Onori e Lavoro

Per discutere sugli ordini cavallereschi e le onorificenze/ Discussions on orders of chivalry and honours

Moderatori: Novelli, Lambertini, Mario Volpe, Tilius, nicolad72

Onori e Lavoro

Messaggioda nicolad72 » venerdì 25 aprile 2008, 11:27

Il sistema premiale Italiano prevede due distinti sistemi premiali afferenti il mondo del lavoro.

La Stella al merito del lavoro.

L’Ordine al merito del lavoro.

Nell’approssimarsi della relativa festa, reputo opportuno aprire una discussione in cui parlare dei valori e del significato che oggi questi segni hanno

Aggiungo che dietro ciascuno di questi onori vi è poi una associazione o organizzazione di insigniti

La Federazione dei Maestri del Lavoro d’Italia (per gli insigniti della Stella al Merito del Lavoro, che pur non essendo un onore cavalleresco attribuisce un titolo onorifico, quello di Maestro del Lavoro – sarebbe interessante discutere sulla natura giudica di tale onore… una specie di semi-ordine)

La Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro

Seguono le fonti normative che regolano tali istituti e qualche immagine

L. 1 maggio 1967, n. 316 (1).
Nuove norme per la concessione della "Stella al merito del lavoro" (1/a).

1. La decorazione della "Stella al merito del lavoro", istituita con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, è concessa ai lavoratori dipendenti da imprese pubbliche o private, anche se soci di imprese cooperative, nonché da aziende o stabilimenti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti pubblici, che si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, di laboriosità e di buona condotta morale.
La decorazione comporta il titolo di "Maestro del lavoro".
2. La decorazione può essere concessa, senza l'osservanza dei requisiti di cui ai successivi articoli, per onorare la memoria dei lavoratori italiani anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro in occasione del quale detti eventi si sono verificati.
3. La decorazione è concessa ai lavoratori indicati all'art. 1, che siano cittadini italiani, abbiano compiuto 45 anni di età e abbiano l'anzianità di lavoro indicata agli artt. 4, 5 e 6 della presente legge.
4. La decorazione è concessa ai lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque anni alle dipendenze della stessa azienda o di trenta anni alle dipendenze di aziende diverse, purché il passaggio da un'azienda all'altra non sia stato causato da demeriti personali.
Per la determinazione dell'anzianità prevista dal comma precedente, non costituiscono ragioni di interruzione le vicende che implichino successioni nella titolarità della azienda o trasformazione della medesima.
5. L'anzianità di lavoro di cui all'art. 4 ridotta di un terzo per i lavoratori che abbiano, con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo, migliorato la efficienza degli strumenti, delle macchine o dei metodi di lavorazione, oppure contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro.
6. La decorazione è concessa, anche senza l'osservanza dei limiti di anzianità di cui all'art. 4, ai lavoratori italiani all'estero che abbiano dato prove esemplari di patriottismo, di laboriosità e di probità.
7. Annualmente possono essere concesse 1.000 decorazioni, di cui almeno 700 a lavoratori appartenenti a categorie operaie o da queste provenienti (2).
Le decorazioni conferite ai sensi dell'art. 2 della presente legge sono attribuite in aggiunta al contingente di cui al comma precedente.
