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Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e Corona d'Italia

MessaggioInviato: sabato 7 giugno 2008, 15:30
da Franz Chiarizia de Molise
A differenza del più antico Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, l'Ordine della Corona d'Italia poteva essere conferito anche ai non cattolici. L'appartenenza all'ordine era propedeutica al conferimento dell'Ordine Mauriziano, poiché, per ricevere quest'ultimo, era necessario essere stati insigniti almeno dello stesso grado dell'Ordine della Corona d'Italia.



Mi confermate quanto sopra cari amici??

A presto!

FCdM

Re: Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e Corona d'Italia

MessaggioInviato: sabato 7 giugno 2008, 19:17
da Tilius
Confermatissimissimo.
Anche se poi il conferimento della Corona d'Italia di grado almeno pari a quello del Santi Maurizio & Lazzaro poteva precedere il conferimento di quest'ultimo anche solo di... 1 millisecondo. Voglio dire che, a volte, per accorciare i tempi, i conferimenti erano contestuali. La cosa era fattibile se il conferimento avveniva per motu proprio del Sovrano. In questi casi ho letto che a volte addirittura il conferimento della Corona d'Italia di pari grado avveniva per via implicita, e automaticamente registrato dalla Cancelleria degli Ordini.
Altrimenti, nei casi ordinari, il possesso dell'egual grado della Corona d'Italia doveva essere pregresso d'almeno 1 anno (e inoltre per passare di grado nella Corona d'Italia era necessario essere insigniti del grado precedente dal almeno 2, 3 o 4 anni a seconda appunto del grado da cui si partiva).

Riporto integralmente il testo del Regio Decreto del 16 marzo 1911.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
DEGLI ORDINI DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO E DELLA CORONA D'ITALIA
GENERALE GRAN MASTRO

Veduto l'art. 2 del R. Magistrale decreto 3 dicembre 1885,
Considerato che è opportuno regolarne l'applicazione in modo che pienamente corrisponda alle disposizioni in esso contenute per quanto riguarda i casi di benemerenze eccezionali, nell'intento di accrescere lustro e decoro ai Nostri Ordini cavallereschi;
Sentito il presidente del Consiglio dei ministri ed il Nostro primo segretario per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia;
Di Nostro moto proprio ed in virtù della Nostra regia prerogativa ed autorità Magistrale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
Nessun nazionale potrà conseguire per la prima volta maggior grado di quello di Cavaliere, e le promozioni dovranno aver luogo secondo l'Ordine progressivo dei gradi stessi.
Art. 2
Nell'Ordine della Corona d'Italia niun decorato potrà essere promosso al grado superiore se non abbia trascorso due anni in quello di cavaliere e di ufficiale, tre in quello di commendatore e quattro in quello di grande ufficiale.

Art.3
In caso di benemerenze eccezionali si potrà derogare dalle succitate disposizioni mediante una speciale relazione che il ministro proponente comunicherà al cancelliere dell'Ordine, il quale, dopo averne a Noi riferito, farà conoscere al ministro stesso le Nostre decisioni.
Rimangono in tal modo abrogate le disposizioni contenute nell'art. 2 del R. decreto 3 dicembre 1885, per quanto ha tratto all'Ordine della Corona d'Italia.
Art. 4
Per l'Ordine Mauriziano rimangono ferme le norme sancite dall'articolo 3 del R. decreto 20 febbraio 1868.
Inoltre nessuno potrà essere decorato dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro se prima non risulterà insignito, da almeno un anno, di egual grado nell'Ordine della Corona d'Italia.
Art. 5
È fatto divieto alla Cancelleria degli Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia di provvedere al rilascio dei diplomi magistrali per le onorificenze concesse senza l'osservanza delle succitate disposizioni, le quali abrogano quelle comprese in precedenti decreti in quanto siano ad esse contrarie.
Art. 6
Le disposizioni contenute nel presente decreto non si estendono alle concessioni di Nostro Sovrano moto proprio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare, ed incarichiamo della sua esecuzione il presidente del Consiglio dei ministri ed il Nostro primo segretario per il Gran Magistero Mauriziano, cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia.
Dato a Roma addì 16 marzo 1911
VITTORIO EMANUELE
Luzzatti - Boselli

Re: Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e Corona d'Italia

MessaggioInviato: sabato 7 giugno 2008, 19:27
da Franz Chiarizia de Molise
La ringrazio per la Risposta...

