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Genealogie su Internet: Cosa prescrive la Legge?

MessaggioInviato: lunedì 24 ottobre 2005, 13:18
da Giorgio di San Giorgio
Mi chiedevo quali sono le regole e se occorrono preventive autorizzazioni per pubblicare su internet genealogie. Per genealogie non intendo solo quelle di Nobili e/o affini ma genealogie in genere.
grazie

Re: Genealogie su Internet: Cosa prescrive la Legge?

MessaggioInviato: lunedì 24 ottobre 2005, 13:48
da Guido5
Giorgio di San Giorgio ha scritto:Mi chiedevo quali sono le regole e se occorrono preventive autorizzazioni per pubblicare su internet genealogie


Caro Giorgio,
la "magna charta" e' il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: "Codice in materia di protezione dei dati personali". E' un testo piuttosto complesso che puoi trovare sul sito del Garante al seguente URL http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp.
Ciao!
Guido5

MessaggioInviato: lunedì 24 ottobre 2005, 18:21
da Giorgio di San Giorgio
Il problema è proprio questo: "E' un testo piuttosto complesso"

Io chiedevo, eventualmente a chi ha già approfondito il problema, quali sono le parti che realmente interessano.

Più esplicitamente: In pratica che cosa è necessario fare o tener presente se si pubblicano genealogie su internet? Non con rimandi a testi legislativi omicomprensivi ma, solo alle cose esclusivamente pertinenti alla pubblicazione su internet esemplificando molto elementarmente i passi da compiere e gli obblighi da rispettare.
grazie

MessaggioInviato: lunedì 24 ottobre 2005, 20:08
da Guido5
Caro Giorgio,
presumo che tu ti riferisca a genealogie di qualche interesse strorico. In ogni caso il principio di base è non ledere la dignità e la riservatezza delle persone ed evitare in particolare notizie che riguardino la salute e la vita sessuale. A mio modo di vedere, per tutti i soggetti viventi, va chiesta l'autorizzazione, informandoli nel contempo dei diritti previsti dalla legge, ma - già che ci sei - chiedi anche che ti autorizzino a pubblicare i dati dei loro ascendenti. Negli Stati Uniti la legge che tutela la privacy non riguarda infatti i defunti, la nostra sì...
Con le carte in regola su questo piano, non credo che ci siano problemi (tranne quelli tecnici) per la diffusione attraverso Internet o un altro mezzo. Tieni conto comunque che i miei sono pareri personali: non sono avvocato ma ho cominciato 25 anni fa a discutere l'argomento a tutti i livelli.
Ciao!
Guido5

MessaggioInviato: martedì 15 novembre 2005, 14:22
da Massimo
Salve a tutti,

anche io ho lo stesso quesito, cioè come deve essere tutelata la pubblicazione di genealogie su Internet. Ho appreso che esiste una legge per cui entro i 70 anni a partire dal presente vige la legge sulla privacy. Oltre, no.
C'è qualcuno che conosce questa norma?

Cordiali saluti

Massimo De Filippis Delfico

MessaggioInviato: martedì 15 novembre 2005, 17:24
da Grimaldi
Le norme in materia in Italia
sono varie
(fra cui la legge Legge 31/12/1996, n. 675 sulla tutela della privacy) e sono
scaricabili qui.
Le normative europee sono invece qui.

Saluti

MessaggioInviato: martedì 15 novembre 2005, 17:28
da eugubino
Per quel che ne so non esiste alcun documento, prodotto oltre 70 anni fa (per l'ambito giudiziario vale la data della sentenza definitiva di ultimo grado), di cui possa essere impedita la pubblicazione.

So che gli atti amministrativi hanno un limite di 40 anni che sale a 50 se c'è di mezzo il segreto di stato.

Per i dati sensibili previsti dalla legge sulla privacy il limite sale, appunto, a 70 anni. Altri termini non ne conosco.

MessaggioInviato: martedì 15 novembre 2005, 19:36
da Guido5
Grimaldi ha scritto:Le norme in materia in Italia sono varie (fra cui la legge Legge 31/12/1996, n. 675 sulla tutela della privacy)


Caro Giovanni,
mi dispiace contraddirti, ma la legge che citi è stata abrogata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 di cui al mio messaggio del 24 ottobre.

L'art. 177, forse è un caso che può interessare, stabilisce tra l'altro che:
3. Il rilascio degli atti dello stato civile di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente ai fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto.

Da notare che occorrono invece cento anni per poter rilasciare in copia integrale, e a chi vi abbia interesse, il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica che rendano identificabile la madre che ha dichiarato di non voler essere identificata (art. 93, 2).

Ciao a tutti!
Guido5

MessaggioInviato: mercoledì 16 novembre 2005, 8:34
da eugubino
Guido5 ha scritto:Da notare che occorrono invece cento anni per poter rilasciare in copia integrale, e a chi vi abbia interesse, il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica che rendano identificabile la madre che ha dichiarato di non voler essere identificata (art. 93, 2)


Questo non lo sapevo.

Resta il fatto che permane una gran confusione nei termini di "pubblicazione" dei documenti.

MessaggioInviato: mercoledì 16 novembre 2005, 10:51
da Grimaldi
Caro Guido
mi riferivo all'intero corpus delle leggi in materia (infatti scrivevo "Le norme in materia in Italia sono varie...").
E citavo la legge sulla privacy perchè la più famosa (e punto di riferimento legislativo).
Se leggevi il mio link vedevi che si riferiva ad una pagina contenente le varie normative (e per primo link appariva proprio il D.Lgs. n. 196/2003).
Forse non ero stato chiaro io.

Saluti

G.