da cmsdr1 » venerdì 9 agosto 2013, 11:51
Ho alcune notizie sul barone Gaetano Dario di Chieti che condivido con piacere:
1773 Il barone Gaetano Dario di Chieti stende il proprio testamento creando suo erede universale dei beni liberi il barone Saverio Paini, facendo vari legati a favore della moglie Francesca Saladini in gioie ed abiti oltre ad un decoroso mantenimento (100 scudi annui) sua vita natural durante. L’erede designato era tenuto a restituire alla famiglia Saladini la dote ricevuta, dedotti gli interessi dovuti per il tardato versamento dei 600 scudi che avrebbero dovuto essere versati a rate annuali di 100 scudi e che, invece, erano stati versati comulativamente nel 1744. Inoltre a Francesca erano riservati quattro posate d’argento, una sottocoppa, una sputarola ed una Guantiera, osia Gabaré d’argento che, però, risultò essere stata commissionata a Roma a spese di Francesca e non del marito.
ASAP, ANA, Not. Pasquale Cristofori, Vol. n. 4020, Carta n. 59
1773 3 agosto Muore il b.ne Gaetano Dario di Chieti marito di Francesca Nicola Saladini
ASAP, ANA, Not. Pasquale Cristofori, Vol. n. 4020, Carta n. 59
1775 14 agosto Il c.te Filiberto Maria stende il suo testamento nelle mani del notaio Pasquale Cristofori.
“Nel Nome di Dio Amen. 14 Agosto 1775
Considerando Io infrascritto essere mortale, ed essere incerto del tempo di mia morte, che però sano di mente e di tutti li sentimenti benché di Corpo indisposto ordino la mia disposizione come siegue.
Raccomando primamente l’Anima mia al misericordioso Sig.re, alla SS.ma Vergine Maria alli miei SS. Protettori che prego intercedermi al perdono di mie colpe, e rendermi degno dell’eterna gloria del Paradiso.
Elego l’Ecclesiastica seppolturo per il mio Corpo nella Chiesa del Suffraggio avanti l’Altare maggiore accompagnato con sole sette Torcie, dalla Compagnia di d.ta Chiesa, e da i Religiosi minori Conventuali, e PP. Min. Riformati in S. Antonio in Parignano senza altra pompa mondana coll’obligo a miei Eredi della celebrazione di tre offizj generali di messe, nel giorno di mia morte, e ne’ due successivi in espiazione de’ miei peccati.
Ordino ancora che per Anni tre da miei fr. di in d.ta Chiesa nel giorno Anniversario di mia morte, ò dentro quella Settimana si faccino celebrare annualmente messe cento in suffraggio dell’Anima mia, e remissione di mie colpe.
Lascio per ragione di Legato, Instituzione, e Padronanza e per altro qualsisia titolo, e causa a monsig.r Ill.mo, e R.mo Vescovo, e Principe di questa Città, alli muri di Porta Romana ed altri luoghi pij della med.ma Città soldi cinque per ciascuno, ed in essi li nomino miei Eredi dagli altri beni affatto escludendoli.
Lascio per ragione di Legato e per affetto e benevolenza alla Sig.ra Maria-Olimpia mia sorella li terreni posti nel Distretto di questa Città in vocabolo di Solestano a me venduti dalli Capocreditori del Patrimonio del fù March.se Caucci pagato il prezzo col danaro ereditario del fù Filippo Saladini comune fratello obligando li miei Nipoti a cedergli la rata ad essi in quelli spettante, altrimenti li privo d’ogni, e qualunque benefizio ad essi, e ciascuno di loro risultante ad questa mia disposizione, de quali Terreni la med.ma ne sarà piena, libera, ed assoluta Padrona tanto in proprietà, che in usofrutto senza menoma dipendenza, e partecipazione altrui per la particolare assistenza prestatami in tutte le occasioni e specialmente d’Infermità e che spero mi presterà in futuro;
Lascio per legato, ed affetto alle mie Sorelle monache in S. Onofrio, ed in S. Maria delle Vergini di questa Città scudi quattro annuj per ciascuna persino che saranno vive, e per tale effetto potranno assegnarsi alle med.me li frutti de’ due Censi uno con Ant.° Carpani, e contro ol Sig. D. Serafino Basilj l’altro, pregandole tenermi raccomandato nelle loro orazioni con lege però che, se al tempo di loro morte non averanno esatti li frutti, niun Jus e ragione rimanga al Monistero d’esigerli ma spetti allimiei eredi.
Ordino ad Olimpia mia sorella di riconoscere la servitù di Casa, che mi ha assistito, nel modo, e forma da me a lei comunicata in voce.
Per ragione di Legato, e per affetto lascio alla Sig.ra Anna Polisia Pilastri mia Cognata scudi trenta per provvedersi un’Anello a di lei piacere.