Ora mi chiedo e Vi chiedo,come ci si regolava prima di quella data??(1911)

Cordialità

FCdM

Re: Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e Corona d'Italia

MessaggioInviato: sabato 7 giugno 2008, 23:25
da Tilius
Art. 4
Per l'Ordine Mauriziano rimangono ferme le norme sancite dall'articolo 3 del R. decreto 20 febbraio 1868.
Inoltre nessuno potrà essere decorato dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro se prima non risulterà insignito, da almeno un anno, di egual grado nell'Ordine della Corona d'Italia.


REGIO DECRETO 20 FEBBRAIO 1868
che stabilisce le regole da seguirsi nel dispensare le decorazioni delle varie classi dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro

VITTORIO EMANUELE II
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Essendo Nostra volontà che l'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, tanto antico ed illustre anche per le benemerenze esercitate, si renda pei ristretto numero e per la qualità dei decorati sempre più degno della sua fama, di Nostro moto proprio e sentiti il presidente del Consiglio dei ministri e il ministro di Stato Nostro primo segretario del Gran magistero, ed in virtù della Regia Nostra prerogativa ed autorità magistrale.
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
Art. 1
L'Ordine continua ad essere destinato a ricompensa delle distinte benemerenze acquistate nelle carriere civili e militari, nelle scienze, nelle lettere, nelle arti, nel commercio, nelle industrie, e più specialmente in opere di beneficenza per le quali l'Ordine venne istituito o di cui fu successivamente incaricato.
La sola diuturnità del servigio prestato negli uffici pubblici non è titolo sufficiente per ottenere la croce, salvoché si tratti di servizi parlamentari o di servizi gratuiti nelle Amministrazioni provinciali e comunali. od in istituti di educazione e beneficenza.
Art. 2
Niuno potrà conseguire per la prima volta maggior grado che quello di cavaliere, salvoché rivesta la carica di grande ufficiale dello Stato; la presente disposizione non comprende che i nazionali.
Art. 3
Niuno decorato potrà essere promosso ad un grado superiore se non dopo trascorsi nei gradi di cavaliere e di ufficiale tre anni; in quello di commendatore quattro; in quello di grande ufficiale cinque.

