Circolare Ministeriale del 1840 sui libri parrocchiali

Per discutere sulla storia di famiglia e sulla genealogia / Discussions on family history and genealogy

Moderatori: Novelli, Lambertini, Messanensis, GENS VALERIA, Alessio Bruno Bedini

Circolare Ministeriale del 1840 sui libri parrocchiali

Messaggioda Giovannimaria Ammassari » domenica 30 settembre 2007, 23:04

Gentili utenti del forum,
nell'effettuare ricerche nei fondi dell'Archivio della Curia Arcivescovile di Otranto, ho rintracciato una Serie del fondo Curia Arcivescovile riguardante gli Editti, decreti e circolari arcivescovili e vicariali. In un fascicolo di questa documentazione era conservata copia originale di una circolare ministeriale inviata da Napoli a tutti gli Ordinari delle Diocesi del Regno di Napoli. Questa in particolare fu inviata all'Arcivescovo Metropolita di Otranto (LE).
Mi è sembrata cosa importante ed utile farla conoscere all'utenza di questo meraviglioso Forum.
Essa fa parte della storia della documentazione cartacea anagrafica memoria fonte tramite la quale molti di noi ricostruiscono genealogie delle loro famiglie.
Non è possibile fotografarla e neanche a dire fotocopiarla perchè, per ora l'Archivio della Curia Arcivescovile di Otranto non è attrezzato per questo servizio. Ho provveduto a trascriverla.
Credo possa servire e possa essere punto di partenza per comprendere come l'Italia era così diversa a livello di documentazione cartacea anagrafica.
Mi scuso sin d'ora per la lungaggine e la leggibilità ed eventuali errori del documento trascritto che riporto qui di seguito





MINISTERO Napoli, 18 Gennaio 1840

e Real Segreteria di Stato
degli
Affari Ecclesiastici

3° Dipartimento

n° [bianco n.d.r.]

Ill.mo e Rev.mo Signore

NEL fermo ed utilissimo divisamento di assicurare come meglio potevasi la esatta tenuta, e la rigorosa conservazione dei libri parrocchiali, dalla integrità dei quali cotanti rilevantissimi interessi dipendono, fu nel 1802, e propriamente sotto il di 13
ottobre di quell’anno sovranamente emesso un Reale Dispaccio, a tutti i Presidi allor delle Provincie circolarmente comunicato, di cui è qui appresso testualmente il tenore.
“Ha Sua Maestà rilevato con rincrescimento due gravi disordini, ch’emergono dalla pratica introdotta in talune delle Diocesi del Regno, di rimettersi nell’archivio delle Curie i libri parrocchiali dopo la morte dei Curati, l’uno, che occorrendo nel tratto posteriore ad alcuno, che vive in paese molte miglia distante dalla residenza qualche fede di battesimo,di matrimonio,o di morte, dee spedir persona nella Curia per ottenerla, ed oltre la spesa del diritto , soffrire ancora quella di un pedone, soggiacendo così, talvolta fra generali strettezze ad un peso di gran lunga superiore alla tassa Innocenziana; e l’altro, che dando fuori le Curie delle fedi, vengono i Parochi a perdere l’esazione di un diritto, che forma parte, specialmente nella Calabria ulteriore della rendita del beneficio curato, acquistato per concorso coll’analoga condizione di tale molumento. Per riparare a siffatti inconvenienti, che involgono con pregiudizio gl’interessi particolari dei Parochi e delle popolazioni, e per ovviare nel tempo stesso alle frodi della viziatura, e di altro, che a danno altrui nella successione dell’eredità, nella poligamia, ed in consimili cose potrebbero facilmente farsi dopo la morte dè Curati, rimanendo in mano dè rispettivi eredi il Sacro deposito dei libri parrocchiali, ha S.M. sovranamente risoluto per punto generale da osservarsi in tutte le chiese del Regno : 1° che siano i Curati obbligati a tenere tali libri ben custoditi in un fodero della sagrestia, come si pratica nelle parrocchie di Napoli; 2° che non sia loro giammai permesso di tenerli nelle proprie case : 3° che sieno strettamente tenuti di rimettere in ogni fine di anno un dettaglio nelle Curie rispettive dei nati, conjugati, e morti, indicando i nomi ed il giorno della loro nascita, matrimonio, morte, per conservarsi gelosamente nell’archivio diocesano : e 4° finalmente, che gli Ordinari sotto la loro responsabilità, si assumano la più seria cura e non solo, perché il registro sia esatto, ma ancora , perché tale sovrana deliberazione sia in tutte le sue parti esattamente adempita>>.