Ordino, e strettamente ingiongo alli miei eredi di ritenere in casa Emidia Amici antica donna di casa sino alla di lei morte trattandola con amorevolezza, e carità come è stata sin ad ora trattata avendo la med.ma nemmeno a me, che alli miei Genitori, fratelli, sorelle e Nipoti usata tutta l’attenzione, affetto e diligenza in servirci, ed in caso la med.ma si rendesse inabile al serviggio pure voglio ed intendo sia ben trattata ed assistita anche nella vecchiezza, ed infermità, ed in caso li miei eredi non volessero ritenerla in Casa / che non credo, né so sospettare / ordino che alla med.ma si diano annualmente scudi venti ogni mese la rata anticipatamente sino che viverà in benemerenza del serviggio fedele, ed attento prestato alla Casa, e che mi lusingo sarà per prestare sino che potrà.
In tutti li miei beni stabili, mobili, semoventi, creditori, raggioni, ed azzioni presenti, e futuri nomino miei generali, ed universali eredi d.ta Sig.ra Maria Olimpia mia sorella vivendo nel celibato, quale condizione appongo anche al legato particolare a lei fatto de’ Terreni in Solestano, e li Sig.ri Gian Batt.a, Saladino, e Giuseppe Saladini miei nipoti egualmente, pribendo alli med.mi miei nipoti di vendere, e creare debiti prima dell’Anno trigesimo, altrimenti quello contraverrà resti privo di mia eredità, che devolvo al’altri osservanti eccettuati sempre que’ debiti, ò alienazioni necessarie, ò utili, che non intendo incontro alcuno proibire.
E perché desidero, che la mia robba non esca dalla mia Casa, perciò siccome d.ta Sig.ra Maria Olimpia servando il celibato rimane libera in proprietà, ed usofrutto della mia Eredità, e del legato de Terreni in Solestano, così obligo la med.ma a dovere disporre della robba da me a lei in qualunque titolo lasciatagli trà li miei quattro nipoti maschi con piena libertà, e podestà però di disporne di quella a suo piacere più ad uno, che agl’altri, tutto ad uno, e nulla agl’altri come la prudenza, e circostanze delle cose la consiglieranno, nello che mi rimetto alla di Lei saviezza, proibendogli solamente di tenere fuori dalla Casa della mia robba, e nel caso d.ta mia sorella elegesse lo stato coniugale gli lascio scudi seicento liberamente non già perché Io odio lo Stato coniugale, mà solamente perché in tale caso la med.ma resta più che congruamente provista in quello gli compete nell’Ereddità de’ comuni Genitori, e de’ fratelli defunti, e perché la mia robba non esca fuori de miei nipoti che serenamente amo.
Ordino a d.ta Maria Olimpia mia sorella di ritenere seco lei ed assistere la Sig.ra Fran.ca ne’ Dario altra comune sorella e con quella partecipare qualche rata dell’usofrutto della mia eredità nel caso questa venisse in questa Città per riconoscenza del particolare affetto sempre dimostratomi.
Lascio per benevolenza, ed affetto ad Sig.r Pietro Saladini altro mio Nipote la somma di scudi cinquecento, e lo prego non prendere in mal parte questa tenue dimostrazione del mio buon cuore verso di lui muovendo eguale amore verso tutti li miei Carissimo Nipoti, avendo ciò fatto non perché Io l’ami meno che gl’altri, ma unicamente sul riflesso d’essere Egli do viziosamente provisto colla Primogenitura antica della Casa, e coll’altra instituita dal di lui defunto Padre, e gli altri di lui fratelli, e mia sorella scarsamente provisti, perloche mi hò creduto obligato a così diportarmi, senza alcun’altro motivo, ò fine indiretto, e d.ta somma di scudi Cinquecento dico scudi cinquecento da me ad esso lui lasciata si dovrà considerare, e da lui ricevere non solo per affetto, mà anche in compenso della ratta a lui spettante nelli Terreni in c.da di Campocello e di Solestano a me venduti da Capo Creditori Caucci e nelli divisati due Censi, i cui frutti ho disposto a favore delle mie sorelle monache quali rate ad esso come coerede del fù Filippo mio fratello spettanti / stante che tali acquisti da me sono stati fatti col danaro ereditario di d.to mio fratello / cedino in favore di chi l’ho sopra disposte, e ricusando egli fare tale cessione, e pretendendo ancora la sua parte in dd.ti Terreni e Censi, il presente Legato resti risoluto, e come non fatto, né immaginato.
Avendo Io pagato alcune somme alla Sig.ra Maria mia sorella per il Contratto di Vitalizio non ancora eseguito, benché trà noi stabilito, questa somme liberamente alla med.ma condono per ragione di Legato.