Art. 4
L'Ordine è diviso in cinque classi:
di Gran Cordoni, il cui numero non potrà eccedere i sessanta;
di Grandi Ufficiali, il cui numero non potrà eccedere i centocinquanta;
di Commendatori, il cui numero non potrà eccedere i cinquecento;
di Uffiziali, il cui numero non potrà eccedere i duemila;
e Cavalieri, il cui numero rimarrà indeterminato.
Nel numero dei cavalieri di gran croce non sono compresi i cavalieri del supremo Ordine della SS. Annunziata, che per antica consuetudine, ricevendo la collana, possono fregiarsi delle grandi insegne mauriziane.
Art. 5
Salvo sempre il disposto degli articoli 2, 3, e 4, hanno qualità per ricevere (non diritto di ottenere):
a) La gran croce: gli ambasciatori, i ministri di Stato, i ministri segretari di Stato, il Presidente del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, i primi presidenti ed i procuratori generali delle Corti di cassazione, i generali d'armata, gli ammiragli, il presidente e l'avvocato generale del Tribunale supremo di guerra. Dopo otto anni di servizio effettivo nelle seguenti cariche: i primi presidenti delle Corti di appello, i luogotenenti generali, i viceammiragli, gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari di prima classe, i presidenti di sezione del Consiglio di Stato, delle Corti di cassazione e della Corte dei conti;
b) La croce di grande uffiziale: i primi presidenti ed i procuratori generali delle Corti d'appello, i luogotenenti generali, i viceammiragli, gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari di prima classe, i presidenti di sezione del Consiglio di Stato, delle Corti di cassazione e della Corte dei conti; e dopo dieci anni di servizio effettivo nella loro carica, i prefetti, i consiglieri di Stato, della Corte dei conti e di cassazione, i presidenti di sezione di Corti d'appello, i segretari generali, i direttori superiori ed ispettori generali dei Ministeri, i maggiori generali, i contrammiragli, i ministri plenipotenziari di seconda classe, i sindaci di Torino, Genova, Milano, Venezia, Parma, Modena, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo e Cagliari;
c) La croce di commendatore: i prefetti, i consiglieri di Stato, della Corte dei conti e d'appello, i segretari generali ed i direttori generali, i direttori superiori ed ispettori generali dei Ministeri, i maggiori generali, i contrammiragli, i ministri plenipotenziari di seconda classe, i sindaci di Torino, Genova, Milano, Venezia, Parma, Modena, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo e Cagliari. I sindaci delle città capoluoghi di provincia dopo una conferma, e dopo cinque anni di grado i colonnelli, i capitani di vascello ed i direttori capi di divisione dei Ministeri e del Gran magistero mauriziano.
D'ora in poi la croce che i commendatori portano al collo sarà sormontata dalla corona Reale;
d) La croce d'uffiziale: i colonnelli, i capitani di vascello, i consiglieri d'appello, i referendari al Consiglio di Stato, i ragionieri alla Corte dei conti; e dopo cinque anni di servizio nella rispettiva carica i luogotenenti colonnelli, i capitani di fregata di prima classe, i sottoprefetti ed i capi sezione nei Ministeri, i presidenti dei tribunali di circondario ed i procuratori del Re. I sindaci delle città capoluoghi di circondano dopo una conferma.
Nella croce di uffiziale sarà d'ora in poi surrogata alla ghirlanda di quercia e d'alloro la corona Reale;
e) La croce di cavaliere: i presidenti e procuratori del Re presso i tribunali di circondario, i sottoprefetti, i capi di sezione dei Ministeri, i maggiori nell'esercito, i capitani di fregata di seconda classe. Dopo dieci anni di servizio nei gradi seguenti: i consiglieri di prefettura, i giudici dei tribunali di circondario, i pretori delle città capoluoghi di provincia. Dopo quindici anni di servizio in quel grado i pretori delle città capoluoghi di circondario. I consiglieri ed i sindaci delle città dopo una conferma. I Capitani similmente dopo dodici anni di grado.
Niuno potrà prevalersi del suo grado e della sua anzianità per pretendere una nomina od una promozione nell'Ordine. Le eccezioni alle norme stabilite nel presente articolo non potranno essere proposte alla Nostra approvazione se non in casi straordinari e per ragioni di segnalati servizi. I motivi di tali eccezioni verranno esposti e resi di pubblica ragione unitamente al decreto relativo.
Art. 6
In occasione di ammissione a riposo dopo otto anni di servizio nello stesso grado, i funzionari indicati nei precedenti articoli potranno essere promossi al grado immediatamente superiore a quello corrispondente alla carica di cui fossero insigniti. Coloro che non sono considerati negli articoli precedenti e che fossero ravvisati degni di speciale riguardo potranno nella stessa occasione dell'ammissione a riposo ottenere la croce di cavaliere.
Art. 7
Per i funzionari di cui non si è fatta specifica menzione negli articoli precedenti si avrà riguardo al grado a cui fossero stati assimilati.
In caso dubbio si chiederà il parere del Consiglio dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.
Art. 8
Rispetto alle persone che non sono al servizio dello Stato, la misura della ricompensa sarà determinata da quella dei meriti più o meno segnalati resi alla patria mercé le egregie opere dell'intelletto e della mano, le invenzioni o le prime applicazioni di nuovi trovati, le scoperte e le esplorazioni geografiche e scientifiche di paesi punto o poco noti, i servigi resi all'umanità, le prove di coraggio civile, la fondazione di scuole e di ospizi, la benevola associazione del capitale e del lavoro in vaste imprese industriali e commerciali, e sopratutto la diffusione dell'istruzione, sia superiore, sia popolare, tanto nella letteraria, scientifica e tecnica che nella educativa e morale.
Art. 9
Fuori dai casi straordinari che diano luogo a motu proprio e dei cambi di decorazioni fra Stato e Stato, il conferimento delle decorazioni avrà luogo nel giorno di San Maurizio (15 gennaio) e nel giorno dello Statuto (prima domenica di giugno).
Un mese prima di dette epoche ogni ministro trasmetterà al Gran magistero dell'Ordine un elenco dei soggetti che intende proporre per la decorazione, colla indicazione dei loro rispettivi titoli a tale distinzione.
Il Nostro primo segretario del Gran magistero, assistito da due consiglieri dell'Ordine, che verranno da Noi designati, verificherà se per le proposte fatte concorrano le condizioni stabilite agli articoli 2, 3' 4, 5 e 6 del presente decreto e le rinvierà quindi al rispettivo dicastero colle osservazioni che saranno occorse. Quando nello apporre il visto ai decreti il predetto Nostro primo segretario si accorgerà che vi è luogo a qualche dubbio, prima di darvi esecuzione, è nostra precisa intenzione che ne riferisca a Noi, per gli opportuni provvedimenti dei quali sarà sua cura d'informare sollecitamente il ministro che avrà spedito il decreto.
Art. 10
È vietato di dare partecipazione, o d'inserire nella Gazzetta Ufficiale, la notizia delle decorazioni da Noi conferite se prima il decreto Nostro non è registrato al Gran magistero e non è spedito il diploma.
Art. 11
Le proposte relative al conferimento di croci a personaggi esteri debbono essere rassegnate dal ministro degli affari esteri.
Art. 12
Nei cambi di decorazioni con potenze estere la stella di grand'uffiziale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, come uno degli Ordini primari dei nostri Stati, sarà riputata avere un valore uguale al gran cordone degli Ordini secondari delle potenze estere.
Art. 13
Sarà privato della decorazione chiunque per un fatto legalmente accertato abbia mancato all’onore, o propugnato interessi antinazionali.
Mandiamo ecc. ecc.

