io ho
letto!... mettere a confronto i 2 testi, "
vecchio" e "
novellato", dell'art. 1, non significa "
non aver letto quello che avevi scritto prima" e non significa neppure che la legge del 1967 sia ancora in vigore... perchè "
presupporre" sempre qualcosa? rilassarsi, spesso aiuta, e di molto...
![angelo [angel]](./images/smilies/angel_not.gif)
jamm'...
nicolad72 ha scritto:La legge del 1967 è desueta essendo stata sostituita da una legge del 1992 rubricata "Nuove norme per la concessione della «Stella al merito del lavoro»"
e proprio per essere
precisini...
ANCHE la legge del 1967 (sostituita dalla
predetta del 1992) era rubricata "
Nuove norme per la concessione della «Stella al merito del lavoro»"...
Stesso nome per 2 leggi, una del 1967 e l'altra, che la sostituisce, del 1992...
fonti da
leggere?
Questa per la legge del 1967:
http://legislature.camera.it/chiosco.as ... p?pdl=3364Questa per la legge del 1992:
http://legislature.camera.it/chiosco.as ... pdl=4712-bda notare, però, che il Relatore della Legge del 1967, Deputato Benedetto Del Castillo (DC), così si esprimeva in fase di discussione in Commissione il 05.04.1967, esplicando "
i concetti fondamentali cui il disegno di legge si ispira":
"Con questo provvedimento si intende raggiungere alcune finalità fra le quali quella di estendere oltre che ai lavoratori delle imprese private anche a tutti i lavoratori dipendenti da imprese pubbliche, nonché ai lavoratori dipendenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici questa onorificenza da cui prima erano esclusi; in relazione al maggior numero di possibili beneficiari il numero delle onorificenze da concedere annualmente è portato da 600 a 800.".fonte:
http://legislature.camera.it/_dati/leg0 ... rafico.pdfquindi, l'articolato, che, invece, rende chiara la lettura "corrente", è stato scritto in maniera non perfettamente capibile, ed in linea con i desiderata del legislatore.
da notare che la relazione e l'art. 1 non subiscono NESSUN emendamento... ergo la lettura dell'art. 1 dovrebbe essere quella che proviene dalle parole del Relatore... e non quella che oggigiorno (ma anche dall'ierigiorno, scusatemi il neologismo) viene proposta ed attuata (almeno fino al 1992)!
Leggendo, infine, i resoconti delle discussioni per la legge del 1992, nulla fa riferimento a quello che era stato già deciso nel 1967. le integrazioni discusse sono quelle evidenti dalla lettura in comparato versione 1967 e versione 1992.
quindi, non solo fino al 1992, ma anche fino ad oggi la lettura della legge dovrebbe derivare dai desiderata (mai emendati o messi in discussione!) del 1967 del legislatore...
interessante, dunque, creare il "caso", affinchè:
- o il potere giudiziario amministrativo (TAR) intervenga su un diniego opposto dagli uffici che fin'ora hanno utilizzato una loro propria lettura... cosa che poi potrebbe innescare i successivi:
- o il legislatore precisi meglio ciò che dal 1967 era suo desiderio;
- o il legislatore precisi meglio ciò che dal 1967 ad oggi effettivamente gli uffici hanno applicato (disattendendo i desiderata dei legislatori), sposandone gla prassi.