Introdotte da li a pochi anni nei Reali Domini al di qua del Faro le leggi sullo stato civile, ed estese poi le medesime nel 1819 anche alla Sicilia nulla fu per esse innovato a tutto ciò che materialmente concerneva i libri parrocchiali, e ferme restarono le disposizioni precedenti circa la loro tenuta e la conservazione loro, quando nella sua tornata del 1837 il Consiglio provinciale di Capitanata venne proponendo di trasferirsi tali libri a contar da cinquantanni prima della promulgazione
della legge istitutrice degli atti dello Stato civile o in originale o in copia negli archivi comunali.
Interrogati sul proposito gli Ordinari tutti del Regno e raccolte le osservazioni loro, e i loro divisamenti, che nella massima parte furono contrari non solo al trasferimento degli originali; ma alla formazione ancora delle copie e al deposito di queste negli gli archivi comunali suddetti, fu di sovrano comando incaricata la Consulta generale del Regno disporre a disamina la materia, e di dare il suo parere
Ciò fu eseguito, e siffatto eminente consesso dopo di avere tra l’altro considerato
Che i libri in discorso sono formati dalla mano Parrocchiale, sono l’effetto dello istituto parrocchiale, e sono l’opera del sacro ministero dei Parrochi, di tal che ne sono essi i propri conservatori, e il privarneli sarebbe nel fondo un attentare alla di loro proprietà, ed ai loro legittimi diritti;
Che tali libri sono indispensabili ai Parrochi per lo esercizio del di loro sacro ministero;
Che pel proposto trasferimento verrebbe ad essere divisa la unità, e la correlazione dei medesimi.
Che il farne delle copie infine sarebbe dispendioso e pericoloso insieme per gli errori che vi correrebbero o per ignoranza, o per negligenza, o forse ancora per mala fede; conchiuse pertanto unanimamente parere negativo tanto per lo trasferimento dei libri originali, quanto per quello delle copie, soggiungendo bensì che i libri parrocchiali non debbano mai tenersi dai Parrochi nella propria casa, ne mai farsi passare in casa privata, ed in specie in quella dei loro congiunti ed eredi; che i libri
medesimi debbano tenersi diligentemente ed esclusivamente custoditi nello archivio parrocchiale; che ciascun Vescovo infine tra i principali doveri della sua visita debba noverare quello di sorvegliare efficacemente alla esatta custodia dei libri stessi
Cotale unanime parere della consulta generale fu da S.M. approvato, ed uniformandosi allo stesso, venne la M.S. nell’alta sua saggezza ordinando di non farsi sulla materia alcuna novità allo stato presente delle cose, come chiaro emerge dal Real Rescritto, dei 7 dicembre già circolarmente comunicato.
Ferme adunque rimanendo per siffatta sovrana determinazione le disposizioni precedentemente esistenti in ordine alla tenuta ed alla accurata conservazione dei libri parrocchiali, e dovendo io dal mio canto efficacemente assicurare lo adempimento degli altin voleri della M.S. sulla materia non posso io dispensarmi dall’inculcare, come fo, per la presente agli Ordinari tutti circolarmente, in continuazione, ed in conferma del summentovato Reale Dispaccio del 1802.

1° Che i Curati siano obbligati a tenere i libri parrocchiali ben custoditi in un
fodero della sagrestia
2° Che non sia loro permesso giammai di tenerli nelle proprie case;
3° Che sieno strettamente tenuti di rimettere alla fine di ogni anno un dettaglio
nelle Curie rispettive dei nati, conjugati, e morti, indicando i nomi
ed il giorno della loro nascita, matrimonio o morte per conservarsi
gelosamente nello archivio diocesano;
4° Da ultimo che gli Ordinari stessi sotto la loro responsabilità assumano la piùseria cura perché le cose anzidette fossero dai Parrochi delle rispettive le
Diocesi rigorosamente adempiute.
Mi accuserà V. S. Illustrissima e Reverendissima la ricezione della presente, e ne curerà per la Sua parte collo zelo, che l’è proprio, il più stretto adem- pimento, con formare intero, onde io sia al caso tenerne informata la Maestà del Re (N.S.), e darlene il debito conto.



Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
Incaricato del portafoglio degli affari ecclesiastici

MARCHESE D’ANDREA




[Copia trascritta da: Archivio Curia Arcivescovile di Otranto (LE) –Prima Sezione, Serie : Editti e Circolari arcivescovili e vicariali.
Fascicolo 99 …..contiene copia della ministeriale per gli affari ecclesiastici relativa all’obbligo dei parroci di consegnare in curia la copia dei registri dei nati, dei matrimoni e dei morti. Anno 1840 (pezzi 4)]

Trascrittore: Giovannimaria Ammassari

























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Messaggioda Lord Acton » lunedì 1 ottobre 2007, 8:48

Molto interessante, se ne potrebbe ricavare una bella tesi di laurea in Diritto Ecclesiastico.

Lord Acton
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Messaggioda Guido10 » lunedì 1 ottobre 2007, 9:19

Grazie Giovannimaria, molto interessante. :D

Un saluto

Guido10
"Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati” (Mc 2,17)

Siamo solo maglie nell'eterna catena della parentela. (H.H.)
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Messaggioda vdaurelio » lunedì 1 ottobre 2007, 10:55

Bravo Giovanmaria!
Non sono le iene che portano bene ... ma i d'Aurelio :wink: !
Ciao
Vincenzo DAurelio
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Messaggioda L.de Bellis » lunedì 1 ottobre 2007, 15:18

Ottimo.
Complimenti e grazie per aver reso il documento ai forumisti.

Lorenzo
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Messaggioda corbus » lunedì 1 ottobre 2007, 15:46

Anche io sapevo una mezza cosa sulla conservazione dei "transulti" da parte delle diocesi. Ovvero se ogni diocesi d'italia era tenuta a prendere e conservare una copia degli atti parrocchiali (in realtà solo gli estremi). voi ne sapete qualcosa? a me è capitato di chiedere alla curia vescovile dell'esistenza di questi transulti, ma mi risposero che non era vero.

Però so di storici che li hanno consultati...

Vorrei sentire vostre impressioni...:-)

grazie
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Messaggioda Giovannimaria Ammassari » lunedì 1 ottobre 2007, 20:47

corbus ha scritto:Anche io sapevo una mezza cosa sulla conservazione dei "transulti" da parte delle diocesi. Ovvero se ogni diocesi d'italia era tenuta a prendere e conservare una copia degli atti parrocchiali (in realtà solo gli estremi). voi ne sapete qualcosa? a me è capitato di chiedere alla curia vescovile dell'esistenza di questi transulti, ma mi risposero che non era vero.

Però so di storici che li hanno consultati...

Vorrei sentire vostre impressioni...:-)

grazie



Signor corbus,
i transunti ci sono ma personalmente non gli ho mai consultati. Secondo la mia modesta esperienza gli ho ritrovati nelle Curie delle Puglie ad iniziare dal 1910 o poco più.
Come Lei ben sà tutti gli gli atti ecclesiastici degli ultimi settanta anni (attualmente ante 1937) conservati negli Archivi delle Curie diocesane sono inibiti alla consultazione.
Alcune Curie ed alcuni archivi ecclesiastici inibiscono tutti i documenti alla consultazione dei privati cittadini essendo come Lei sa gli Archivi Ecclesiastici degli Archivi di proprietà di un Ente privato.
Vi porterò qualche esempio che conosco.........
Forse fu il vecchio Codice di Diritto Canonico dell'anno 1917 a prescriverli?

Per quanto riguarda l'Archivio della Curia Arcivescovile di Otranto(LE) Le posso riportare l'elenco tratto dall'inventario cartaceo che non so se è in rete dei TRANSUNTI esistenti.

