestataria della licenza e quindi preposta all'attività in oggetto, deve possedere i requisiti morali previsti dall'art. 11 T.U.L.P.S.
4. ITER BUROCRATICO
4.1 DOMANDA
Per ottenere la licenza in esame il richiedente deve presentare istanza alla Prefettura della provincia in cui sono ubicati i locali da destinare all'attività.
Ai sensi degli artt. 34, 36 e 37 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., la domanda deve contenere le indicazioni relative:
a) all'ubicazione dei locali di produzione dove sono detenuti i materiali;
b) alla specie ed il quantitativo dei materiali che si intende fabbricare o detenere;
Le variazioni relative ai quantitativi debbono essere comunicate di volta in volta al Prefetto.
Ai sensi dell'art. 35 del T.U.L.P.S. il titolare della licenza è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere annotate le generalità delle persone con cui le operazioni sono compiute.
Tale registro deve essere esibito a richiesta degli Ufficiali od agenti di pubblica sicurezza (art. 35 - 2° comma).
Procedimento amministrativo
In riferimento alla presentazione della domanda al fine dell'ottenimento dell'atto autorizzativo e al relativo rilascio non è ammesso per legge (D.P.R. n. 411/94) il processo semplificato del silenzio-assenso e la denuncia di inizio attività.
Pertanto per iniziare l'attività si deve attendere che l'autorità competente rilasci materialmente l'atto.
5. DISPOSIZIONI COLLEGATE
Disposizioni legislative:
- Legislazione di base: art. 28 del T.U.L.P.S. (R.D. 18/06/1931 n. 773); art. 33, 34, 35, 36, e 37 del regolamento al T.U.L.P.S. (R.D. 06/05/1940 n. 365)
- Legislazione speciale: L. 27/12/1956 n. 1423: misure di prevenzione per l'acquisto di armi e materie esplodenti; L. 02/10/1967 n. 985: disposizioni per il controllo delle armi; L. 14/08/1974 ( d.m. 07/09/1974): imposta di fabbricazione sulle armi e sulle relative munizioni; L. 18/04/1975 n. 110: norme integrative della disciplina per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi; L. 21/02/1990 n. 36 : nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati; L. 09/07/1990 n. 185: nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito di materiale di armamento; D.P.C.M. 23/02/1991 n. 94: nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito di materiali di armamento (Reg.); d.m. 23/09/1991 esportazione, importazione e transito di materiale di armamento (elenco materiali); art. 1 ter L. 21/02/2006 n. 49;
- Codice Penale: artt. 53, 435, 4997 ter, 585, 679, 680, 704, 995;
Altre disposizioni normative:
Circolare Ministero dell'Interno del 22/05/1982 n. 10 C.N./50.4825/E/82- circolare Ministero dell'Interno del 02/02/1983 n. 10.245/12/982 (4) 6; circolare Ministero dell'Interno del 07/03/2006 n.557/PAS/3418-10100 (1)
Validità della licenza:
Annuale

Ad ogni modo, per quanto concerne le ulteriori norme da lei citate nel suo intervento, ribadisco però il mio pensiero che le stesse, sebbene collegabili all'art. 28, (anche se di questo collegamento non ne ho trovato traccia nella legislazione da me consultata e sopra riportata) comunque non sembrerebbero applicabili al caso di specie e quindi opponibili in sede amministrativa.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, sembrerebbere sorgere un problema abbastanza serio, che riguarda non solo il NPI, ma anche altre entità ed Associazioni che, come già anticipato, hanno normato nel proprio regolamento delle uniformi l'uso di accessori in dotazione ad Enti militari.
Nel chiedere nuovamente venia per la mia beata ignoranza, meritevole dela sua gentile reprimenda, la ringrazio nuovamente per il suo contributo all'implementazione della mia cultura professionale.
Con stima.
Cavaliere O.M.R.I.
Merito C.R.I.
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Re: Divisa Protezione Civile NPI

