da pierfe » lunedì 18 gennaio 2016, 16:46
Allo scopo di rendere chiara una materia che si presta a errate interpretazione l'Istituto Araldico Genealogico Italiano - IAGI ha chiesto un parere sull'argomento ad un esperto della materia in modo da dare una risposta chiara ed una seria interpretazione al quesito.
L'avv. Nicola Pesacane, Socio Ordinario dell'Istituto Araldico Genealogico Italiano, ha frequentato i 4 anni della Scuola di Genealogia, Araldica, Scienze Documentarie, poi ha ottenuto il Master di II livello in Diritto Nobiliare della UNED, è stato professore a contratto della Università degli Studi Link Campus di Roma (Università facente parte dell’Ordinamento Universitario Italiano giusta Decreto del Ministro dell’Istruzione e della Università n°374 del 21/09/2011) nel Corso di Perfezionamento in Diritto Nobiliare, Genealogia ed Araldica per l’anno accademico 2013-2014.
AVV. NICOLA PESACANE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
ED ALLE ALTRE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PERITO ED ESPERTO IN ARALDICA E GENEALOGIA
***
COGNOMIZZAZIONE DEI PREDICATI NOBILIARI.
La procedura amministrativa per il cambiamento del nome o del cognome. La Circolare n°10 del 03/09/2008 del Ministero dell’Interno.
Ai sensi e per gli effetti del DPR n°54 del 13/03/2012-Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del DPR n°396 del 03/11/2000-salvo quanto disposto per le rettificazioni dei nomi e dei cognomi, di cui si dirà in seguito-chiunque voglia cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero voglia cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l’origine naturale o voglia aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al Prefetto della Provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’Ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce ed in tale domanda l’istante deve esporre le ragioni poste a fondamento della propria richiesta (art. 2).
Chiunque ne abbia interesse può fare opposizione alla predetta domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione ovvero dalla data dell’ultima notificazione alle persone interessate, effettuata ai sensi dell’art. 90 e tale opposizione si propone con atto notificato al Prefetto competente (art. 4).
Il Prefetto, vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con Decreto che, in caso positivo, autorizza il richiedente al cambiamento od alla modificazione del nome o del cognome o all’aggiunta del nome o del cognome che sarà annotato, su richiesta dell’interessato, nell’atto di nascita, nell’atto di matrimonio e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome.
Orbene, alcuni anni orsono, e, precisamente nel 2008, il Ministero dell’Interno italiano prese atto che negli ultimi anni precedenti a tale data, si era assistito al proliferare di domande indirizzate ai Prefetti concernenti modifiche al cognome volte ad evidenziare l’appartenenza ad una famiglia che prima della instaurazione del regime repubblicano fosse in possesso di un titolo nobiliare ed emanò una apposita Circolare, la n°10 del 03/09/2008, per chiarire ai Prefetti come regolarsi in proposito.
Infatti, secondo la detta Circolare, la maggior parte di tali domande risultava inammissibile alla luce delle norme vigenti in quanto volte, in sostanza, al riconoscimento in via amministrativa del diritto alla cognomizzazione ovvero perché miranti ad ottenere la cognomizzazione di un predicato nobiliare non esistente, cosa questa vietata dall’insegnamento della Corte Costituzionale (sentenza 101 del 08/07/1967) secondo la quale le vicende relative al diritto al riconoscimento della [b]cognomizzazione dei predicati nobiliari di cui alla 2° co. della XIV disp.ne trans.ria e fin.le della Cost. dovevano essere rimesse alla competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria ordinaria, secondo le regole che il vigente ordinamento detta per la tutela del diritto al nome.
Pertanto, secondo la citata Circolare Ministeriale, ogniqualvolta che la domanda dell’interessato, seppur formalmente proposta come mera domanda di modifica del cognome, fosse stata in realtà motivata e giustificata, come spesso accadeva, dal presunto diritto del richiedente di vedersi riconoscere il diritto alla cognomizzazione del predicato nobiliare, tale domanda non avrebbe potuto, in nessun caso, trovare accoglimento da parte dei Prefetti perché materia di competenza esclusiva del giudice ordinario in quanto trattavasi di azione di accertamento di un diritto soggettivo (ex art. 6 cc) e, come tale, non rientrante nell’ambito discrezionale della autorità amministrativa.
Quindi, in tali casi, l’interessato avrebbe dovuto proporre necessariamente una azione contenziosa ordinaria nei confronti del Pubblico Ministero, dell’Ufficio Araldico dello Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché nei confronti di eventuali controinteressati, come confermato dalla giurisprudenza unanime (ex plurimis, Cass. Civ. 2426/91 e, conformi, TAR Sicilia-Sez. Catania 2769/12 ed altre). “Circolare del Ministero dell’Interno ai Prefetti n°10 del 03/09/2008”.
La tutela del diritto al nome in caso di contestazioni dell’uso o della spettanza di esso: la procedura contenziosa ordinaria.[/b]
Ai sensi dell’art. 6 cc ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito utilizzandosi la parola nome in senso lato ossia comprendente sia il prenome che il cognome e non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al prenome ed al cognome, se non nei casi e con le formalità indicati dalla legge.
Ai sensi, poi, del successivo art. 7 cc la persona, alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.
A tal proposito, secondo la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, si configura come azione di tutela del diritto al nome di cui al combinato disposto dei predetti artt. 6 e 7 cc, ed oggetto, come tale, di giudizio a cognizione ordinaria da proporre nei confronti del P.M. e di eventuali privati controinteressati, la domanda di natura dichiarativa diretta ad accertare la verità storica di un cognome nella sua integrità invece che in forma monca risultante dagli atti di stato civile, atta ad identificare l’individuo e la sua appartenenza ad un determinato gruppo familiare “Tribunale di Roma del 28/07/1986.”, la sentenza che verrà pronunciata avrà, come detto, natura dichiarativa “Cass. Civ. 5602/89.”
Sempre in tema di tutela del cognome ex art. 7 cc, la Corte di Cassazione ha specificato che affinché si possa far luogo alla detta tutela non è necessario che il cognome altrui venga usurpato nella sua interezza, con la conseguenza che anche l’uso indebito di solo una parte del cognome può costituire elemento sufficiente per ottenere-nel concorso di altri requisiti-la inibitoria quando la parte del cognome usurpata, per la risonanza storica che ha acquistato, sia dotata di particolare forma individualizzante uno specifico casato o quando, più in generale, esiste una condizione di confondibilità con riferimento all’ambiente, al luogo, all’attività o ad altre circostanze in cui venga fatto uso del nome alterato e tale ultimo accertamento eseguito dal giudice del merito, ove congruamente e correttamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità “Cass. Civ. 5343/84.”
La Suprema Corte ha, poi, chiarito che anche il predicato nobiliare che, secondo la XIV disp.ne transitoria e finale Cost. in alcuni casi costituisce parte del cognome, può essere oggetto di tutela nel caso di indebito uso che altri ne faccia ma solo ove detto uso comporti un effettivo pregiudizio, anche se meramente potenziale o di ordine esclusivamente morale “Cass. Civ. 3779/78.”.
La Cassazione ha, però, chiarito, successivamente che il fatto che un cognome asseritamente usurpato sia comprensivo di un predicato nobiliare non contiene in re ipsa alcuna prova della sussistenza dei requisiti per l’accoglimento della inibitoria richiesta-consistenti nell’uso indebito e nel pregiudizio-per il solo fatto, appunto, della presenza del predicato nobiliare “Cass. Civ. 10936/97.”
Avv. Nicola Pesacane.
Pier Felice degli Uberti
Sine virtute nulla nobilitas