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INCREDIBILE.... RICERCHE GENEALOGICHE VIETATE PER LEGGE...

Inviato:
martedì 15 novembre 2005, 17:10
da Messanensis
Avevo intenzione di ricostruire l'albero genealogico di un ramo della mia famiglia proveniente da Ucria, ma il parroco del luogo mi ha detto che per consultare l'archivio parrocchiale è necessaria l'autorizzazione del Vescovo di Patti.
Ho telefonato alla Diocesi di Patti per chiedere informazioni, ma, dopo alcune battute, mi hanno detto che se la mia istanza aveva motivazioni di ricerca genealogica mi preannunciava che la risposta sarebbe stata negativa perchè PER RECENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE LE RICERCHE GENEALOGICHE SONO VIETATE !!! Forse voleva dire che la consultazione degli archivi parrochiali per tali finalità è vietata, ma la sostanza non cambia. Ha ragione il signore col quale ho parlato? Penso proprio di no.
Qualcuno sa che normative posso citare per ottenere il permesso?
Addirittura il tizio con cui ho parlato mi ha detto: TANTO DOPO TRE GENERAZIONI DISCENDIAMO TUTTI DALLA STESSA PERSONA. Capisco Adamo ed Eva, ma tre generazioni mi sembrano un pò pochine...

Inviato:
martedì 15 novembre 2005, 17:20
da Grimaldi
Sempre la solita
storia?
Assurdi questi signori.
Cito uno stralcio di un fac simile di lettera di richiesta di atti dell'amico Alessio:
"Ai sensi dell’articolo 450 del codice civile che recita: “Pubblicità dei registri dello stato civile. I registri dello stato civile sono pubblici. Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte. Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.”.
Ai sensi dell’articolo 328 del codice penale che recita: “Rifiuto di atti di ufficio. Omissione. Il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita', deve essere compiuto senza ritardo, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, e' punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta”.
Nel rispetto rispetto del DPR 445/2000, del DPR 396/2000, della Legge 241/90, del "Il codice deontologico di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici" del garante della Privacy.
Al fine di continuare la ricerca storico – genealogica sulla famiglia XXX, per uso esclusivamente personale, il sottoscritto NOME COGNOME, nato a LUOGO DI NASCITA il DATA DI NASCITA, residente in LUOGO DI RESIDENZA CAP, VIA DI RESIDENZA, in qualità di nipote delle sottocitate persone, chiede copia fotostatica conforme all’originale in carta semplice dell’atto di...."
Questi gli estremi per la legge.
Ma anche in diritto canonico è previsto il diritto di accesso a tali atti.
Appena consulto il volume di Caratti di Valfrei te lo farò sapere di preciso.
Saluti

Inviato:
martedì 15 novembre 2005, 17:37
da Messanensis
Grimaldi ha scritto:Al fine di continuare la ricerca storico – genealogica sulla famiglia XXX, per uso esclusivamente personale, il sottoscritto NOME COGNOME, nato a LUOGO DI NASCITA il DATA DI NASCITA, residente in LUOGO DI RESIDENZA CAP, VIA DI RESIDENZA, in qualità di nipote delle sottocitate persone, chiede copia fotostatica conforme all’originale in carta semplice dell’atto di...."
Ti ringrazio Giovanni.
Nel caso invece non si sapesse la data dell'atto e si volesse consultare l'intero volume è lo stesso, no? Si può chiedere la consultazione generica del volume?

Inviato:
martedì 15 novembre 2005, 17:40
da Messanensis
Grimaldi ha scritto:"Ai sensi dell’articolo 450 del codice civile che recita: “Pubblicità dei registri dello stato civile. I registri dello stato civile sono pubblici. Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte. Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.”.
In questo caso non si tratta di registri di stato civile...

Inviato:
martedì 15 novembre 2005, 17:51
da eugubino
Gli archivi vescovili, come tutti gli archivi - compresi quelli comunali e, in determinati casi, quelli privati- devono rispettare certe leggi e, soprattutto, devono essere resi consultabili.
Consultabili a tutti, con determinati regolamenti e con determinate condizioni.
Mi sembra incredibile che una diocesi voglia impedire ad un cittadino di consultare i registri di una sua parrocchia.
L'archivio non è inventariato? Si provveda!
La CEI ha dei regolamenti. Si applichino!
Fabrizio