8. Le decorazioni sono conferite nel giorno della festa del lavoro - 1° maggio - con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e, per quelle riservate ai lavoratori italiani all'estero, di concerto con il Ministro per gli affari esteri.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale rilascia altresì ai decorati il brevetto che fa fede del conferimento della decorazione.
9. La decorazione della "Stella al merito del lavoro" consiste in una stella a cinque punte in smalto bianco, al centro è in smalto color verde chiaro e reca sulla faccia diritta un rilievo in argento dorato, raffigurante la testa d'Italia turrita e sul rovescio la scritta "Al merito del lavoro" con l'indicazione dell'anno di fondazione (1924). Essa è conforme al disegno annesso al regio decreto 25 gennaio 1925, n. 120.
Per i lavoratori italiani all'estero sul tergo della Stella sono aggiunte le parole: "all'estero".
La decorazione è portata al lato sinistro del vestito appesa ad un nastro listato di una banda color verde chiaro fra due bande, di eguale larghezza, di color giallo oro.
Il nastro può essere portato senza la Stella.
10. L'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori per il conferimento della decorazione, è fatto da una Commissione nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e composta:
a) dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, o da un suo delegato, che la presiede;
b) dal presidente della Federazione nazionale dei Maestri del lavoro d'Italia o da un suo delegato;
c) dal presidente dell'Associazione nazionale dei lavoratori anziani d'azienda o da un suo delegato;
d) da cinque funzionari, aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri degli affari esteri, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale;
e) da sei membri in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dei dirigenti d'azienda, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
f) da quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, del commercio e dell'agricoltura designati dalle organizzazioni sindacali di categoria su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
11. È vietato il conferimento, a lavoratori dipendenti, di onorificenze, di decorazioni o di ogni altra distinzione per meriti di lavoro, sotto qualsiasi forma e denominazione, da parte di Enti, Associazioni o privati.
Il divieto non si applica alle attestazioni rilasciate direttamente dalle aziende ai propri dipendenti.
Nulla è innovato per quanto riguarda i premi di fedeltà al lavoro e del progresso economico, concessi dalle Camere di commercio, industria e agricoltura.
La trasgressione al divieto di cui al primo comma è punita con la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.500.000 (3).
12. Le spese necessarie per il funzionamento della Commissione prevista dall'art. 10 della presente legge e per gli accertamenti ad essa demandati, nonché quelle per l'acquisto delle insegne e dei brevetti, per il conferimento delle decorazioni e dei brevetti e per tutte le iniziative dirette all'assistenza dei decorati sono poste a carico dello Stato che vi provvede nei limiti di 100 milioni di lire per l'anno finanziario 1967 e di 50 milioni di lire per ciascuno dei successivi anni finanziari.
La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
All'onere di lire 100 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1967, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rispettivamente per gli anni finanziari 1966 e 1967, destinato a far fronte
ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. Sono abrogate la legge 18 dicembre 1952, n. 2389, nonché ogni altra norma incompatibile con quelle della presente legge.
14. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.


