Michele Baroncini ha scritto:L'
impedimentum aetatis è causa canonisticamente prevista d'impedimento solo impediente (ovvero sanabile) al matrimonio. Però, causa la lontananza delle mie reminiscenze canonistiche, ho detto una baggianata

poichè tale impedimento non si riferiva alla differenza d'età, ma all'età minima per contrarre in modo lecito matrimonio (16 anni per lo sposo e 14 anni per la sposa). Quindi nel caso citato dal buon Fabio potrebbe sospettarsi l'
impedimentum aetatis se e solo se la sposa fosse minore di 14 anni.
E' quanto intendevo dire anch'io.
Bisognerebbe cercare di comprendere la valenza della locuzione citata magari dal confronto con altri atti matrimoniali.
Oppure armarsi di enorme pazienza e andarsi a spulciare l'intero Corpus Iuris Canonici, che comprendeva:
1) Il
Decretum Gratiani.
2) Il
Liber Extra di Gregorio IX, frutto della decisione di questo Papa di riunire e riordinare i materiali giuridici posteriori al
Decretum Gratiani.
3) Il
Liber Sextus di Bonifacio VIII, così chiamato perché si aggiunse ai 5 libri di cui era composto il
Liber Extra.
4) Le
Clementinae, di papa Clemente V.
5) Le
Extravagantes Iohannis, contenenti le decretali di Giovanni XXII, e le
Extravagantes communes, contenenti le decretali di vari pontefici fino a Sisto IV (1471-1484).
In più tutte le norme, a partire da quelle stabilite dal Concilio di Trento, che non vennero mai raccolte in un'unica collezione, dando così origine a un "
immensum aliarum super alias coacervatarum legum cumulum", per usare un'espressione di Tito Livio presa in prestito dal Cardinal Gasparri per dipingere la situazione precedente la stesura del Codice del 1917.
Il tutto ovviamente in latino.
![sweat [sweatdrop.gif]](./images/smilies/sweatdrop.gif)