Fanno parte del Fondo Curia Arcivescovile di Otranto-prima sezione-
-Serie TRANSUNTI

-Sottoserie TRANSUNTI battesimi anni 1919-2002
-Sottoserie TRANSUNTI cresime anni 1919-1998
-Sottoserie TRANSUNTI matrimoni anni 1919-1930
-Sottoserie TRANSUNTI Morti anni 1919-2004
-Sottoserie TRANSUNTI misti( battesimi, cresime morti ) una busta
anno 1963

Non Le so dire se sono consultabili, ma credo proprio di NO!!!
Comunque chiederò.
Saluti e grazie a tutti coloro che permettono questo spazio di discussione.
Giovannimaria Ammassari

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Messaggioda corbus » lunedì 1 ottobre 2007, 21:58

Sarebbe stato di grandissimo aiuto se le diocesi negli anni antecedenti il 1800 avessero convervato copie dei registri. soprattutto in quei casi dove per un motivo od un altro i documenti parrocchiali sono andati persi.
:-(
peccato...
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Messaggioda marcello.palermo » domenica 2 dicembre 2007, 19:37

Interessante la segnalazione del documento, ma un esame della Guida degli Archivi Diocesani d'Italia dimostra che, se si escludono pochi episodi, il real dispaccio del 1808 fu totalmente disattesso. Sono pochissime le diocesi italiane che posseggono transunti di periodo anteriore al 1917, cioè precedenti alla promulgazione del Codice di Diritto Canonico, che al canone 470, paragrafo 3 prescrive ai parroci di inviare ogni anno copia autentica o TRANSUNTI dei registri di battesimo, confermazione, matrimonio e defunti. Tale disposizione fra l'altro non si ritrova più nel codice di diritto canonico successivo, quello del 1983, e si lascia all'iniziativa delle singole diocesi la richiesta di copie autentiche dei libri dell'anagrafe canonica come chiaramente espresso in communicationes.
Noto che nell'Archivio Storico Diocesano di Palermo, dove lavoro, si conserva una copia sostanzialmente identica del citato dispaccio del 18 gennaio 1840, ma risulta di poco anteriore infatti porta la data "7 dicembre 1839". Nel dispaccio in questione che è a stampa (chiedo a G. Ammassari se lo è pure quello di Otranto), manca del tutto però la parte che fa riferimento alle disposizioni emanate 30 anni prima. Suppongo pertanto che il real dispaccio del 13 ottobre 1808 si riferisse soltanto ai possedimenti al di qua del faro e non alla Sicilia.
Cito un fatto di cui non trovo riscontro altrove (mi piacerebbe avere confronti in merito). Nell'Archivio Parrocchiale della Cattedrale di Palermo si conservano i transunti di altre parrocchie cittadine relativi ai secc. XV e XVI. Suppongo che nel passato sussistesse qualche diritto per il quale la Cattedrale e il suo Capitolo potessero esercitare un'azione di vigilanza (forse per la riscossione di diritti) sulle altre parrocchie cittadine. Ma non ho trovato alcun riscontro in merito, nonostante abbia anche esaminato l'archivio della cancelleria capitolare.
Se qualcuno sapesse offrirmi una risposta gliene sarei grato.
Saluti
Marcello Messina
marcello.palermo
 
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Messaggioda Giovannimaria Ammassari » domenica 2 dicembre 2007, 22:32

marcello.palermo ha scritto:Interessante la segnalazione del documento, ma un esame della Guida degli Archivi Diocesani d'Italia dimostra che, se si escludono pochi episodi, il real dispaccio del 1808 fu totalmente disattesso. Sono pochissime le diocesi italiane che posseggono transunti di periodo anteriore al 1917, cioè precedenti alla promulgazione del Codice di Diritto Canonico, che al canone 470, paragrafo 3 prescrive ai parroci di inviare ogni anno copia autentica o TRANSUNTI dei registri di battesimo, confermazione, matrimonio e defunti. Tale disposizione fra l'altro non si ritrova più nel codice di diritto canonico successivo, quello del 1983, e si lascia all'iniziativa delle singole diocesi la richiesta di copie autentiche dei libri dell'anagrafe canonica come chiaramente espresso in communicationes.
Noto che nell'Archivio Storico Diocesano di Palermo, dove lavoro, si conserva una copia sostanzialmente identica del citato dispaccio del 18 gennaio 1840, ma risulta di poco anteriore infatti porta la data "7 dicembre 1839". Nel dispaccio in questione che è a stampa (chiedo a G. Ammassari se lo è pure quello di Otranto), manca del tutto però la parte che fa riferimento alle disposizioni emanate 30 anni prima. Suppongo pertanto che il real dispaccio del 13 ottobre 1808 si riferisse soltanto ai possedimenti al di qua del faro e non alla Sicilia.
Cito un fatto di cui non trovo riscontro altrove (mi piacerebbe avere confronti in merito). Nell'Archivio Parrocchiale della Cattedrale di Palermo si conservano i transunti di altre parrocchie cittadine relativi ai secc. XV e XVI. Suppongo che nel passato sussistesse qualche diritto per il quale la Cattedrale e il suo Capitolo potessero esercitare un'azione di vigilanza (forse per la riscossione di diritti) sulle altre parrocchie cittadine. Ma non ho trovato alcun riscontro in merito, nonostante abbia anche esaminato l'archivio della cancelleria capitolare.
Se qualcuno sapesse offrirmi una risposta gliene sarei grato.
Saluti
Marcello Messina