Messaggioda pierpu » venerdì 12 novembre 2010, 13:14

questo autodafé Le fa onore.
ritengo tutt'ora comunque che proprio dalle fonti normative che Lei cita si evinca il divieto per enti che non siano diretta emanazione dello Stato, ovvero specificamente autorizzati da esso, di far uso anche solo di accessori dell'uniforme.
giusto l'altro giorno avevo davanti una GPG con indosso i gradi ma M.llo Capo dell'esercito e il cinturone estivo dei Carabinieri con tanto di fregio (sono un CC in congedo e quindi immaginatevi voi se non la riconosco..). ebbene: come pensate che dovrerbbe essere cucinato un tal soggetto?
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Re: Divisa Protezione Civile NPI

Messaggioda Volpegrigia72 » venerdì 12 novembre 2010, 15:46

Egregio sig. pierpu
Oltre a quanto da me inserito in precedenza, ho recuperato anche il testo della Legge 21 febbraio 2006, n. 49, che tra le altre cose, ha introdotto delle modifiche all'art. 28 del T.U.L.P.S. ed agli'artt. 497 ter e 498 del C.P. (NORME CARDINE PER COLPIRE IL FENOMENO DEL'USO IMPROPRIO DI PARTI DI UNIFORMI MILITARI DA PARTE DI SOGGETTI NON ABILITATI A FARLO).
Infatti, l'art. Art. 1-ter.
Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale
1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 3, le parole: «All'articolo 495, quarto comma, n. 2, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 495, terzo comma, n. 2, del codice penale»;
b) dopo l'articolo 10, e' inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Disposizioni concernenti i segni distintivi ed altri materiali in uso ai Corpi di polizia). - 1. Dopo l'articolo 497-bis del codice penale, e' inserito il seguente:
«Art. 497-ter (Possesso di segni distintivi contraffatti). - Le pene di cui all'articolo 497-bis, si applicano anche, rispettivamente:
1) a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione;
2) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne fa uso»;
c) all'articolo 14, comma 3, capoverso, le parole: «con la notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;» sono sostituite dalle seguenti: «il questore può imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;».
2. Al primo comma dell'articolo 498 del codice penale, le parole: «Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque, fuori dei casi previsti, dall'articolo 497-ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi».
3. All'articolo 28 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «sono proibite la raccolta e la detenzione» sono sostituite dalle seguenti: «sono proibite la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita»;
b) al primo comma, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte»;
c) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«La licenza e' altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonche' per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonche' per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato»;
d) al quarto comma, le parole: «con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquecento ad euro tremila».
OMISSIS