E perché sommamente desidero, che li miei nipoti vivino col S.to timore di Dio, e Cristianamente, e sieno obedienti al Principe, e si astengano da delitti, ordino che nel caso alcuno commettesse qualche delitto per cui entrasse la confiscazione de beni miei, da ora per all’ora, e per due mesi prima averà penzato commettere tale delitto, l’escludo dalla mia eredità, che dovrà accrescersi agl’altri obedienti che si saranno astenuti da tali delitti, e dichiaro ciò fare non per defraudare il fisco ed in odio a quello, ma solamente acciò vivino col S.to timore di Dio, e da buoni Cattolici e siastenghino da delitti, ed ubidienti al proprio Sovrano; Se poi dalla Clemenza del Principe venisse agraziato, all’ora uniformandomi anche Io alla di lui benignità, lo reintegro al possesso de’ beni miei fuorchè de’ frutti in quel frattempo percetti e così ordino.
E tale dico essere la mia volontà, e Testamento, che voglio vaglia per ragione di Testamento. Di codicilli, di donazione in Causa di morte ed in ogn’altro modo migliore Cassando e cancellando, irritando, ed annullando ogn’altra precedente mia disposizione benché concepita con clausole effrenate.
Io Filiberto Saladini dispongo e dico in questo foglio
Io Giuseppe Ignazio Ciannavei Preposto di S. Martino fui presente alla sopra.ta soscrizione mano propria
Io dott.re Giovanni Falesi fui presente a d.ta sottoscrizione -”
ASAP, ANA, Not. Pasquale Cristofori, Vol. n. 4007, carta n. 342r
1777 15 dicembre Muore all’età di 66 anni Francesca Nicola Saladini sposata col barone Gaetano Dario di Chieti
ACS, Fasc. 56/Pa, Ricerche Famiglia Saladini, Albero genealogico Saladini Pilastri
1782 1 giugno “Copia – Die prima Mensis Junij Millesimo Septincentesimo Octagesimo secundo, Ind. XV. Teate etc.
Alla nostra presenza personalmente costituiti Il Sig.r D. Saladino Saladini della Città di Ascoli presente qui, tanto nel suo principal nome, quanto per parte de’ Sig.ri D. Gio: Batt.a, e D. Giuseppe suoi fratelli germani, ed il Sig.r D. Giuseppe Maria Capuano Procuratore generale con amplissima facoltà di D. Pietrantonio Saladini altro loro fratello Erede testamentario della q.m D. Francesca Saladini, e tutti quattro essi Sig.ri Saladini discendenti, ed Eredi del q.m D. Pietrantonio, giusta il Mandato di Procura per detto Sig.r Capuano esistente negli atti, ed il Preambolo di d.ta D. Francesca per d.t D. Pietro che è del tenore seguente:
- Copia –
In causa decreti Preambuli petiti in hc Curia Primarum Causarum Civilium hujus Teatine Civitatis per Ill.em Comitum D. Petrum Saladini Civitatis Ascoli super Hereditate q.m Baronisse D. Francisce Saladini Uxoris q.m B.nis D. Cajetani Dario hujus Civitatis, ut ex Actis, fuit interpositum sequens decretum:
Die Vigesima tertia Mensis Decembris 1777. Teate =
Per Curia […..] D,nus Judice visis actis, et signanter Jnstantia porrecta pro parte Ill.ris Comitis D. Petri Saladini fol: 1: Copia inf.a valida Testamenti in scriptis clauso, e sigillato coram opportunis testibus inito a q.m Baronissa D. Francisca Saladini, et post eius obitu, servatis servandis aperto, et publicato pro ut constat ex actis facto a mag. Notari D. Joanne Ciccolante hujus Civitatis fol: 2. Ad 3., fuit decreto provisum Ill.rem Comitem D. Petrum Saladini fore, et esse declarandum pro in presenti decreto declaratur Heres Universales, et particulares super q. Baronisse dicte Francisce Dario vigore prefati testamenti cum omnibus vingulis et legatis in d.to Testamento appositis, et ad succedendum super omnibus bonis remensis in ereditate predicta, mobilibus, stabilibus Auro, Argento, semoventi bus, Recolligedis omnibus nominibus debitorum, et cum facultate exigendi credita, obbligationes pegnis acta incusandi, omniaque alia faciendi, que citra jus et nomen heredis fieri non possunt, et cum beneficio tamen legis, et inventarij et ita = C. de Berardinis Judex = Alexander de Virgilijs Act.ius –
Concordat ne suo originali in Archivio hujus Curie sistente, cum quo … meliori per, et ad fide = Ciborius Carità Actuarius = i quali intervengono alle cose infrascritte ne sud.ti rispettivi nomi da una parte –
Ed il Sig.r D. Marcantonio Paini figlio del q.m D. Saverio, il quale similmente age nelle cose infrascritte per se stesso, suoi eredi, e Succ.ri dall’altra –
Esse Sig.re Parti alla presenza nostra anno asserito, come avendo il q.m B.ne D. Gaetano Dario di questa città nell’anno 1736 presa in Moglie la q.m Contessa D. Francesca Saladini figlia del q.m D. Pietrantonio Saladini venne costituita ad essa sua sig.ra figlia la dote in scudi mille, e cinquecento Romani cioè nell’atto dell’affido scudi cinquecento in contanti, e scudi quattrocento in valuta d’una Carozza dorata, e dipinta detta Stufiglia, e per li rimanenti scudi Seicento si obbligò di pagarli dopo la dilazione di due anni a scudi cento l’Anno, ed in difetto corrispondere l’interesse al trè per cento come dal Istromento stipulato per mano del q.m Not.° Felice Antonio Vadini sotto ##### però il pagamento di d.ti scudi seicento non si fece da d.to D. Pietrant.° nelli tempi contenuti, ma sì bene nell’Anno 1744.
