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aristarco ha scritto:un ordine dinastico, peraltro presente nel registro ICOC
Cronista di Livonia ha scritto:Facciamo un esempio lievemente diverso. La persona X ottiene la Commenda SMOCSG (Francia), ma non va subito al MAE a chiederne l'autorizzazione, attende per motivi suoi 3 anni, in quei tre anni e' o non e' Commendatore SMOCSG? Certo che lo e', ma non puo' utilizzare il titolo in atti pubblici, non puo' avvalersi della tutela che la legge gli offre.
Diverso sarebbe stato il caso di un cavaliere dell'Imperial ordine bizantino-cesareo degli stivali purpurei, in questo caso si sarebbe dovuto stendere un velo pietoso e basta.
Cordialmente,
Il Cronista di Livonia

Pasquale M. M. Onorati ha scritto:Gentile Cronista, penso che Nicolad72 si riferisse all'Amaro "Montenegro". Perchè le pronunce del CDS hanno riguardato solo tre ordini, il Costantiniano di San Giorgio, ramo francese; la Corona di Ferro napoleonica e l'Ordine di Danilo I del Montenegro, come ricordato dal gentile dr. Volpe qualche giorno fa (cfr. viewtopic.php?f=2&t=4587&start=30#p114734 ). Buona giornata.


nicolad72 ha scritto:Adottando alla lettera gli obiter dicta paradossalmente in italia si dovrebbe negare l'autorizzazione all'uso del Toson d'oro conferito da capo della casa austriaca, mentre si potrebbe autorizzare quello spagnolo, pur essendo i due Ordini nella medesima posizione giuridica.
ne siamo proprio sicuri ? quello spagnolo gode del riconoscimento univoco e ufficiale dello Stato, quello austriaco (repubblicano) mi pare proprio di no...
Del principio di discrezionalità politica che il MAE rivendica nella concessione all'uso di onorificenze il parere non ne parla... invece mi sembra un criterio di primo priano...
questo è vero, ma altre vicende hanno dimostrato che il MAE continua a rivendicare ed applicare piena discrezionalità in materia (vedi Costantiniano...).
... per ora resto molto scettico sulle motivazioni del provvedimento.

ICOC ha scritto:5) L’eventuale riconoscimento di un Ordine da parte di Stati o di Enti superstatali che non abbiano essi stessi i propri Ordini cavallereschi e le cui costituzioni non prevedano il riconoscimento di distinzioni cavalleresche e nobiliari non può essere considerata una sufficiente convalida, giacché la sovranità da cui deriverebbe ha per parte sua rinunciato all’esercizio di ogni giurisdizione in questo campo. Lo status internazionale di un Ordine cavalleresco riposa infatti sulla qualità di fons honorum che, tradizionalmente, si spetta all’autorità dalla quale esso viene concesso, protetto o riconosciuto.


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