Ordunque, oltre a quanto riportato, sono andato a rintracciare la giurisprudenza collegata all'art. 497 ter del c.p. (possesso di segni distintivi contraffatti)
La norma in questione mira a tutelare la publica fede sul pericolo che tramite l'uso di determinati oggetti possa crearsi la falsa opinione sull'appartenenza di un soggetto alle FF.PP. (Trabacchi).
Detto articolo del c.p. distingue due ipotesi caratterizzate da un differente grado di pericolosità.
Con l'introduzione di tale norma è stato, come anzidetto, modificato anche l'articolo 28 del T.U.L.P.S., elevando a delitto la contravvenzione originariamente prevista (consistente nella fabbricazione, raccolta, detenzione e vendita, senza licenza del Ministro competente, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento ed all'equipaggiamento di FF.AA. e FF.PP. nazionali o straniere (anche ad ordinamento civile), nonchè nella fabbricazione e detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli uff.li ed ag.ti di p.g. e p.s..
In tal senso, gli oggetti materiali del reato sono costituiti da segni distintivi, contrassegni e documenti di identificazione delle suddette categorie.
Se gli stessi sono originali, la fattispecie penalmente rilevante in questione si rapporta anche con il reato di ricettazione.
Oggetti o documenti, poi, che simulano la funzione degli appartenenti alle FF.AA. ed FF.PP. sono quelli che, pur non possedendo la tipica funzione identificativa riconosciuta a quelli originali, potrebbero tuttavia assumerla, ingenerando l'errore sulla qualità personale della persona che li indossa o che li esibisce. (es. le palette utilizzate per intimare l'alt, le divise, le uniformi - Trabacchi). OCCORRE PERO' CHE GLI OGGETTI O I DOCUMENTI SIANO DOTATI DEL REQUISITO DELLA COMPLETEZZA, pena l'insussistenza della fattispecie di reato. In tal senso, il fatto reato per configurarsi deve ingenerare (IN MODO SOSTANZIALE E NON QUINDI GENERICO) la convinzione nel terzo che la persona che indossa o porta al seguito determinati segni o divise ecc. possa appartenere ad una delle categorie di cui sopra.
BISOGNA CONSIDERARE CHE:
GLI ARTT. 28 DEL T.U.L.P.S. E 497 TER DEL C.P. PARLANO DI DETENZIONE, COLLEZZIONE, FABBRICAZIONE ECC., MA NON DI PORTO (esempio che più si attaglia al presente topic).
In tal caso potrebbe rendersi effettiva la sussistenza della fattispecie prevista dal successivo art. 498 del C.P. USURPAZIONE DI TITOLI O ONORI, il quale recita: Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [348], ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico (1), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinquantaquattro euro a novecentoventinove euro (2). Anche in questo caso il primo comma è stato modificato dalla legge nr. 49/2006.
TALE NORMA SEMBREREBBE PIU' CORRETTA PER COLPIRE CHI USA IN PUBBLICO I SEGNI DISTINTIVI TIPICI DI UNA F.A. OPPURE DI UNA F.P., A PATTO PERO' CHE I MEDESIMI SIANO ATTI AD INGENERARE IN MODO EFFETTIVO LA CONVINZIONE NEL TERZO DI TROVARSI DINNANZI AD UN APPARTENENTE ALLE CATEGORIE TUTELATE..
In conclusione, la sussistenza delle due norme del C.P. è legata strettamente al fatto che i simboli e le uniformi in questione siano tipicamente identificabili come destinati all'uso proprio per il quale sono stati ideati (uso da parte di componenti delle FF.AA. ed FF.PP. (anche ad ordinamento civile), nazionali ed estere e non quindi incompleti, mischiati con altri articoli di vestiario ed equipaggiamento non appartenenti alle FF.AA. ed FF.PP. (anche ad ordinamento civile), nazionali ed estere e, quindi, slegati dall'idea complessiva che il loro portatore dia di se (voutamente) come appartenente ai medesimi Enti.
Pertanto, nel caso del GPG con cui ha avuto a che fare, se il medesimo:
- non indossa il cinturone con la granata fiameggiante (equipaggiamento tipico dell'Arma);
- i gradi da caporale dell'E.I. non siano uniti ad altri simboli della F.A.;
- il tutto non si traduca in un uniforme che possa far credere al pubblico (IN MODO EFETTIVO) che il GPG possa essere in realtà un P.U. o un militare,
sono propenso a credere che non si possano prendere provvedimenti nei suoi confronti, a norma di legge.
In tale casistica, tanto per rimanere in tema, rientra, a mio parere, anche l'uso dei famosi soggoli da parte dei volontari del N.P.I. oppure dei copricapi, da parte delle benemerenti dell'A.N.C., disgiuntamente da altri articoli di vestiario e/o di equipaggiamento, atti ad ingenerare confusione nei terzi, circa la loro appartenenza.
Ad ogni buon conto, conscio della fallibilità delle mie opinioni, cerco conforto in chi possa contribuire a dipanare la questione giuridica in modo più corretto.
Distinti saluti.
Cavaliere O.M.R.I.
Merito C.R.I.
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Re: Divisa Protezione Civile NPI

Messaggioda pierpu » venerdì 12 novembre 2010, 16:28

molto interessante e forse fino ad ora (perlomeno qui dentro) mai sondata abbastanza indagine sull'argomento.
il problema è: chi fra la popolazione è in grado di distinguere fra i veri e i falsi?
leggo di vigili urbani che si appellano Capitano, Maggiore....
vedo stellette a 5 punte sulle spalline, etc.
pur condividendo -fino ad un certo punto, molto poco [dev.gif] - che il requisito della completezza dell'abuso faccia sorgere l'ipotesi di illecito, torno al problema di fondo: quanta distinzione è necessaria per impedire abusi/equivoci?
pierpu
 

Re: Divisa Protezione Civile NPI

Messaggioda Guido5 » venerdì 12 novembre 2010, 16:34

Volpegrigia72 ha scritto:... GLI ARTT. 28 DEL T.U.L.P.S. E 497 TER DEL C.P. PARLANO DI DETENZIONE, COLLEZIONE, FABBRICAZIONE ECC., MA NON DI PORTO...