Anno soggiunto esse parti, che avendo fatto il q.m D. Gaetano Dario prima di morire il suo ultimo Testamento nell’Anno 1773, per mano del Sig.re Not.° D. Ottavio delle Carceri, col quale istituì Erede ne suoi beni liberi il q.m B.ne D. Saverio Paini, dopo aver fatto varj legati speciosi a d.ta q.m Baronessa d.na Francesca Saladini in gioje, ed Abiti, oltre di un decoroso mantenimento durante la di lei vita, obligò d.to Erede de beni liberi a Restituire la dote consistente in mille, e cinquecento scudi, unitamente con una carozza che si trovava migliorata eo modo, e forma, che l’avea ricevuta, con avvertimento di doversi dedurre gl’interessi non pagati pel differimento de’ pagamenti convenuti di d.ta dote, e che pendente la restituzione della dote sud.ta, e durante la vita di d.ta D. Francesca, detto Erede de’ beni liberi fosse obligato a somministrare a d.ta D. Francesca in luogo de frutti di d.ta dote annui ducati Cento, e che dovesse somministrargli ad uso solamente quattro posate di argento, due Candelieri, una sputarola, una sottocoppa, un baccile, ed una Guantiera di Argento.-
Che succeduta la morte di d.to B.ne D. Gaetano Dario a trè Agosto 1773, nata controversia trà gl’Eredi de beni liberi sud.ti, e Sig.ri Darii Eredi de beni antichi, si sottopose tutta la robba a sequestro, e si consegnarono a d.ta q.m D. Francesca i legati delle Gioie, ed Abiti, e se gli consegnarono ad usum le quattro posate di argento, una sottocoppa, ed una sputarola, ma non si venne alla consegna di d.ta Guantiera, o sia Gabaré di argento perché D. Francesca disse, che il med.mo era stato fatto in Roma a sue spese e non già del Marito, e successivamente d.ta D. Francesca ottenne dal Sac. Regio Consiglio varie liberanze pel pagamento di d.ti Annui ducati Cento, fin’a tanto che visse, ma essendo passata all’altra vita a 15 X.bre 1777 continuò in S. R. C la lite frà d.to Sig.re B.ne D. Marcantonio Paini, figlio, ed erede del d.to q.m B.ne D. Saverio Paini, e finalmente nell’Anno 1778 fù ordinato d’immettersi nel possesso di d.ti beni, né quali era stato particolarmente istituito Erede, ed appena fù immesso nel possesso, depositò presso il Negoziante D. Francesco Saverio Pacitti ducati seicento venticinque valuti di scudi Cinquecento, e presso il Negoziante Nicola de Marco la sud.ta Carozza dorata, e dipinta detta Stufiglia migliorata da d.to q.m D. Gaetano Dario, e li di cui guarnimenti la d.ta q.m D. Francesca uniformandosi alla disposizione di d.to q.m D. Gaetano Dario avea fatto riportare nella Città di Ascoli, come asserisce il Sig.r Paini, e come per contrario asseriscono d.ti Sig.ri Saladini sulla certezza, che li si fosse da d.ta Carozza legata, siccome lo è, giacché si esprime il dovergli restituire li scudi Mille, e cinquecento unitamente con la Carozza sud.ta. In appresso, e propriamente a Gennaio 1781 passata la dilazione convenuta ne’ Capitoli Matrimoniali d.to Sig.r D. Marcantonio Paini depositò ducati quaranta sei, e grana venticinque valuta di scudi trentasette presso il med.mo Negiziante D. Francesco Saverio Pacitti pel primo pagamento de rimanenti scudi sei, dico seicento, che si dovevano restituire a scudi cento l’anno trattenendosi scudi sessantatre per l’interesse decorsi e non pagati dal Conte D. Pietrant.° Saladini pel differimento fino all’anno 1744 pel pagamento di Scudi Seicento, ed a Gennaro di quest’anno depositò presso il Negoziante sud.to ducati Cento venticinque valuta di Scudi Cento, rimanendo a sodisfare altri quattro cento scudi a Cento scudi l’Anno per l’intiera restituzione di d.ta dote per li quali pagamenti si è dimostrato pronto di adempiere in ciascheduna scadenza. –
Stando le cose in questo piede, per parte de’ Sig.ri Saladini si sono dedotte le seguenti pretenzioni: -
Primo, che la Carozza, essendo stata ne’ Capitoli Matrimoniali data, e ricevuta, e stimata pel valore di Scudi quattrocento, si dovrà intenderla medesima venduta, né potevano essere tenuti i med.mi a riprendersela nello stato attuale deteriorata, ed inservibile per essere fuor di moda, e che anno fatto apprezzare dal carrozziere Nicola Marchioni, che non l’aveva trovato di valore, che di Scudi Cento quarantatrè, tanto più, che dalle parole del testamento doveasi dedurre, che d.ta Carozza fosse stata legata oltre la dote a d.ta q.m D. Francesca. –