(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 maggio 1967, n. 133.
(1/a) Vedi, ora, la L. 5 febbraio 1992, n. 143. Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio
1994, n. 608.
(2) Comma così sostituito dall'articolo unico, L. 26 ottobre 1971, n. 918 (Gazz. Uff. 17 novembre 1971, n. 289).
(3) La sanzione originaria della multa è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall'art. 114,
primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, terzo comma, della stessa legge. Vedi, ora, l'art. 10, L. 5 febbraio 1992, n. 143.


L. 15 maggio 1986, n. 194.
Norme sull'Ordine cavalleresco al merito del lavoro.
1. L'Ordine cavalleresco al merito del lavoro, istituito con regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, conferisce il titolo di cavaliere del lavoro ed è concesso ai cittadini benemeriti nelle sottoindicate attività per aver creato o ampliato le stesse:
a) nell'agricoltura, per avere compiuto opere rilevanti di difesa o di incremento del patrimonio agrario, zoologico o di bonifica e disciplina di corsi d'acqua o di rimboschimento dei terreni montani; per avere introdotto nuove colture o importanti innovazioni o perfezionamenti nei processi produttivi;
per avere svolto efficace opera di tutela ecologica;
b) nell'industria, per le scoperte o le invenzioni industriali di grande importanza pratica; per l'introduzione di considerevoli perfezionamenti tecnici; per la creazione e l'organizzazione di importanti complessi industriali; per l'utilizzazione più efficace delle fonti di energia, di forze motrici o di materie prime; per le ideazioni tecniche atte a garantire la tutela igienico-ambientale dei lavoratori;
c) nel commercio, nel turismo e nei servizi per le iniziative imprenditoriali tese all'apertura o all'ampliamento di sbocchi alla produzione nazionale e all'offerta turistica, all'incremento delle relazioni commerciali, alla creazione e allo sviluppo di organismi atti a favorire gli scambi, alla conclusione di contratti ed accordi aventi duraturi effetti di rilevante interesse per l'economia nazionale;
d) nell'artigianato, per avere con lavorazioni di alto pregio artistico e tecnico contribuito a dare nuova e larga rinomanza alla produzione artigiana italiana;
e) nell'attività creditizia e assicurativa, per avere con la creazione o l'organizzazione di efficienti entità finanziarie contribuito allo sviluppo del complesso delle attività economiche nazionali, o per avere posto in essere efficaci azioni a tutela del risparmio e della stabilità monetaria.
2. Le benemerenze di cui ai punti specificati nel comma precedente possono contribuire a formare titolo all'onorificenza per la stessa persona.
3. Concorrono, inoltre, a formare motivo di particolare benemerenza l'aver operato per l'elevazione economica e sociale dei lavoratori, contribuendo alla eliminazione dei divari esistenti, per lo sviluppo della cooperazione nonché in aree o in campi di attività economicamente depressi.
2. La decorazione consiste in una croce d'oro piena, smaltata verde, caricata di uno scudo di forma tonda, il quale da un lato presenta l'emblema della Repubblica e dall'altro la dicitura: "Al merito del lavoro-1901".
La croce è sorretta da un collare di nastro listato da una banda di colore rosso fra due bande verdi.
Il nastro può essere portato senza la decorazione.
3. I requisiti per ottenere la decorazione sono i seguenti:
a) aver tenuto una specchiata condotta civile e sociale;
b) aver operato nel settore per il quale la decorazione è proposta in via continuativa e per almeno vent'anni con autonoma responsabilità;
c) aver adempiuto agli obblighi tributari ed aver soddisfatto ogni obbligo previdenziale e assistenziale a favore dei lavoratori;
d) non aver svolto né in Italia, né all'estero attività economiche e commerciali lesive della economia nazionale.
4. Le onorificenze sono conferite annualmente dal Presidente della Repubblica, nel limite massimo di venticinque per ciascun anno.
5. Le candidature per il conferimento delle onorificenze sono proposte da ciascun Ministro competente e, per i cittadini italiani residenti fuori del territorio nazionale, dal Ministro degli affari esteri.
I prefetti in sede, in quanto organi rappresentativi del Governo nell'ambito della provincia, possono inoltrare segnalazioni, che, per avere ulteriore corso, devono essere fatte proprie dai Ministri destinatari.
Le candidature debbono essere inoltrate al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 15 gennaio di ciascun anno.
6. Tutte le proposte di candidature vengono trasmesse ai prefetti, territorialmente competenti, per un'istruttoria.
L'istruttoria tiene conto, oltreché delle informazioni di cui ciascuna prefettura dispone, anche delle relazioni all'uopo richieste all'autorità giudiziaria, alla camera di commercio, all'ispettorato del lavoro, all'intendenza di finanza.
L'istruttoria è preordinata a documentare, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, che i candidati si siano resi singolarmente benemeriti promuovendo un incremento notevole dell'economia nazionale e contribuendo alla elevazione economica e sociale dei lavoratori.
In caso di proposte concernenti più titolari o dirigenti di imprese di eccezionali dimensioni, deve essere particolarmente valutato il contributo dato da ciascuno all'iniziativa imprenditoriale e al suo sviluppo.
Le candidature dei prossimi congiunti di insigniti della distinzione possono essere prese in considerazione se i nuovi candidati abbiano autonomamente contribuito alla espansione delle originarie attività o si siano dedicati, con successo, ad attività diverse.
7. L'istruttoria deve essere corredata da elementi e dati rigorosamente controllati e tale da permettere un analitico esame dei titoli in possesso degli interessati ed una valutazione comparativa con le benemerenze acquisite dagli altri aspiranti.