Non entro nel merito ma osservo sommessamente - anche se la tesi è urlata (si legga: in maiuscole) - che il "porto" include la "detenzione" mentre la "detenzione" non comprende necessariamente il "porto"...

Ciao a tutti!
Guido5
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Re: Divisa Protezione Civile NPI

Messaggioda Volpegrigia72 » venerdì 12 novembre 2010, 17:13

Guido5 ha scritto:
Volpegrigia72 ha scritto:... GLI ARTT. 28 DEL T.U.L.P.S. E 497 TER DEL C.P. PARLANO DI DETENZIONE, COLLEZIONE, FABBRICAZIONE ECC., MA NON DI PORTO...

Non entro nel merito ma osservo sommessamente - anche se la tesi è urlata (si legga: in maiuscole) - che il "porto" include la "detenzione" mentre la "detenzione" non comprende necessariamente il "porto"...

Ciao a tutti!
Guido5


Pardon per il maiuscolo ma non volevo urlare, bensì sottolineare, un concetto che, tra l'altro non è una mia tesi personale, bensì un concetto giuridico legato alle fattispecie in argomento, più che altro in considerazione della lunghezza (e quindi della pesantezza) del mio precedente messaggio.
Ad ogni modo, concordando con il fatto che il porto comporta detenzione, ma la detenzione non necessariamente il porto, proprio per questo ho parlato, a latere dell'art. 28 del T.U.L.P.S. e dell'art. 497 TER del C.P. dell'art. 498 del C.P., che punisce, per l'appunto il porto di segni distintivi, simboli, parti diuniformi ecc. ecc., che è poi la norma che secondo me meglio si attaglia al caso di specie trattato.
Per quanto concerne poi, l'esatta commisurazione della percezione da parte di terzi del soggetto portatore dei simboli in questione, quale appartenente a FF.AA. ed FF.PP. (anche ad ordinamento civile), nazionali ed estere, onestamente non riesco a trovare alcunchè di utile a risolvere la querelle.
Magari provo a controllare eventuali sentenze emesse dalla S.C. di Cassazione in merito, qualora esistenti.
Cordialità.
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Re: Divisa Protezione Civile NPI

Messaggioda roberto179442 » venerdì 12 novembre 2010, 22:14

guardando tutte le foto della rassegna a cui appartiene quella iniziale ho notato un tipo di uniforme che non conoscevo: vi è un 'Ufficiale con uniforme dell'esercito (credo che si tratti di un s.ten del Corpo militare della CRI) veste l'uniforme di servizio estiva composta da camicia a maniche corte e pantaloni con il berretto rigido (o tesa che dir si voglia); Ricordo male o tale copricapo nell'Esercito (e quindi anche nel corpo militare della CRI) non va associato unicamente all'uso della giacca ?
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Re: Divisa Protezione Civile NPI

Messaggioda Volpegrigia72 » sabato 13 novembre 2010, 9:27

Buongiorno a lor signori.
In merito a quanto già detto, volevo aggiungere che, per la configurazione delle fattispecie in discussioe, a mio parere, si dovrebbero realizzare le seguenti condizioni:
1) la volontà da parte del soggetto di apparire in modo difforme dalla propria reale condizione, eventualmente al fine di realizzare per se e per altri un ingiusto vantaggio;
2) il porre in essere atti non equivoci diretti ad ingenerare nel pubblico la convinzione di trovarsi dinnanzi ad un rappresentante di un istituzione (formando, pertanto, un'uniforme di foggia non troppo dissimile da quella delle categorie in argomento);
3) l'effettiva realizzazione dell'effetto voluto sui terzi, (ovviamente grazie a tale "camuffamento") in particolar modo ottenendo vantaggi non dovuti (non solo matieriali ma anche in termini di visibilità pubblica) per se e per altri.
Cordialità.
Cavaliere O.M.R.I.
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Re: Divisa Protezione Civile NPI

Messaggioda adj » sabato 13 novembre 2010, 11:03

Volpegrigia72 ha scritto:1) la volontà da parte del soggetto di apparire in modo difforme dalla propria reale condizione, eventualmente al fine di realizzare per se e per altri un ingiusto vantaggio;
2) il porre in essere atti non equivoci diretti ad ingenerare nel pubblico la convinzione di trovarsi dinnanzi ad un rappresentante di un istituzione (formando, pertanto, un'uniforme di foggia non troppo dissimile da quella delle categorie in argomento);
3) l'effettiva realizzazione dell'effetto voluto sui terzi, (ovviamente grazie a tale "camuffamento") in particolar modo ottenendo vantaggi non dovuti (non solo matieriali ma anche in termini di visibilità pubblica) per se e per altri.