Firenze, 20 febbraio 1868
VITTORIO EMANUELE
Menabrea - Cibrario

Re: Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e Corona d'Italia

MessaggioInviato: domenica 8 giugno 2008, 1:33
da Franz Chiarizia de Molise
:oops: :oops: La ringrazio di nuovo.... :oops: :oops:

Saluti

FCdM

Re: Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e Corona d'Italia

MessaggioInviato: venerdì 27 giugno 2008, 22:50
da Tommaso Tartaglione
Gentili forumisti,
ho scoperto per caso un quadro con una dedica ad un mio trisavolo che riporto: " A Vincenzo Pagliuca/ che per meriti distinti/ con decreto reale/ venne nominato/ Cavaliere della Corona d'Italia/ l'opificio di Colleganza/ di Venezia / dedica/ anno non leggibile" Purtroppo, per adesso, non sono riuscito a capire in quale anno fu nominato cavaliere perchè la scritta è molto sbiadita ma mi sembra di leggere che sia del diciannovesimo secolo. Vorrei sapere se esiste un registro in cui siano annotate tutte le nomine prima dell'avvento della repubblica. Grazie

Tommaso Tartaglione

Re: Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e Corona d'Italia

MessaggioInviato: venerdì 27 giugno 2008, 23:14
da L.A.S.
Non so se presso l'Archivio Centrale dello Stato siano conservate le copie dei decreti, tuttavia so per certo che nei calendari reali venivano annualmente riepilogati i conferimenti anche dell'Ordine della Corona d'Italia.
Cordialmente,
Lorenzo