Inviato:
martedì 15 novembre 2005, 20:09
da Guido5
eugubino ha scritto:Mi sembra incredibile che una diocesi voglia impedire ad un cittadino di consultare i registri di una sua parrocchia.
Caro Fabrizio,
non si tratta di "capricci" di questa o quella diocesi ma di una disposizione ben precisa del Codice di diritto canonico:
Can. 535 - §1. In ogni parrocchia vi siano i libri parrocchiali, cioè il libro dei battezzati, dei matrimoni, dei defunti ed eventualmente altri libri secondo le disposizioni date dalla conferenza dei Vescovi o dal Vescovo diocesano; il parroco provveda che tali libri siano redatti accuratamente e diligentemente conservati.
§2. Nel libro dei battezzati si annoti anche la confermazione e tutto ciò che riguarda lo stato canonico dei fedeli, in rapporto al matrimonio, salvo il disposto del can. 1133, all'adozione, come pure in rapporto all'ordine sacro, alla professione perpetua emessa in un istituto religioso e al cambiamento del rito; tali annotazioni vengano sempre riportate nei certificati di battesimo.
§4. In ogni parrocchia vi sia il tabularium o archivio, in cui vengano custoditi i libri parrocchiali, insieme con le lettere dei Vescovi e gli altri documenti che si devono conservare per la loro necessità o utilità; tali libri e documenti devono essere controllati dal Vescovo diocesano o dal suo delegato durante la visita o in altro tempo opportuno e il parroco faccia attenzione che essi non vadano in mano ad estranei.
Ciao a tutti!
Guido5

Inviato:
martedì 15 novembre 2005, 20:33
da Alessio Bruno Bedini
Caro Rosario .. aimhè come avevi intuito la lettera riportata dal buon Giovanni si riferiva agli atti di stato civile conservati nei comuni .. per le parrocchie la musica è purtroppo molto diversa..
.. infatti è verissimo che il vescovo stabilisce i tempi e i modi della consultazione dei libri .. e a sua volta il parroco da la sua disponibilità ..
.. il mio semplice consiglio è quello di "aggirare l'ostacolo" invece che "prenderlo per il verso diritto" ...
..Ecco alcuni consigli che nessun libro di genealogia insegna

:
1) Fatti presentare al parroco da una persona di sua fiducia
2) Anche qualche conoscenza nella curia non fa male
2) Fatti presentare come uno studioso serio e appassionato di storia locale. In effetti la genealogia familiare è un qualcosa di "egoistico" [riguardando solo la propria famiglia] mentre la storia locale, di solito, sembra qualcosa di più altruistico [riguarda tutti]. In effetti non è falso che ti interessi di storia locale .. la storia locale di una famiglia [la tua]
3) Sii generoso con il parroco e fai un offerta in denaro [magari faglielo sapere in anticipo tramite il tuo "contatto" in maniera discreta prima di conoscerlo]. Un modo simpatico di lasciare un buon ricordo al parroco può essere ad esempio anche quello di portare una bottiglia di vino [rigorosamente rosso] .. di solito è ben accetto
4) Sii sempre gentile, educato .. deve vederti come il classico bravo ragazzo che accompagna le vecchine ad attraversare la strada
Questi consigli funzionano al 99% .. poi ti puoi sempre far esplodere come kamikaze davanti la parrocchia


Inviato:
martedì 15 novembre 2005, 20:59
da Guido5
I consigli di Alessio sono ottimi e possono aprire molte porte. Ne aggiungo uno: evitare i "tempi forti", Avvento e Quaresima, che sovraccaricano di impegni i parroci.
Di fronte a una lettera (o una telefonata) del cancelliere vescovile nessun sacerdote dirà mai di no, anche se vorrà assistere (o fare di persona la ricerca).
So di una parrocchia in cui una persona considerata da tutti "degnissima e fidata" si è portata a casa un foglio intero dal "libro dei morti"... Come si dice, è l'occasione che fa l'uomo ladro.
Ciao a tutti!
Guido5

Inviato:
martedì 15 novembre 2005, 21:16
da lalberogenealogico
Un altro spiacevole episodio da aggiungere ai tanti che si sono già verificati. Sono rammaricato nell'apprendere che per la Diocesi di Patti le ricerche genealogiche sono vietate. Ma sono ubriachi i parroci da quelle parti?
Prova con:
1. Mega offerta in danaro (squallido lo so ma a volte funziona) al parroco in cambio della consultazione dei registri o dell'invio dei certificati.
2. Raccomandazione di un vescovo attraverso una telefonata oppure con una lettera per iscritto. Anche se il vescovo è di un'altra regione, il parroco non potrà rifiutare di aiutare il ricercatore.
3. Creare un caso pubblico, attraverso l'aiuto dei giornali o della televisione, di solito quella locale. Mostrare a tutti che tipo è quel parroco.
Scusate le opzioni poco corrette ma a volte sono le uniche soluzioni per accedere ai registri. Parlo per esperienza. In bocca al lupo per le tue ricerche !
Gaetano Petrillo

Inviato:
mercoledì 16 novembre 2005, 8:40
da eugubino
Guido5 ha scritto: il parroco faccia attenzione che essi non vadano in mano ad estranei.[/i]
Guido5
I documenti ecclesiastici, dopo un certo numero di anni, credo che debbano essere resi disponibili alla consultazione di tutti, e questo senza che lo studioso (non il ladro!) si veda costretto a mettere in essere trucchi e trucchetti che, operando in ambiente locale, verrebbero ben presto alla luce!
Ci dovrebbero essere delle norme approvate dalla CEI che equiparano gli archivi Diocesani a quelli di Stato.