Signor Marcello,
sono ad informare che la circolare da me trascritta è a STAMPA. Essa fu prodotta dal MINISTERO e REAL SEGRETERIA di STATO degli AFFARI ECCLESIASTICI 3° Dipartimento n° [Bianco non è riportato!!!!] è datata Napoli 18 Gennaio 1840
Riguardo il Real Dispaccio citato nella circolare Ministeriale reca la data del 13 ottobre 1802 e non 1808 come da Lei riportato. Esso è riportato nel corpo della circolare Ministeriale in corsivo come ho fatto io virgolettato lungo lo scritto in colonna come era in uso.
Riguardo poi i cosidetti libri Canonici......In molte città e Diocesi il Capitolo Cattedrale "vantava" diritti e jus su coloro che venivano battezzati, su coloro che si sposavano, su chi moriva.
Molto spesso, nonostante l'esistenza di Parrocchie cittadine, tutti coloro che nascevano in una determinata località dovevano andare a battezzarsi ad un'unico fonte battesimale sito in Cattedrale.
A Lecce ad esempio, sede di Diocesi, ora di Arcidiocesi Metropolitana, furono erette il 16 marzo 1606 tre altre parrocchie cittadine, che insieme alla Cattedrale, diventarono quattro. Ora il capitolo Cattedrale continuò ad avere l'esclusiva su tutti i battesimi che dovevano avvenire in città.
I figli di alcune famiglie,quasi sempre recanti lo stesso cognome, causa imminente pericolo di vita, venivano rigorosamente battezzati in casa, nei loro Palazzi magari da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Acivescovo in persona. Tutti gli altri a piedi o in carrozza sino al 1915 dico 1915 ossia Millenovecentoquindici tutti i nati in Lecce nelle varie Parrocchie che si volevano Battezzare dovevano andare in Cattedrale.
Ci furono proteste, nell'anno 1833 fu dato alle stampe un testo dell'autore Licci dal titolo a Difesa dei Reverendi Parroci.....ma il Reverendissimo Capitolo, non poteva venir meno a questo diritto, che portava anche delle offerte in denaro.
Anche a Bari(BA) il CAPITOLO METROPOLITANO PRIMAZIALE sino a fine ottocento credo Milleottocentosettantatre se non erro aveva l'eclusiva. Anche sui defunti . Nell'atto di morte nel corso del Millesettecento vi era lòa somma di denaro distribuita tra i vari partecipanti del Capitolo che avevano officiato al funerale. L'atto di morte contiene tutte le firme dei sacerdoti e la divisione dei ducati che si son divisi!!!!!!
Certamente questi "diritti" erano fondati, ma io non so quale.
Grazie della risposta e mi saluti Palermo e la Sicilia.
Saluti
Giovannimaria Ammassari

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Messaggioda marcello.palermo » lunedì 3 dicembre 2007, 11:29

La ringrazio per aver risposto così rapidamente e per aver fornito informazioni tanto dettagliate sulle consuetudini a Lei note.
Approfitto di tale disponibilità per porre a Lei o agli altri utenti del forum un'altra domanda: mi piacerebbe sapere se esistono altre Cattedrali o Duomi che conservano nel loro archivio transunti dei libri dell'anagrafe canonica di altre parrocchie cittadine.
Grazie
Marcello M.
marcello.palermo
 
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