Secondo, che essendo premorto quattro anni prima D. Gaetano Dario alla di lui moglie, le dilazioni erano spirate due anni dopo, e perciò si avrebbe dovuto allora comigiare la restituzione de’ Seicento Scudi, a Scudi cento l’anno, oltre delli novecento, che si dovevano appena seguita la morte di d.to D. Gaetano Dario. –
Terzo, che doveasi per lo meno ad essi l’interesse delli Scudi novecento dall’anno 1773, tempo della morte di esso D. Gaetano Dario fino a Gennaro 1779, tempo in cui si fece il deposito di Scudi Cinguecento, e di detta Carozza. –
Per parte all’incontro di esso Sig.r D. Marcantonio Paini, si replicava pel primo capo, che anche quando non avesse difficoltà, e fosse chiarissimo che d.ta Carozza valutata fosse stata […………] da vera vendizione, pure trattandosi di disposizione del Testatore, che avea assalissimo beneficata con altri legati D. Francesca, era stata detta disposizione già accettata dalla med.ma con respingere in Ascoli li guarnimenti, Cuscini, e Gualdrappa di d.ta Carozza, non vi era più luogo, ne potrà esservi diritto di contrastare tal disposizione già eseguita, maggiormente, che la detta deteriorazione di d.ta Carozza, riflettuta dal Marchioni per la mutazione della moda, non potea imputarsi ad alcuno. –
Al secondo, che non era sostenibile la pretenzione d’essere stati in obligo l’Erede de’ beni liberi di restituire la dote appena seguita la morte di D. Gaetano, se d.to Erede de’ beni liberi per volontà di d.to D. Gaetano, e della med.ma D. Francesca, ne avea pagato i frutti a Ragione di Cento docati l’anno. –
E rispetto al Terzo, replicava, che adempì subito quando fù immesso nel possesso, all’incontro soggiungeva esso B.ne Paini, che dovea conseguire dalla Sig.ra D. Francesca docati Cinquanta improntatigli a 24 Marzo 1774 mediante biglietto. Dippiù d.ta D. Francesca lasciò appignorati al Canonico D. Gio: Ant.° Nolli per docati sessanta, quattro posate, due candelieri, ed una sputarola di Argento delle quali ne avea soltanto l’uso, e dovè esso Sig.r B.ne Paini sborsare d.ti Docati sessanta per riacquistare d.ti argenti. –
E finalmente dovrebbe pretendere il valore di d.ta Guantiera, o sia Gabarè d’argento, che quantunque non esibita da d.ta D. Francesca, e quantunque si volesse accordare, che fosse stato fatto a spese sue in Roma, non avrebbe potuto dipartirsi dalla volontà del Testatore, che avea dichiarato di lasciargliene l’uso solamente. –
Quindi essendosi discusso in più sessioni amichevoli tutte e singole dette ragioni, e pretenzioni, finalmente per mantenere la buona armonia trà di loro sono venuti al seguente amichevole accomodamento: -
Primo, che d.ta Carozza debba rimanere in dominio, e disposizione di d.ti Sig.ri Saladini come discendenti, ed Eredi del q.m D. Pietrantonio dotante, e per quanta altra ragione risultante dalla disposizione testamentaria, o successione di d.ta q.m D. Francesca nella valuta di Scudi Romani quattrocento. E per contrario a compensare la pretesa deteriorazione, ed ogn’altra ragione proposta per parte de’ Sig.ri Saladini, il sud.to Sig.r Paini debba rinunciare ai docati cinquanta mutuati nell’anno 1774, che avrebbe ragione di ripetere, e debba altresì pagare i docati sessanta per lo riscatto di d.ti Argenti pignorati al sud.to Nolli, che dovrebbe andare a carco, dico carico, dell’Eredità della stessa q.m D. Francesca. –
E finalmente debba rilasciare la sud.ta Guantiera di Argento, o sia il pretendere la med.ma ed giusta il Testamento del fù D. Gaetano Dario a beneficio de’ sud.ti Sig.ri Saladini, rimanendo così compensate le rispettive ragioni come sopra proposte, ed avanzate nelle sud.te sessioni. –
Secondo, che per gl’interessi pretesi da essi Sig.ri Saladini per le pretenzioni di d.te doti non restituite, ne depositate nel giorno della morte di d.ta D. Francesca, si debba da esso Sig.r Paini pagare la somma di scudi sessantatrè, che fanno in moneta di Regno docati settantotto e grana settantacinque què medesimi, che si ritenne su la prima rata de’ scudi Seicento per gl’interessi delle paghe trattenute nella consegna di d.te doti, rinunciando esso sig.r Paini a tali interessi, e per contro rinunciando essi Sig.ri Saladini in vino transactioni nel’altri interessi decosi per le paghe, e depositi trattenuti nell’atto della restituzione dopo la morte della stessa D. Francesca. –
