Ricerca genealogica e legge sulla privacy

Per discutere sulla storia di famiglia e sulla genealogia / Discussions on family history and genealogy

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Ricerca genealogica e legge sulla privacy

Messaggioda Carlo Grezio » mercoledì 19 novembre 2008, 16:10

Propongo questo argomento per creare una sorta di raccolta di casi pratici in cui qualcuno dei forumisti è incappato nella violazione del diritto alla privacy (nel senso che non gli è stato consentito l'accesso a determinati documenti).
La legge, infatti, tutela le informazioni relative a categorie di persone ed anche quelle che possano essere "ricondotte" ad un soggetto determinato. La formulazione del divieto, quindi, in questi casi è così ampia da poter ricomprendere qualunque acquisizione di dati che, come nelle ricerche genealogiche, possa ricostruire patrimonio, titoli...etc. di una determinata persona, casomai l'unica ancora in vita di una determinata casata.
Se l'argomento è già stato trattato vi invito ad indicarmi dove.
Ciao a tutti.
Ultima modifica di Carlo Grezio il mercoledì 19 novembre 2008, 16:18, modificato 1 volta in totale.
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Re: Ricerca genealogica e legge sulla privacy

Messaggioda Alessio Bruno Bedini » mercoledì 19 novembre 2008, 16:16

Mi autocito: "L'articolo 37 del DPR 223/1989 afferma che “è vietato alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e la quindi consultazione diretta degli atti anagrafici”. Tale problema in genere viene risolto dai comuni più intelligenti con la creazione dell’archivio storico che contiene gli atti precedenti il 1900. Comuni più ottusi in genere invece si trincerano dietro un rifiuto “per la tutela della privacy” senza capire che la privacy copre solo un periodo di 70 anni." (A.B. Bedini, Famiglie storiche dello Jonio p.16 nota 11)

Dunque giuridicamente è vietato accedere ad atti formatisi posteriormente il 1938 anche se in alcuni casi ci sono degli ufficiali di stato civile che li fanno visionare :lol: Per gli anni precedenti non ci dovrebbe essere problema. Dico dovrebbe perché spesso purtroppo si incontrano ufficiali di stato civile che non conoscono le leggi o non hanno voglia di lavorare. :twisted:
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Re: Ricerca genealogica e legge sulla privacy

Messaggioda Carlo Grezio » mercoledì 19 novembre 2008, 16:23

Bene, allora scopo di questo topic potrebbe essere proprio quello di mettere insieme tutte le argomentazioni da opporre agli ufficiali dell'anagrafe ottusi esaminando i casi più ricorrenti di diniego dell'accesso agli atti.
Ciao.
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Re: Ricerca genealogica e legge sulla privacy

Messaggioda Alessio Bruno Bedini » mercoledì 19 novembre 2008, 17:03

Dell'argomento si è discusso moltissime volte. I topic più rilevanti mi sembrano:

viewtopic.php?t=2822

viewtopic.php?t=3392

A livello giuridico:

Per quanto riguarda la Legge 31 dicembre 1996, n. 675 (cosidetta legge sulla privacy) l'articolo 3 comma 1 credo sia chiarissimo :" Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non e' soggetto all'applicazione della presente legge".

Invece l’art. 177, comma 3, D.L.vo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) stabilisce che “il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all' art. 107 del D.P.R. 396/2000 è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente ai fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi 70 anni dalla formazione dell’atto”.
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Re: Ricerca genealogica e legge sulla privacy

Messaggioda fabrizio guinzio » mercoledì 19 novembre 2008, 17:23

Carissimi, il problema è che in Italia poco è automatico: tantissimo dipende dall'iniziativa del personale preposto. Nella Valperga(TO) dei miei avi oggi tutto è più facile! Un segretario comunale(e storico locale) recentemente scomparso ha dotato l'archivio storico comunale sia della copia degli atti anagrafici comunali che di quelli parrocchiali. Ma prima del suo avvento il ricercatore professionista da me incaricato(e divenuto un mio caro amico "top secret", perchè trattandosi la ricerca professionistica di un'attività commerciale ritengo che debba essere sempre rammentata la regola che in un forum puramente scientifico non deve essere fatta pubblicità ad alcun operatore del settore, sia positiva che negativa) si era trovato davanti a grandi difficoltà. Ma, alla luce di notizie apprese da un amico ufficiale di stato civile e d'anagrafe che ho recentemente postato, sono ottimista per quanto concerne il futuro: la recente legislazione prevede una specifica preparazione(un corso ad hoc) per il personale preposto. Ciao, Fabrizio
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Re: Ricerca genealogica e legge sulla privacy

