Cav.OSSML ha scritto:Messanensis ha scritto:Cav.OSSML ha scritto:E comunque la nobiltà è imprescrittibile e non viene meno per impoverimento.
Sul punto ci sarebbero da scrivere libri. In realtà in molti Stati preunitari era previsto per legge che la nobiltà potesse perdersi. Si veda, per esempio, l'editto sulla nobiltà del 31 luglio 1750 emanato nel Gran Ducato di Toscana, che prevedeva la perdita del patriziato o della nobiltà in caso di delitti o di esercizio di arti vili e meccaniche, anche per i discendenti.
Sono a conoscenza che in alcuni Stati preunitari era prevista la perdita della nobiltà in caso di esercizio di arti vili e meccaniche.
Tuttavia mi risulta che il divieto di attività meccaniche (derogazione) o di quelle vili o infamanti (degradazione) concerneva normalmente solo chi le faceva e solo per il periodo di tempo nel quale erano effettuate e non riguardava i discendenti.
L'editto che ho menzionato sopra relativo al Gran Ducato di Toscana nel caso di esercizio di arti vili e meccaniche prevedeva la perdita della nobiltà o del patriziato anche per i figli e per i discendenti (art. 25); nel caso di delitto di lesa maestà la perdita della nobiltà si estendeva ai figli ed ai nipoti (art. 26); nel caso si fosse commesso altro tipo di delitto era prevista la perdita della nobiltà anche per i figli nati dopo la condanna ed i loro discendenti, mentre conservavano la nobiltà i figli nati prima (art. 27)
L’Arnone nel suo manuale di “Diritto Nobiliare Italiano” compie un’efficace sintesi storica della questione inerente alla perdita della nobiltà: “Nel diritto feudale era prevista la perdita del feudo per fellonia, per diritto comune, per alienazione o aggiudicazione (nei primi tempi del feudalesimo), per mancanza di successori giusta l’atto di concessione, per refuta, per inabilità o vizio fisico del vassallo a servire il Signore, o perché monaco o chierico, per l’esercizio del commercio. Successivamente a causa di perdita della nobiltà l’esercizio di alcune professioni liberali, di arti o professioni meccaniche, e per taluni Stati italiani il matrimonio di donne nobili con uomini non nobili. Inoltre in taluni Stati italiani come in Piemonte, in Toscana, a Venezia, a Bologna, a Modena, a Lucca, a Napoli era prevista la perdita della nobiltà in caso di condanna per crimine o a pena infamante. Negli ordinamenti italiani post unitari in materia nobiliare non esisteva nessuna disposizione circa la perdita dei titoli, però alcune delle anzidette cause di perdita del feudo potevano valere come motivo della perdita del titolo solo in quanto non contrastanti con il moderno ordinamento giuridico”.
Come giustamente rilevato, per analizzare la perdita della nobiltà nella storia è necessario in ogni caso far riferimento all’ordinamento giuridico dei rispettivi Stati preunitari e Sul tema si potrebbero indubbiamente scrivere interi volumi.
Esattamente.
In ogni caso nella legislazione nobiliare regnicola, che è poi quella a noi più prossima, nessun nobile perdeva il proprio titolo o i propri attributi nobiliari, né in via definitiva nè in via temporanea, qualora esercitasse un mestiere od un arte vile o meccanica.
Esatto, oltretutto arti considerate in precedenza vili o meccaniche come nel Gran Ducato di Toscana quelle dello speziale, del chirurgo, del procuratore o del notaio, in epoca regnicola erano considerate più che dignitose se non addirittura prestigiose.



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