Gentile Volpegrigia72, nei casi da lei menzionati, si configurerebbero dei ben precisi e diversi reati.
Anche se molto probabilmente la legge ha anche l'obiettivo di evitare questi ulteriori comportamenti illeciti, non si capisce d'altronde come potrebbero venir posti automaticamente in atto dalla semplice "detenzione" o "collezione", che sono invece chiaramente sanzionate in sé.
adj
 

Re: Divisa Protezione Civile NPI

Messaggioda nicolad72 » sabato 13 novembre 2010, 11:56

[offtopic.gif] Interessate tutta questa discussione che ha confermato ad uno dei tanti stereotipi che fino ad oggi avevo cercato di soffocare come pregiudizio e che invece si è palesato come realtà...

... e di questo provo dispiacere.
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Re: Divisa Protezione Civile NPI

Messaggioda Volpegrigia72 » sabato 13 novembre 2010, 13:03

Caro sig. adj.
Sottoscrivo in pieno quanto da lei affermato, mi creda.
Però, mi permetta di sottolineare che tutta l'elucubrazione giuridica che sta alla base di quanto da me scritto in relazione a a questo topic non è puo esercizio o casuale, ma deriva da pregresse e reali esperienze lavorative personali.
Infatti, portando un caso di scuola molto ben calzante all'argomento in discussione, ricordo che proprio al sottoscritto è capitato qualche anno orsono di deferire all'A.G. un soggetto per detti reati.
C'è da dire però che il medesimo fu da noi trovato in possesso di un'intera e sottolineo intera uniforme di una F.P. X, comprensiva di fondina d'ordinanza corredata di arma soft air (Beretta 92 FS), custodita al suo interno (tanto per rendere il tutto ancora più credibile) con la quale il medesimo andava in giro a commettere delle truffe, anche di importo rilevante ed altri reati.
L'uniforme, fornitagli da un vero appartenente alla F.P. X (denunciato a sua volta), era stata completata con fregi ed accessori acquistati in negozio dietro esibizione di tesserino di appartenenza alla F.P. X, abilmente falsificato.
Inoltre, in tempi più recenti abbiamo provveduto a denunciare un appartenente a F.P. X che, dopo il congedo, “sentendo la mancanza” della propria tessera di servizio, se ne era fabbricata un’altra, magari un po’ fantasiosa per un occhio esperto, comunque corredata di tutti i simboli necessari a ricondurlo come appartenente ad un’istituzione, con cui se ne andava in giro a combinare guai vari.
Ovviamente, dinnanzi a tutta questa serie di elementi di reato, si e poi riusciti a pervenire alla condanna di entrambi i soggetti in questione.
Però, al di fuori di questo ed altri casi eclatanti più o meno analoghi, mi azzardo a parlare, anche un pò al di fuori dell'ipocrisia che a volte è insita in alcue discussioni di questo nobilissimo forum, dove si vorrebbe dire, ma poi si tiene a freno la tastiera, da persona abituata a combattere quotidianamente con i problemi REALI della giustizia penale del nostro amatissimo paese.
In tal senso, e credo con buona ragione, se domani mattina a me come alla maggiorparte dei colleghi delle altre FF.PP. venisse in mente di mettersi a denunziare gli appartenenti a questa o quell'altra associazione di volontariato (magari anche benemeriti) perchè vanno in giro indossando, per esempio, per completare la loro uniforme associativa (che per il 90% è perfettamente riconducibile all'uso di protezione civile, soccorso sanitario, attività socio assistenziale ecc. ecc. per cui è stata concepita) un soggolo oppure un berretto oppure qualsiasi altro accessorio, di utilizzo militare (ovviamente privo dei simboli distintivi di FA. o F.P.) le posso assicurare che un P.M. medio, dopo essersi fatto una gran bella risata, averci dato dell'imbecille ed essersi esibito in contumelie più o meno colorite, a seconda del grado di educazione posseduto, archivierebbe sicuramente il fascicolo, per l'assoluta inesistenza di elementi di reato.
Volendo magari essere ottomisti, se pure si arrivasse, non so per quale strano caso del destino ad un processo, il giorno in cui si verrebbe chiamati in udienza, doopo essere stati abbondantemente ridicolizzati dall'avvocato della difesa e forse anche dal giudice stesso, quasi sicuramente si perverrebbe ad una sentenza di proscioglimento, perchè il fatto non sussiste.
Tutto ciò, ovviamente, con grande spreco di tempo utile a svolgere indagini su fenomeni criminosi socialmente ben più allarmanti e, visto he viviamo tempi di vacche magrissime ormai, di soldi dei contribuenti.
Specifico che prima di lanciarmi in questo intervento ho provato a cercare in lungo ed in largo per il web uno straccio di sentenza che si attagliasse al caso specifico, senza peraltro trovare nulla di utile (magari ho usato le chiavi di ricerca inadatte e se qualcuno è più bravo di me, inserisse nella discussione il materiale recuperato, a beneficio della mia e altrui cultura giuridica).
Riprova ne è che fino ad ora, benchè varie categorie di persone oggetto di critica appaiano anche in occasione di pubbliche manifestazioni così abbigliate, non mi risulta che nessuna di esse sia mai stata denunciata per l'art. 28 del tulps o per per fattispecie contemplate dal c.p..
Poi... per carità... ribadisco sempre la mia estrema fallibilità ed inoranza.
Concludo dicendo che neanche a me fa proprio piacere vedere qualcuno andare in giro vestito in quel modo.
Un caro saluto.