Accertamenti specifici devono riguardare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della presente legge.
Possono inoltre essere presi in considerazione ai fini della valutazione comparativa di cui al primo capoverso del presente articolo:
a) le iniziative realizzate riguardanti le finalità di cui al primo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
b) le opere sociali e di beneficenza eventualmente compiute;
c) l'estimazione ed il prestigio goduti negli ambienti economici e presso la pubblica amministrazione e la popolazione.
8. La documentazione raccolta, a seguito dell'istruttoria, corredata da un motivato parere del prefetto, dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per essere sottoposta al consiglio dell'Ordine, entro il 31 marzo di ciascun anno.
Alla documentazione predetta sono allegati:
a) estratto del casellario giudiziario e certificato dei carichi pendenti;
b) certificato di nascita;
c) certificato di residenza e cittadinanza;
d) stato di famiglia;
e) certificato dell'intendenza di finanza in ordine al carico tributario con precisazione dei redditi definiti ed in contestazione distinti per singole imposte e tasse.
9. Il consiglio dell'Ordine è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato ed è composto:
da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
un rappresentante del Ministero delle finanze;
un rappresentante del Ministero del tesoro;
un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;
quattro membri in rappresentanza, ciascuno, degli industriali, degli agricoltori, degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi, delle imprese del credito e delle assicurazioni, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali o, in mancanza, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
otto cavalieri al merito del lavoro scelti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato tra un numero doppio di nomi proposti dalla Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro.
Il consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri non possono essere confermati per più di due volte.
10. Il Consiglio dell'Ordine è convocato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro la prima decade di maggio per esprimere le valutazioni di competenza sulle proposte.
Le riunioni del consiglio dell'Ordine sono valide se sono presenti almeno due terzi dei consiglieri.
Uno o più consiglieri sono incaricati di redigere una relazione sulle designazioni.
Le designazioni si intendono approvate dal consiglio qualora conseguano, con votazione segreta, il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
Svolge funzione di segretario il funzionario preposto all'ufficio onorificenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
I membri del consiglio dell'Ordine possono accedere, a partire dal ventesimo giorno antecedente la data di convocazione del consesso, all'ufficio onorificenze del Ministero per prendere visione delle candidature e della relativa documentazione.
11. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto delle risultanze istruttorie e dell'esito delle votazioni del consiglio, sceglie i candidati da proporre al Presidente della Repubblica per il conferimento della onorificenza - di concerto, per quanto attiene alle designazioni di cui al punto
a) del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste - tra quelli ritenuti idonei dal consiglio.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sottopone alla firma del Presidente della Repubblica il decreto di conferimento delle onorificenze in tempo utile per darne notizia in occasione della festa della Repubblica.
12. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può proporre ogni anno la nomina di non più di due cittadini stranieri che abbiano operato per almeno quindici anni continuativamente a favore della economia italiana acquisendo alcuna delle benemerenze di cui all'articolo 1 della presente legge.
13. Incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne renda indegno.
La proposta di revoca della onorificenza è comunicata all'interessato affinché, entro il termine di decadenza di giorni trenta, presenti per iscritto le difese da sottoporre alla valutazione del consiglio dell'Ordine, che esprime il proprio parere nei successivi sessanta giorni.
Sono vincolanti per il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le richieste di revoca indirizzategli dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge.
Previo parere del consiglio dell'Ordine e su proposta motivata del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la revoca è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.
14. Sono abrogati il regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, la legge 27 marzo 1952, n. 199, la legge 15 novembre 1952, n. 1793, la legge 12 ottobre 1964, n. 1080, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla sessione di conferimento delle onorificenze successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Insegne dell'Ordine al Merito del Lavoro

Il Decano dell'Ordine
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l'attuale insegna
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la vecchia insenga
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Con regio decreto del 21 giugno 1934 la Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro fu autorizzata a fregiarsi di un proprio stemma tripartito in palo: al 1° e al 3° in verde, al 2° centrale in rosso caricato della croce di cavaliere accompagnata ai quattro angoli da quattro api d'oro. Con sotto un cartiglio dai colori verde e rosso con il motto "Me l'ovrare appaga".

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Stella al merito del lavoro

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