Re: Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e Corona d'Italia

MessaggioInviato: sabato 28 giugno 2008, 0:18
da Mario Volpe
Indicazioni sui conferimenti sia dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro che dell'Ordine della Corona d'Italia, possono essere richieste anche all'Archivio Storico Mauriziano, Via Magellano, 1 - 10128 Torino, tel: 011 5082507 - 5082242, email Dr.ssa Scalon archstor@mauriziano.it

Re: Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e Corona d'Italia

MessaggioInviato: domenica 29 giugno 2008, 20:31
da Tommaso Tartaglione
Grazie,
ho inviato un' e-mail alla Dott.ssa Scalon. Ora attendo una sua risposta.

Tommaso Tartaglione

Re: Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e Corona d'Italia

MessaggioInviato: domenica 29 giugno 2008, 20:40
da Tommaso Tartaglione
Nutro un dubbio però.
Su due tombe di miei antenati è scolpito " Cavaliere Ufficiale della Corona d'Italia". So però che che quello di cavaliere è il grado più basso preceduto da quello di Ufficiale. Come si spiega che i miei due avi furono nominati con entambi i gradi?

Tommaso Tartaglione

Re: Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e Corona d'Italia

MessaggioInviato: domenica 29 giugno 2008, 21:46
da T.G.Cravarezza
Tommaso Tartaglione ha scritto:Nutro un dubbio però.
Su due tombe di miei antenati è scolpito " Cavaliere Ufficiale della Corona d'Italia". So però che che quello di cavaliere è il grado più basso preceduto da quello di Ufficiale. Come si spiega che i miei due avi furono nominati con entambi i gradi?

Tommaso Tartaglione


Il secondo grado della scala onorifica di molti ordini di merito è quello di "ufficiale" o "cavaliere ufficiale", quindi, nel suo caso, non significa che i suoi avi furono insigniti contemporaneamente di entrambi i gradi, ma che furono insigniti del grado di "cavaliere ufficiale".
Un altro significato potrebbe essere dato dal fatto che chi predispose la lapide volle specificare con quel "cavaliere ufficiale" che i suoi avi furono dapprima nomianti cavalieri e poi, per meriti, promossi a ufficiali.

Re: Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e Corona d'Italia

MessaggioInviato: domenica 29 giugno 2008, 21:57
da Tilius
Buona la prima.

I gradi si nominerebbero estesamente:

:D cavaliere
:D :D cavaliere ufficiale
:D :D :D cavaliere commendatore
:D :D :D :D cavaliere grand'ufficiale
:D :D :D :D :D cavaliere di gran croce

...anche se poi (spesso persino a livello di statuti) la dicitura cavaliere si omette per i tre gradi intermedi, e a volte financo per la gran croce.
Il fatto é che, a prescindere dal grado, sono tutti cavalieri appartenenti all'ordine cavalleresco. :wink:

PS: in questo caso quasi certamente é buona anche la seconda, in quanto, per statuto, una nomina a ufficiale della Corona d'Italia prevede necessariamente una pregressa nomina a cavaliere (salvo motu proprio del Sovrano, ma sono casi alquanto rari e generalmente limitati a gradi superiori - grand'ufficiale o gran croce). 8)

Re: Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e Corona d'Italia

MessaggioInviato: lunedì 30 giugno 2008, 8:40
da Tommaso Tartaglione
Grazie per le precise risposte.

Tommaso Tartaglione

Re: Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e Corona d'Italia

MessaggioInviato: sabato 22 novembre 2008, 20:23
da lilo
Gentili Signori,

Chiedo scusa se mi intrometto nella discussione.

Vorrei sapere, se possible, se quanto detto all'inizio di questa discussione si applica pure per quanto riguarda i ‘recipienti’ STRANIERI dell’Ordine di S. Maurizio e Lazzaro.