Messaggioda Carlo Grezio » mercoledì 19 novembre 2008, 17:52

In base all'art, 107 del Decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999, anche gli atti dell'Archivio di Stato possono essere liberamente consultati dopo 70 anni quando siano relativi a singole persone. OK :D
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Re: Ricerca genealogica e legge sulla privacy

Messaggioda Alessio Bruno Bedini » mercoledì 19 novembre 2008, 19:21

Carlo Grezio ha scritto:In base all'art, 107 del Decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999, anche gli atti dell'Archivio di Stato possono essere liberamente consultati dopo 70 anni quando siano relativi a singole persone. OK :D


Esatto, infatti ad esempio gli atti e i documenti anteriori al 1931, che fino a qualche anno fa erano nelle conservatorie, oggi sono spesso versati negli archivi di stato :wink:
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Re: Ricerca genealogica e legge sulla privacy

Messaggioda Guido5 » mercoledì 19 novembre 2008, 19:24

Cari amici,
permettetemi di precisare che la legge 31 dicembre 1996, n. 675 è stata abrogata con l'entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (art. 183). Il testo, all'art 5, comma 3, dice: "Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31". Ricordo che l'art. 7 sancisce il diritto dell'interessato "di ottenere la conferma o meno dell'esistenza di dati personali che lo riguardino" e che a disciplinare il diritto di accesso ai documenti amministrativi è il capo V della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni reperibile a http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l241_90.html#ART22.
La "chiave" specifica per gli Archivi di Stato è l'art. 107 del decreto legislativo n. 490/1999 (“Codice Melandri”) secondo il quale "I documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli dichiarati di carattere riservato a norma dell'articolo 110 relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data, e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private di persone, che lo diventano dopo settanta anni. I documenti dei processi penali sono consultabili settanta anni dopo la data della conclusione del procedimento".

Ciao a tutti!
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Re: Ricerca genealogica e legge sulla privacy

Messaggioda GERUTONI » mercoledì 21 gennaio 2009, 3:54

Salve a tutti
Sto trascrivendo tutti gli atti dello Stato Civile del mio paese (Amendolara [CS]) e i registri parrocchiali, più il Catasto Onciario del 1752. Ho ricostruito, così, in parte, gli alberi genealogici dal 1752 al 2008.
Quesito: posso pubblicare questi dati, con il patrocinio del mio Comune, in modo che ogni famiglia possa avere una copia ?
So che posso pubblicare quelli fino al 1939. Ma se uno è nato, per es., il 14-07-1905, posso anche 'divulgare' che si è sposato il 14-07-1941 ?

Molte grazie
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Re: Ricerca genealogica e legge sulla privacy

Messaggioda Alessio Bruno Bedini » mercoledì 21 gennaio 2009, 8:29

GERUTONI ha scritto:[..]So che posso pubblicare quelli fino al 1939. Ma se uno è nato, per es., il 14-07-1905, posso anche 'divulgare' che si è sposato il 14-07-1941 ?


Meglio sempre chiedere consenso all'interessato. Altrimenti potresti avere problemi.
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Re: Ricerca genealogica e legge sulla privacy

Messaggioda Guido5 » mercoledì 21 gennaio 2009, 14:41

Cari amici,
Alessio ha perfettamente ragione: meglio sempre avere un consenso scritto (bastano una crocetta e una firma su un modulo prestampato e preparato in modo intelligente) per mettersi al riparo da qualsiasi contestazione. Vi immaginate cosa può succedere se, pubblicato il libro, qualcuno chiede di cancellare i dati di suo nonno per non far sapere, ad esempio, che è un trovatello?

