XVIII LEGISLATURA
N. 846
CAMERA DEI DEPUTATI —
PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa della deputata SANDRA SAVINO
Istituzione dell’onorificenza della medaglia al merito
dei donatori di sangue
Presentata il 2 luglio 2018
ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta
di legge ha l’obiettivo di conferire un
riconoscimento ufficiale da parte dello Stato
agli appartenenti alle Forze armate e di
Polizia e ai volontari civili donatori di sangue
che contribuiscono, con il loro disinteressato
impegno, a salvaguardare la salute
di concittadini bisognosi di cure, con
reiterati gesti di gratuita solidarietà, il cui
valore sociale e morale è inestimabile.
Nel nostro Paese, gli appartenenti alle
Forze armate e di Polizia sono attivamente
impegnati nel settore del volontariato sociale
e, tra essi, un posto di assoluto rilievo
è occupato dai donatori di sangue che,
senza clamore, svolgono quotidianamente
un’azione che assicura vita e salute a chi si
trova in temporanea o permanente difficoltà,
senza contare la massiccia richiesta
di sangue e di emoderivati per trasfusioni,
proveniente dai contingenti militari impegnati
all’estero in missioni di pace.
Attualmente, numerose organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, tra cui AVIS,
FIDAS, FRATRES e Croce rossa italiana
concedono autonomamente, con propri regolamenti
interni, riconoscimenti al raggiungimento
di un determinato numero di
donazioni, che hanno però valenza esclusivamente
tra gli associati.
L’assegnazione di un riconoscimento straordinario
con valenza nazionale a questa
particolare categoria di militari e di volontari
civili, che ricomprenda le onorificenze
già conferite dalle singole associazioni di
donatori ai loro associati, è motivata dalla
volontarietà e dalla costanza del nobile
gesto, nonché dallo spirito di altruismo che
spinge a donare una parte di sé senza
chiedere nulla in cambio e nel contempo a
veicolare un fondamentale valore educativo,
testimoniando l’importanza di aiutare
il prossimo nell’anonimato. Una comunità
vive e si fonda su azioni quotidiane che ne
garantiscono la sopravvivenza e lo svi-
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luppo, ma ha costantemente bisogno di
gesti nobili, dettati da valori e da comportamenti
altruistici e disinteressati che ne
fortificano l’unione. Nello specifico, la proposta
di legge istituisce l’onorificenza della
medaglia al merito dei donatori di sangue
per i cittadini che, militari e no, vantino
un’esistenza chiaramente dedicata alla donazione
volontaria del sangue e detta le
norme per la sua concessione.
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PROPOSTA DI LEGGE
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ART. 1.
(Istituzione dell’onorificenza della medaglia
al merito dei donatori di sangue).
1. È istituita l’onorificenza della medaglia
al merito dei donatori di sangue, di
seguito denominata « onorificenza », con la
finalità di dare un particolare riconoscimento
a coloro che, militari o civili, hanno
comprovate benemerenze nella donazione
volontaria e continuativa del proprio sangue
destinato alla salvaguardia della salute
dei cittadini.
2. L’onorificenza è conferita anche ai
donatori di sangue appartenenti all’Arma
dei carabinieri, alla Polizia di Stato, al
Corpo della guardia di finanza, al Corpo di
polizia penitenziaria, al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, alle polizie municipali e
provinciali, al Corpo militare della croce
rossa italiana e al Sovrano militare ordine
di Malta.
ART. 2.
(Disciplina dell’onorificenza).
1. L’onorificenza è conferita con decreto
del Presidente della Repubblica, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri
formulata a seguito di segnalazione del
Ministro competente per i militari o del
presidente della regione competente per i
civili.
2. Le insegne sono costituite da una
medaglia metallica e da un nastrino le cui
caratteristiche sono definite con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Il requisito per ottenere l’onorificenza
è accertato e certificato ogni sei mesi
dal comando militare o dalle organizzazioni
di volontariato di appartenenza a
seguito di specifica istanza del donatore di
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sangue che ha raggiunto il numero previsto
di donazioni.
4. La medaglia è di bronzo in caso di 25
donazioni, d’argento in caso di 50 donazioni
e d’oro in caso di 75 donazioni; per la
medaglia è previsto un attacco a nastro, del
peso in grammi variabile a seconda del
metallo utilizzato, di forma circolare, con
un diametro di 40 millimetri. Sul fronte
della medaglia, al centro, è raffigurata una
goccia di sangue stilizzata; lungo il perimetro
della semiarea inferiore è riportata la
seguente scritta, in lettere lapidarie maiuscole
romane, con andamento circolare:
« AL MERITO DEI DONATORI DI SANGUE
». La decorazione è appesa a un nastro
di seta largo 37 millimetri, di colore
rosso, recante ai lati due strisce di colore
azzurro, una esterna di 5 millimetri e una
interna di 2 millimetri, posta alla distanza
di 2 millimetri dall’altra.
ART. 3.
(Utilizzo ed effetti dell’onorificenza).
1. I soggetti di cui all’articolo 1, comma
2, insigniti dell’onorificenza, dopo la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto
di conferimento dell’onorificenza
stessa, hanno diritto di fregiarsene sull’uniforme
di servizio e di esibire la relativa
medaglia in conformità a quanto disposto
dal regolamento di cui all’articolo 4. Il
conferimento dell’onorificenza prevede la
trascrizione a matricola da parte dell’autorità
competente.
2. I civili insigniti dell’onorificenza, dopo
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto di conferimento dell’onorificenza
stessa, hanno diritto di fregiarsene in occasione
di festività nazionali e di altri eventi
individuati con il regolamento di cui all’articolo
4.
3. L’onorificenza concessa a militari dà
titolo all’avanzamento nei gradi superiori,
ma non produce effetti economici su pensioni,
assegni o indennità, di qualsiasi natura,
percepiti dagli aventi diritto.
4. In caso di un numero di donazioni di
sangue superiore a 75 è prevista la concessione
di una decorazione aggiuntiva costi-
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tuita dalle seguenti stellette suddivise in
classi di ordine crescente:
a) una stelletta di bronzo al raggiungimento
delle 100 donazioni di sangue;
b) una stelletta d’argento al raggiungimento
delle 125 donazioni di sangue;
c) una stelletta d’oro al raggiungimento
delle 150 donazioni di sangue;
d) due stellette d’oro al raggiungimento
delle 175 donazioni di sangue;
e) una stelletta d’oro sormontata da
una torre al raggiungimento delle 200 donazioni
e successive.
5. Le stellette di cui al comma 4 di classe
superiore sostituiscono quelle della classe
inferiore.
ART. 4.
(Regolamento).
1. Il regolamento di attuazione della
presente legge è emanato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
ART. 5.
(Disposizioni finanziarie).
1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della
presente legge sono posti a carico, in parti
uguali, dei Ministeri competenti per i militari
e delle regioni e delle organizzazioni
di volontariato competenti per i civili.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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