In particolare vorrei sapere se i seguenti membri della famiglia reale Inglese (rispettivamente padre e figlio) sotto nel dettaglio indicati, ricevettero pure l’Ordine della Corona avendo ricevuto per sicuro l’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.


Di certo sono a conoscenza che il padre : Field Marshal H.R.H. Prince, Arthur William Patrick Albert Duke of Connaught (1850-1942) ricevette i seguenti ordini :

- Italia, Supreme Order of the Annunziata, Knight (18.11.1903);
- Italia, Order of SS Maurice & Lazarus, Knight Grand Cross (18.11.1903).


Mentre suo figlio ricevette :

H.R.H. Prince, Arthur Frederick Patrick Albert of Connaught (1883-1938)

- Italia, Supreme Order of the Annunziata, Knight (3.12.1904);
- Italia, Order of SS Maurice & Lazarus, Knight Grand Cross (3.12.1904).


Rimanendo in attesa colgo l’occasione di porgere distinti saluti

Mauro

Re: Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e Corona d'Italia

MessaggioInviato: sabato 22 novembre 2008, 23:11
da Tilius
Tilius ha scritto:...testo del Regio Decreto del 16 marzo 1911.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
DEGLI ORDINI DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO E DELLA CORONA D'ITALIA
GENERALE GRAN MASTRO

Veduto l'art. 2 del R. Magistrale decreto 3 dicembre 1885,
Considerato che è opportuno regolarne l'applicazione in modo che pienamente corrisponda alle disposizioni in esso contenute per quanto riguarda i casi di benemerenze eccezionali, nell'intento di accrescere lustro e decoro ai Nostri Ordini cavallereschi;
Sentito il presidente del Consiglio dei ministri ed il Nostro primo segretario per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia;
Di Nostro moto proprio ed in virtù della Nostra regia prerogativa ed autorità Magistrale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
Nessun nazionale potrà conseguire per la prima volta maggior grado di quello di Cavaliere, e le promozioni dovranno aver luogo secondo l'Ordine progressivo dei gradi stessi.
Art. 2
Nell'Ordine della Corona d'Italia niun decorato potrà essere promosso al grado superiore se non abbia trascorso due anni in quello di cavaliere e di ufficiale, tre in quello di commendatore e quattro in quello di grande ufficiale.

Art.3
In caso di benemerenze eccezionali si potrà derogare dalle succitate disposizioni mediante una speciale relazione che il ministro proponente comunicherà al cancelliere dell'Ordine, il quale, dopo averne a Noi riferito, farà conoscere al ministro stesso le Nostre decisioni.
Rimangono in tal modo abrogate le disposizioni contenute nell'art. 2 del R. decreto 3 dicembre 1885, per quanto ha tratto all'Ordine della Corona d'Italia.
Art. 4
Per l'Ordine Mauriziano rimangono ferme le norme sancite dall'articolo 3 del R. decreto 20 febbraio 1868.
Inoltre nessuno potrà essere decorato dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro se prima non risulterà insignito, da almeno un anno, di egual grado nell'Ordine della Corona d'Italia.
Art. 5
È fatto divieto alla Cancelleria degli Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia di provvedere al rilascio dei diplomi magistrali per le onorificenze concesse senza l'osservanza delle succitate disposizioni, le quali abrogano quelle comprese in precedenti decreti in quanto siano ad esse contrarie.
Art. 6
Le disposizioni contenute nel presente decreto non si estendono alle concessioni di Nostro Sovrano moto proprio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare, ed incarichiamo della sua esecuzione il presidente del Consiglio dei ministri ed il Nostro primo segretario per il Gran Magistero Mauriziano, cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia.
Dato a Roma addì 16 marzo 1911
VITTORIO EMANUELE
Luzzatti - Boselli


Probabile che siano stati conferimenti motu proprio (dai quali, data la coincidenza delle date, si evince un analogo ma differente automatismo: Annunziata => Gran Croce SSML). Ergo probabilmente di Corona d'Italia in questi casi non s'é parlato.