Terzo, che il d.to Sig.r Paini debba dare l’espresso consenso per la liberanza di d.ta Carozza e de depositi esistenti presso il Negoziante Pacitti nella quantità di Scudi Seicento trentasette, che fanno moneta di Regno docati Settecento Novantasei, e grana venticinque; e per la residuale somma di d.te doti debba restar fermo di farsene il pagamento colla dilazione di quattro Anni alla ragione di Scudi Cento l’Anno, con farsi il primo pagamento nel Mese di Gennaro dell’entrante Anno 1783. E così di Anno in Anno continuare fino al saldo senz’alcun interesse. –
Quarto, che per la cautela di d.to Sig.r Paini per la sudetta numerazione del denaro in docati settant’otto, e grana settanta cinque, e per le liberanze delle sud.te altre Somme esistenti presso del Negoziante Pacitti, e della Carozza, debbano restare obligati in solidum super bonis eorum omnibus il sud.to D. Saladino Saladini, ed il sud.to D. Giuseppe Maria Capuano, il quale vuol essere tenuto per via promissionis tuttocche sappia di non essevi suo interesse fin che non verrà consegnata ad esso Sig.r Paini la copia del publico istrumento di accettazione, e rattifica della presente transazione del Conte Pietro, D. Gio: Batt.a, e D. Giuseppe suoi fratelli germani colla quietanza amplissima ad consilium sapientis e col patto di nihil aliud petendo. –
E volendo esse Sig.re Parti la descritta convenzione mandare ad effetto, quindi è che oggi sud.to giorno il sud.to D. Marcantonio Paini ha pagati, e paga ai sud.ti D. Saladino, e D. Giuseppe Capuano infrascritto i duc.ti docati settant’otto, e grana settantacinque, quali l’à esso stesso tirati, ed imborzati esso Sig.re D. Saladino, e perciò rinuncia all’eccezione del non conto denaro, ed alla futura speranza di averlo. E finalmente lo stesso Sig.r Paini ha prestato, e presta il suo consenso per la liberanza de’ sud.ti depositi, di modo che sia in libertà di essi Sig.ri D. Saladino, e D. Giuseppe Capuano di ottenerne gli ordini corrispondenti ler la numerazione del danaro nella suddetta quantità di Scudi 637;, che fanno moneta di Regno docati settecento Novantasei, e grana Venticinque, e di farsi consegnare la d.ta Carozza nello stato odierno, quia sit etc. et non aliter etc..-
E per contrario i d.ti Sig.ri D. Saladino, e D. Giuseppe ne’ sud.ti nomi anno quietato, e quietano il d.to Sig.r Paini per la somma di Scudi Mille, e Cento, rimanendosi a conseguire per saldo di d.te doti la sola somma di scudi Quattrocento. E lo stesso Sig.r Paini cede, e rinuncia al ricupero del d.to danaro improntato alla d.ta D. Francesca nell’Anno 1774 nella somma di docati Cinquanta, si obliga altresì di riscattare i detti Argenti col pagamento de Scudi Sessanta, senza che a niente siano tenuti i d.ti Sig.ri Saladini, e finalmente cede, e rinicia a loro beneficio la sud.ta Guantiera di Argento ad habendum etc. quia sic etc. et non aliter etc. –
Ed i rimanenti Scudi Quattrocento si è obligato, e si obliga il d.to Sig.r Paini di pagargli qui in Chieti ai detti Sig.ri Saladini, e lor Procuratore speciale nella seguente maniera videlicet Scudi Cento nel Mese di Gennaro dell’entrante Anno 1783, altri Scudi Cento in Gennaro 1784, altri scudi Cento in Gennaro 1785 e gl’altri scudi Cento in Gennaro 1786 etc. quia sic etc. –
E si sono obligati insolidum, ed in bonis proprijs il d.to Sig.r D. Saladino, e d.to Capuano di far ratificare il presente Istromento singula singulis dalli Sig.ri Pietro, D. Gio: Batt.a, e D. Giuseppe germani fratelli Saladini, e consegnarne frà quaranta fiorni da oggi una Copia legale ad esso Sig.r Paini colla quietanza in forma ad consilium sapientis, altrimenti vogliono essere tenuto de proprio in solidum etiam per viam expromissionis e non altrimenti. –
Ed alla presente convenzione anno data esse Sig,re Parti la forza, e vigore effettiva, e vigore effettiva, e vera transazione, alla quale anno promesso di non mai contravenire sotto qualsiasi pretesto, o motivo rinunciando etc. quia sic, et non aliter etc. –
E per la Reale osservanza delle cose predette sponte le sud.te Sig.re Parti, per quel che a ciascun di loro spettano, ed appartengono, anno in solidum, et ad invicem obligato loro stessi di persona, loro rispettivi Eredi, e Successori, beni tutti per presenti, e futuri, sotto la pena, ed alla pena del doppio, della metà etc. ost. Precario, e pattodi pigliare in forma, e così han rinunciato, e giurato Unde etc. Fiat in forma etc.”
