da L.de Bellis » giovedì 7 agosto 2008, 8:48
Preg.mo Valerio,
ti riporto dalla Costituzione del 1815:
§ 1 – I capitani d’arme, o i capitani giustizieri, saranno quelli che dovranno assistere alla elezione dei rappresentanti nella Camera de’ Comuni de’ rispettivi luoghi alla loro giurisdizione soggetti, a seconda delle istruzioni che saranno fatte a suo tempo.
placet, essendosi già approvate le istruzioni.
§ 2 – Apparterrà al capitano d’arme di ogni distretto ed al capitano giustiziere d’ogni città o terra parlamentaria, il tenere il ruolo de’ votanti, della cui formazione si parlerà in appresso; ed il convocare tali votanti per procedere alle dette elezioni in giorni prefissi – placet –
§ 3 – Impedire i disordini e le irregolarità in sì fatte adunanze; il decidere inappellabilmente sul momento qualunque dubbio e controversia che potrebbe nascere sopra la legalità de’ voti e delle elezioni; e dicesi inappellabilmente per prevenire sul luogo i disordini che altrimenti ne potrebbero accadere; giacché le parti che si crederanno gravate dalle procedure e decisioni dei capitani d’arme o giustizieri, potranno, dopo l’elezione, portarne querela alla Camera de’ Comuni, la quale sola avrà il dritto di decidere della legalità o illegalità della elezione de’ suoi proprii membri – placet –
§ 4 – Eseguita la elezione, tenerne subito avvisato il protonotaro, e darne parimenti un certificato alla persona eletta – placet –
§ 5 – Ove la rappresentanza di un distretto, città o terra venisse per qualunque siasi causa a vacare, quel tale distretto, città o terra potrà passare alla nuova elezione colle forme stabilite; e sarà dovere di ogni capitano d’arme o capitano giustiziere d’intimare la nuova elezione, previa la notizia legale allo stesso inviata, come si stabilirà in appresso – placet –
§ 6 – Per le elezioni de’ rappresentanti delle due università degli studi di Palermo e di Catania, si eseguiranno le anzidette incumbenze dal rispettivo rettore di ognuna, ed in mancanza, dal più antico dei professori – placet –
§ 7 – I capitani d’arme, i capitani giustizieri, e i due rettori delle università degli studi di Palermo e di Catania non debbono ingerirsi nel giudicare de’ requisiti sopra specificati, richiesti nei candidati per essere eletti rappresentanti de’ Comuni; appartenendo, fatte già le elezioni, tale esame e giudizii, prima al protonotaro, e quindi, ad istanza delle parti interessate, alla Camera de’ Comuni – placet –
Il don o l' appellativo di magnifico a chi avesse una carica regia era una consuetudine nell'Italia Meridionale.
Lorenzo Longo de Bellis
Ultima modifica di
L.de Bellis il giovedì 7 agosto 2008, 11:09, modificato 1 volta in totale.