"Sospensione" onorificenza OMRI
Gazzetta n. ... del ...........
SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
COMUNICATO
Annotazione sul decreto originale di concessione, degli estremi della sentenza comportante la privazione dell'onorificenza dell'Ordine «Al merito della Repubblica Italiana» al sig. ..........
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Su disposizione del Cancelliere dell'Ordine, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che - sul decreto di conferimento della onorificenza di Cavaliere dell'Ordine «Al merito della Repubblica Italiana», concessa al Signor ...... con d.P.R. ........, si e' provveduto all'annotazione della sentenza emessa dal Tribunale di .... - Sezione dei Giudici per le indagini preliminari, con sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 e ss. c.p.p., emessa in data ........., divenuta irrevocabile dal ..........., con la quale il predetto insignito e' stato condannato, per il reato di cui all'art. 609-bis, ultimo comma c.p. (violenza sessuale di minore gravita'), alla pena di mesi dieci di reclusione, nonche' alla pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.
Al Signor ...... e' stata, altresi', comminata la pena dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di mesi dieci, che produce, come effetto automatico per volonta' di legge, la sospensione delle onorificenze per il periodo interdetto.
La comunicazione del conferimento onorifico del Signor ........ e' stata a suo tempo pubblicata nel Supplemento ordinario n. ..... alla Gazzetta Ufficiale n. .... del ..............., pag. ..., rigo n. ...., (elenco Cavalieri Nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri).
Questa mi è nuova. Sapevo che l'OMRI potesse essere revocato (solo ai vivi), ma che potesse anche essere sospeso per uno specifico periodo di tempo....????
Mi sono andato a ricercare l'art.11 della 458/1952, ma tratta solo della revoca e dll'annotazione della sentenza, non di "sospensione" dell'onorificenza.
Art. 10
Fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, le onorificenze possono essere revocate solo per indegnità. Il Cancelliere comunica all'interessato la proposta di revoca e gli contesta i fatti su cui essa si fonda, prefiggendogli un termine, non inferiore a giorni venti, per presentare per iscritto le sue difese, da sottoporre alla valutazione del Consiglio dell'Ordine. La comunicazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento nell'abituale residenza dell'interessato, o se questa non sia nota, nel luogo ove fu data partecipazione del decreto di concessione. Decorso il termine assegnato per la presentazione delle difese, il Cancelliere sottopone gli atti al Consiglio dell'Ordine, per il parere prescritto dall'art. 5 della legge.
Art. 11
Nei casi previsti dagli artt. 28 e 29 del Codice penale, il Cancelliere dell'Ordine dispone la annotazione sul decreto originale di concessione, degli estremi della sentenza comportante la privazione dell'onorificenza.
Cioè, per i dieci mesi di sospensione non potrà indossare la rosetta al bavero e dovrà buttare nel cestino i biglietti da visita con scritto "cav." e poi, terminati i dieci mesi, tutto torna come prima?