ASAP, ANA, Not. Pasquale Cristofori, Vol. n. 4020, Carta n. 59
1782 10 luglio “Adj d.to decimo Luglio 1782.
Essendo che per rogito del Sig.r Domenico Fiori Not.° publico di Chieti seguisse Istromento di concordia sotto il di primo dello scorso Mese di Giugno tra l’Ill.mo Sig.r Marco Antonio Barone Paini Erede de’ beni liberi del fu Barone D. Gaetano Dario da una parte, e ol Nob. Uomo Sog. Conte Saladino Saladini Ascolano, il Sig.r D. Giuseppe Maria Capuano Procuratore del Nob. Sig.r Conte Saladino di Ascoli sopra la restituzione della Dote della fù Contessa Francesca Saladini già moglie di d.to D. Gaetano Dario, e sopra alcune pretensioni eccitate dall’una, e dall’altra parte, e fosse convenuto di riceversi, conforme furono ricevuti, ducati settantotto, e grani settantacinque da esso Sig.r Saladini, e il Sig.r Paini prestasse il suo consenso per la liberazione de’ Depositi di modo che fosse in libertà del med.mo Sog.r Saladino, e D. Giuseppe Capuano di ottenere gli ordini corrispondenti per la numerazione del danaro nella somma di Sc. 637; che fanno in moneta di Regno ducati 796, e grani 25:, e di farsi consegnare la Caroza detta Stufiglia nello stato odierno e lo stesso Sig.r Saladino, e D. Giuseppe Capuano quietarono il Sig.r Paini per la somma di Sc. 110: rimanendosi a conseguire per saldo di d.ta dote la sola somma di Sc. 400: e il Sig.r Paini sud.to cedé, e rinunciò all’azione, e dirittodi recuperare i ducati cinquanta improntati alla d.ta fù Francesca Saladini ne’ Dario nel 1774, e si obbligò redimere gli argenti col pagamento di Sc. 60: senza ché il Sig,r Saladini fosse tenuto a cos’alcuna, e rinuncia al beneficio della Guantiera d’argento, e i rimanenti Sc. 400 il Sig.r Paini promise pagare al d.to Sig.r Saladini, cioè, Sc. 100: in Fennaio 1783, Sc. 100 in Gennaio 1784, altri Sc. 100 in Gennaro 1785, e gli altri Sc. 100 in Gennaro 1786, e chela sud.ta Concordia e Transazione dovesse essere ratificata dalli Nob. Sig.ri Conte Pietrantonio, Ab.te Giovanni-Battista, e Giuseppe Saladini, e volendo i med.mi Sig.ri adempire alla promessa fatta da d.to Sig.r Saladino loro fratello, e dal Sig.r D. Giuseppe Capuano; quindi è che:
Alla presenza di me Not.° publico, e Testimonj infrascritti, presenti e personalmente costituiti li dd.ti Nobb.li Sigg.ri Conte Pietrantonio, Ab.te Gio:-Batt.a, e Giuseppe figli del fù Conte Lodovico figlio del di bo: me: Conte Pietrantonio Saladini Patrizi Ascolani a me cogniti, spontaneamente per se stessi, ed Eredi, ed in ogni modo, e forma migliore avendo io loro con chiara, ed intellegibile voce l’indicato Istromento di Concordia nella Copia publica scritta da d.to Sig.r Fiori, che si allega in questo istrumento, e da essi, e ciascun di loro come hanno asserito ben udito, e capito hanno ratificato, approvato, e confermato, conforme ciascuno ratifica, approva, e conferma tutto, e quanto è stato nel citato Istromento convenuto, e concordato tra d.to Sig.r Saladino loro fratello, e Sig.r Giuseppe Capuano Procuratore di d.to Sig.r Pietrantonio, e tra il Sig.r Barone Paini, e specialmente la recezione tanto delli sopradetti depositi, che degli Sc. 63, come ancora della Carozza valutata dal Perito Marchiani di Teramo per ducati 143, che fanno Scudi 115, come essi Sig.ri Saladini asseriscono, benché con errore del Notaro siasi scritto in d.ta copia essersi dal medesimo Marchiani apprezzata in Sc. 143, e perciò anch’essi Sigg.ri Conte Pietrantonio, Abate Gio:-Batt.a, e Giuseppe fr.lli Saladini quietano per tutte le sopradette cose il mentovato Sig.r Barone Marcantonio Paini assente, me presente, ed accettante per lui, e di lui Eredi in ogni modo migliore.