Ciao a tutti!
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Re: Ricerca genealogica e legge sulla privacy

Messaggioda Martuzzi » mercoledì 21 gennaio 2009, 22:39

stato civile, la pubblicità dei registri stabilita dall’art.450, comma 1 del C.C., comporta non tanto la libera consultabilità, quanto la possibilità che l’ufficiale dello stato civile rilasci determinati certificati o estratti secondo le prescrizioni di legge(art.450, comma 2 del C.C.) ovvero compia sugli atti affidati alla sua custodia “le indagini domandate dai privati”(art.450, comma 3 del C.C.). Il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile dovrà avvenire con i dati consentiti dalle norme di legge e con le modalità indicate dall’art.106 del DPR 396/2000, riportando le annotazioni che ne costituiscono parte integrante. Si ritiene che il rilascio dell’estratto per riassunto non sia sottoposto a limitazioni particolari. Solo per il rilascio delle copie integrali degli atti di stato civile infatti il D.Lgs.196/2003 (Codice privacy) prevede all’art.177 comma 3 delle limitazioni, stabilendo espressamente che il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all'articolo 107 del DPR 396/00 ( che si riferisce per l’appunto alle copie integrali) è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto.

Questo riportato è il "parere dell'Ispettorato Centrale dei servizi archivistici",
per cui non mi è stato facile neppure consultare il primo elenco dello stato civile post unitario del 1860 ~ (AMPIAMENTE OLTRE I 70 ANNI), consultazione richiesta citando il C.C. art. 450, il DPR 445/2000, il DPR 396/2000, la Legge 241/90 & "Il codice deontologico di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici" del garante della Privacy.(Legge 241/90 il DPR 445/00 e il DPR 396/00)

... ho pero' "ammorbidito" la posizione degli "incaricati comunali"
indicando che sono on line più di 10 milioni di nomi italiani, tratti dai registri di stato civile del Tribunale di Como 1866-1936, consultabili tranquillamente su "ancestry".
http://landing.ancestry.it/intl/it/cevile.aspx
(La collezione on line contenente gli atti di nascita, di matrimonio, di decesso, le pubblicazioni, gli allegati e gli atti di cittadinanza di diversi comuni della Regione Lombardia, in maggior parte della provincia di Como ed alcuni della provincia di Lecco, a partire dal 1866 fino al 1936)

SOSTENEVANO CHE NON POTEVA ESSER POSSIBILE ...
in quanto la consultabilità degli atti di stato civile ed anagrafici trova una specifica regolamentazione nel r.d. 9 luglio 1939 n. 1238 e nel d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. Pertanto, in virtù dello stesso art. 22 del d.P.R. 1409/1963, i medesimi si sottraggono alle disposizioni contenute nell’art. 21 del citato d.P.R. 1409/1963. Ne deriva che tali atti, secondo la normativa vigente sono soggetti ad una secretazione perenne, sfuggendo, anche per previsione della stessa legge archivistica, ai limiti temporali di non consultabilità

IN REALTA' LA MESSA ON LINE delle copie depositate in tribunale...MI E' SERVITA COME PROVA ... che I famosi 70 ANNI son validi ANCHE PER GLI ATTI DI STATO CIVILE ! ... se le copie possono essere visionate ...perchè non gli originali ?
:)
chissà forse potra' servire pure a uno di Voi
saluti
BMartuzzi
Ultima modifica di Martuzzi il martedì 13 settembre 2011, 1:02, modificato 2 volte in totale.
MEMORIA GENEALOGICA DEI MARTUZZI (Monografia in OPAC Forlì)
L'ultimo versione del pdf, completo di FamilyTree, è in Academia.edu e in Yumpu.com
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https://mega.nz/file/4ZRhGArB#s24saYv7l ... 05IOp_4Z3k
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Re: Ricerca genealogica e legge sulla privacy

Messaggioda levadav » lunedì 12 ottobre 2009, 21:14

Salve a tutti, vi ringrazio che con i vostri quesiti mi avete dato coraggio per provare a cercare le mie origini, senza lasciare nulla di intentato.