Inviato:
mercoledì 16 novembre 2005, 10:45
da Grimaldi
Cari signori
i documenti parrocchiali rientrano in atti pubblici. Infatti il parroco è equiparato a pubblico ufficiale. Così come la Soprintendenza italiana e gli Archivi sono tenuti a controllare e vigilare anche chiese ed enti ecclesiastici.
Insomma non sono uno Stato a parte le chiese.
Se si parla di "recenti disposizioni di legge" a cosa ci si riferiva?
Legge Canonica?
.........

Inviato:
mercoledì 16 novembre 2005, 12:11
da Messanensis
Grimaldi ha scritto:Se si parla di "recenti disposizioni di legge" a cosa ci si riferiva?
Quando ho chiesto quali fossero tali disposizioni di legge il signore di cui sopra ha poco cortesemente tagliato la discussione dicendo che c'era una riunione.... e di fare la richiesta che mi avrebbe risposto...


Inviato:
mercoledì 16 novembre 2005, 13:23
da Guido5
Per inquadrare un po' meglio il problema, va ricordato che in Italia gli archivi ecclesiastici sono decine di migliaia: si parte dai circa 26.000 archivi parrocchiali ai quali si aggiungono quelli delle 227 diocesi, gli archivi capitolari (un centinaio), alcune migliaia di biblioteche e 826 collezioni di tipo museale.
È un patrimonio del quale i vescovi si sono occupati più volte. Un documento recente – “I beni culturali della Chiesa in Italia” (Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici, 29 marzo 2000) - dice tra l’altro:
18. Gli enti ecclesiastici hanno il dovere di tenere e custodire regolarmente il proprio archivio corrente e storico, favorirne la consultazione, curarne l'incremento mediante opportune acquisizioni nel rispetto della normativa canonica (si veda il citato canone 535 CIC) e civile vigente.
Nell'ambito di ogni diocesi gli archivi parrocchiali fanno riferimento all'archivio diocesano, al quale sono riservati compiti di coordinamento e di consulenza tecnica e scientifica. Si favorisca inoltre il collegamento tra archivi e archivisti ecclesiastici, valorizzando le associazioni esistenti…
Mi sembra evidente che le dimensioni del problema vadano ben oltre la ricerca genealogica ma penso che, con una maggior collaborazione dei laici (in Polonia le ricerche negli archivi parrocchiali sono affidate di solito all’organista, stipendiato dai fedeli, ma va anche detto che i libri parrocchiali ultracentenari passano alla diocesi; a Malta gli archivi più vecchi sono stati catalogati e microfilmati da un’Università cattolica americana) e soprattutto con la diffusione dell’informatica, il problema possa trovare una soluzione che consenta di rendere più semplice l’attività di ricerca di studiosi e storici.
Ciao a tutti!
Guido5

Inviato:
giovedì 17 novembre 2005, 16:41
da Messanensis
Ringrazio tutti per le risposte.
In sostanza mi pare di aver capito che ci vuole una bella raccomandazione. Mi sembra una cosa piuttosto scocciante...
Nessuna legge che obblighi la Diocesi di Patti a fornirmi l'autorizzazione?

Inviato:
domenica 20 novembre 2005, 19:33
da Elassar
Anche secondo me tra gli atti dello stato civile occorre inserire i registri parrocchiali: all'interno di essi, infatti, si ritrovano anche alcuni fatti relativi adi istituti dello stato civile (basti qui pensare al matrimonio).
Nessun dubbio, poi, che anche i parroci (e in generale gli ecclesiastici) siano equiparabili ai pubblici ufficiali quando esplicano una pubblica funzione: pensiamo alla funzione certificatrice dell'avvenuto matrimonio, et similia.
Le norme dello Stato italiano citate in questa discussione quindi sono certamente applicabili in queste sittuazioni.
Anche il par. 4 del canone 535 non mi sembra contraddica l'accessibilità dei documenti parrochhiali: quando si dice che il parroco deve vigilare che essi non vadano in mano agli estranei, il significato va riferito a misure di sicurezza da adottare per i registri, al fine di evitarne, p. es., la sottrazione o la rovina, ma non ceramente la non accessibilità.
Per quanto riguarda gli strumenti di tutela per visionare tali registri, se si ammette che i parroci vanno in questo caso equiparati ai pubblici ufficiali, non dovrebbero sussistere dubbi di sorta in ordine al riconoscimento della giurisdizione del giudice (con dubbi, però, se il giudice competente a conoscere della questione debba essere quello ordiario o quello amministrativo) in queste materie.
Ovviamente, la soluzione della questione sarà opposta, se invece si negherà la assimilabilità dei parroci ai pubblici funzionari.
Elassar