Le quali cose tutte promettono dd.ti Sigg.ri Saladini sempre, ed in ogni futuro tempo attendere, ed inviolabilmente osservare, averle rate, grate, e valide etc. ed a quelle non contravenire sotto qualunque pretesto, o quesito colore per loro mezzo, o altrui, e per la piena osservanza delle med.me obbligano se stessi personalmente, loro beni, ed eredi etc. nella più ampla forma della Rev.da Cam.ra Apostolica colle solite consuete Clausole, rinunciando etc. consentendo etc. unica etc. e così lo giurano toccate le scritture a delazione di me Not.° infrascritto delle premesse cose rogato.
Fatto, e stipulato in Ascoli nell’Archivio publico degli Istromenti posto a capo la Piazza Maggiore presso i suoi noti fini etc. alla presenza de’ Sig.ri Gregorio figlio del Sig.r Fran.co Pichini dalla spelonca di Arquata, e di Saverio figlio del Sig.r Fran.co Fiori da Capradosso dimoranti in Ascoli Testimonj etc.”
ASAP, ANA, Not. Pasquale Cristofori, Vol. n. 4020, Carta n. 56
1786 20 maggio “Adj 20 Maggio 1786.
Essendo che in sin dal dì primo Giugno dell’Anno 1782, per rogito del Sig.r Dom.co Fiori Not.° della Città di Chieti in una transazione stipolata tra l’Ill.mo Sig.r Barone D. Marcantonio Paini di d.ta Città, e li Nobb. Sigg. Conte Pietro Antonio e fratelli Saladini di questa Città d’Ascoli fosse espressamente convenuto, che per il residuo della restituzione di dote della di b: m: Francesca Saladini già moglie del Barone Darj si dovessero dal sud.to Sig.r Barone Paini pagare, e sborsare la somma di Scudi quattrocento in quattro rate cioè scudi cento nel mese di Gennaio dell’Anno 1783, altri scudi cento in Gennaio 1784, altri scudi cento in Gennaio 1785, e finalmente altri scudi cento in Gennaio 1786; a favore delli sid.ti Nobb. Sigg. fratelli Saladini come meglio il tutto appare in d.to Istromento approvato, e ratificato qui in d.to Istromento li 10 luglio dell’Anno 1782 per istrumento da me rogato, e volendosi di presente eseguire quanto fu convenuto in d.ta transazione collo sborso, e pagamento effettivo di t.terate, e così della intiera somma già decorsa delli dd.ti Scudi quattrocento, ed affine di validamente, e legittimamente procedere all’atto della recezione di dd.te somme, Quindi è che:
Alla presenza di me Not.°, e Testimonj infrascritti presenti, e personalmente costituiti li Nobb.Sigg.ri Conte Pietrantonio, il Sig.r Ab.te Giovanni Batt.a, e il Sig.r Giuseppe figli del di b: m: Conte Ludovico Saladini di q.ta Città a me cogniti spontaneamente et in ogni alto miglior modo deputano loro Procuratore il Nob. Sig,re Saladino Saladini loro germano fratello a potere per essi, ed in loro nome fare quietanza finale al Sig.r Barone D. Marcantonio Paini della città di Chieti in Abbruzzo di scudi quattrocento moneta romana alli med.mi dovuti per le rate maturate del residuo della dote della fù Fran.ca Saladini ved.va del fù Barone Dario a tenore di d.ta Transazione, e tale quietanza fare con ricevere d.ta somma di scudi quattrocento a paoli dieci per scudo all’eccezione, e alla speranza rinunciare, e farne quietanza in forma di ragion valida liberandolo, ed assolvendolo in tutto, e per tutto.
Esopra le dd.te cose celebrare publico Istromento per gli atti di qualunque Not.°, ed in quello per la piena osservanza di quanto prometterà obbligare se con dd.ti fratelli costituenti nella più ampla forma della Rev.da Cam.ra Apostolica, e della gran curia della Vicaria di Napoli colle solite, consuete che etc. ed il tutto confermare col giuramento da prestarsi nell’Anima loro promettendo aver il tutto rato, grato, e valido rilevandolo rogandone me Not.° pub.co infrascritto.
Fatto, e stipulato in Ascoli in Casa solita abitazione di me Not.° pub.co infrascritto posta presso i suoi notorj fini etc. alla presenza dell’Ecc.mo Sig.r Giuseppe del fù Pietro Carolini d’Ascoli, e del Sig.r Saverio figlio del Sig.r Fran.co Fiori da Capradosso dimorante in Ascoli testimonj etc.”
ASAP, ANA, Not. Pasquale Cristofori, Vol. n. 4028, Carta n. 464