A questo proposito anche io sono "incappato" nel problema "privacy", dopo aver inviato la seguente lettera al comune in questione

Oggetto: richiesta certificato stato di famiglia alla nascita intestato a XXX XXXX anno
XX/XX/1887 Milano

In riferimento alla richiesta in oggetto e al C.C. art. 450, il DPR 445/2000, il DPR 396/2000,
la Legge 241/90, sono a richiedere certificato stato di famiglia per scopi storici.
Allego alla presente documento di identita.
Cordiali saluti


ho ricevuto la come risposta

in riferimento alla sua richiesta si comunica che il rilascio di certificati storici attestanti situazioni anagrafiche pregresse è subordinato alla presentazione di una istanza che evidenzi una motivata richiesta.

La motivata richiesta viene riscontrata qualora sia a tutela di situazioni concrete e giuridicaente rilevanti (art.35, DPR n.223/89- art.22, Legge n.241/90) non riscontrabili nella ricerca genealogica e pertanto, mancando tali presupposti, l'istanza da Lei avanzata non può essere accolta.

La mia richiesta è corretta? Esistono articoli che abrogano o annullano le motivazioni per cui respingono la mia richiesta.

Vi ringrazio


Davide
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Re: Ricerca genealogica e legge sulla privacy

Messaggioda Guido5 » lunedì 12 ottobre 2009, 22:48

Caro Davide,
anzitutto un cordiale benvenuto nel nostro (= anche tuo) forum. Da quanto scrivi, anche se mancano alcuni elementi che sarebbero essenziali per un giudizio preciso, capisco che c'è stato un fraintendimento: tu hai chiesto lo stato di famiglia di qualcuno (un tuo parente o no?) per motivi di studio storico (per farne una pubblicazione, per esempio) e chi ha risposto ha capito che tu volessi uno "stato di famiglia storico" di quella persona.
In proposito il "Codice sulla privacy" (Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) è piuttosto chiaro:

Art. 177. Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali
1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale.
2. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "7. L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.".
3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto.
4. Nel primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e).
5. Nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma è sostituto dal seguente: "Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.".

Il secondo comma è tuttavia in contrasto con un altro articolo dello stesso provvedimento:

Art. 93. Certificato di assistenza al parto
1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell'articolo 109.
2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile

Ciao a tutti!
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Re: Ricerca genealogica e legge sulla privacy

Messaggioda ricbru » martedì 13 ottobre 2009, 9:28

Alessio Bruno Bedini ha scritto:Mi autocito: "L'articolo 37 del DPR 223/1989 afferma che “è vietato alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e la quindi consultazione diretta degli atti anagrafici”. Tale problema in genere viene risolto dai comuni più intelligenti con la creazione dell’archivio storico che contiene gli atti precedenti il 1900. Comuni più ottusi in genere invece si trincerano dietro un rifiuto “per la tutela della privacy” senza capire che la privacy copre solo un periodo di 70 anni." (A.B. Bedini, Famiglie storiche dello Jonio p.16 nota 11)

Dunque giuridicamente è vietato accedere ad atti formatisi posteriormente il 1938 anche se in alcuni casi ci sono degli ufficiali di stato civile che li fanno visionare :lol: Per gli anni precedenti non ci dovrebbe essere problema. Dico dovrebbe perché spesso purtroppo si incontrano ufficiali di stato civile che non conoscono le leggi o non hanno voglia di lavorare. :twisted:


Gli atti anagrafici, cioè relativamente alle persone in vita, e al loro luogo di residenza, e alle loro famiglie non sono consultabili, mentre gli atti dello stato civile sono atti pubblici (quindi consultabili) e se ne può prendere visione, di tali atti si può chiedere il certificato, l'estratto per riassunto e la copia integrale. Lo può richiedere l'interessato o da chi ne fa richiesta con un interesesse giuridicamente leggittimo. So che ultimamente il Ministero dell'Interno ha mandato una circolare agli uffici di stato civile (che non tutti applicano) in cui si evince che la copia integrale dell'atto di stato civile non si può rilasciare per fine di ricerca genealogica, poichè questa motivazione non è un interesse giuridicamente leggittimo.
Saluti Riccardo
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