nicolad72 ha scritto:Interessate tutta questa discussione che ha confermato ad uno dei tanti stereotipi che fino ad oggi avevo cercato di soffocare come pregiudizio e che invece si è palesato come realtà...

... e di questo provo dispiacere.


Egregio avvocato... se si riferisce allo stereotipo per cui che la p.g. sarebbe costituita da un branco di ignoranti... lasci da parte tutti gli altri miei colleghi, sicuramente più preparati del sottoscritto... l'asino sono solo io, che mi assumo in assoluto la paternità di ciò che ho scritto e, considerato che lei, come tutti i suoi pari è notoriamente depositario della scienza giuridica, dirima la questione (soluzioni pratiche però... che vadano bene per il mondo reale).

Buona giornata
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Re: Divisa Protezione Civile NPI

Messaggioda nicolad72 » sabato 13 novembre 2010, 13:18

Volpegrigia72 ha scritto:Egregio avvocato... se si riferisce allo stereotipo per cui che la p.g. sarebbe costituita da un branco...


Più che acqua direi fossa delle marianne mon cher... ma la invito a fermarsi qui... non mi confermi altri stereotipi diffusi nel mio ambiente... ho già avuto troppe rivelazioni fino ad ora, e la mia fragile psiche potrebbe non reggere!
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Re: Divisa Protezione Civile NPI

Messaggioda Volpegrigia72 » sabato 13 novembre 2010, 13:28

Boh... attendevo da lei risposte più dirimenti... ma in mancanza delle stesse, per qualsiasi ragione... continuerò a cercare strade autonome per la risoluzione del problema giuridico in questione.
Onestamente ognuno ha i suoi stereoipi e qelli diffusi nel mio ambiente circa la sua categoria non sono da meno.
Poi... ognuno è libero di viverci con questi stereotipi oppure saper vedere oltre.
Ma ciò non è cosa per la psiche di tutti... appunto... se la sua ne risulta dannegiata in qualche modo, sarebbe sempre un problema suo... non certo mio.
Con deferenza ;)
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Re: Divisa Protezione Civile NPI

Messaggioda Mario Volpe » sabato 13 novembre 2010, 17:17

Direi che questa discussione ha ormai abbandonato i binari giusti, nonchè l'interesse generale, deviando verso un confronto che gli interessati potranno proseguire - se lo vorranno - direttamente in privato. Cancello quindi gli ultimi scambi e chiudo qui l'argomento.
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