Raramente mi era capitato di vedere un disegno di legge così contraddittorio tra le intenzioni che si prefigge nella premessa e gli articoli operativi che poi propone. Nonchè cosi approssimativo nel prospettare delle modifiche all’attuale disciplina che, se effettivamente introdotte, produrrebbero molto probabilmente un caos amministrativo senza precedenti ed una rivoluzione negli ambienti specializzati.
I concetti fondamentali espressi nella premessa del progetto di legge sono infatti riferiti essenzialmente ai seguenti punti:
- adottare misure più efficaci per la prevenzione e la repressione delle truffe in materia di uso di onorificenze relative agli ordini cavallereschi cosiddetti “non nazionali”;
- completa avocazione allo Stato repubblicano del patrimonio onorifico dinastico preunitario, considerato privo di effettiva ed attuale “fons honoris”, regolato da criteri e modalità non sempre trasparenti, raramente ispirato a parametri di merito e con sostanziali rischi di alimentare finanziariamente solo gli stessi soggetti conferenti.
- soppressione definitiva della Consulta Araldica e trasferimento delle competenze residue alla Presidenza del Consiglio;
- adozione di una disciplina di cornice per le onorificenze regionali, provinciali e comunali per evitare l’incontrollata e non armonica evoluzione in materia.
Le suddette intenzioni, alcune delle quali in linea di principio certamente condivisibili, verrebero attuate (e credo che sia la prima volta che una tale proposta viene concretamente formultata) attraverso la sostanziale modifica di alcuni articoli della (ormai famigerata) legge n. 178 del 1951. Con però non poche perplessità e contraddizioni nella sua teorica applicazione.
In particolare, tramite la modifica dell’art. 7 della suddetta legge, verrebbero introdotte le seguenti modifiche e innovazioni:
- alle Amministrazioni già interessate al rilascio di autorizzazioni all’uso di ordini non nazionali – la Presidenza della Repubblica (di fatto però già esclusa dai giochi fin dal 1991 con l‘introduzione della legge n.13 del 12.1.1991) ed il Ministero degli Esteri – si aggiungerebbe per le autorizzazioni relative ai militari anche il Ministero della Difesa. Il che presuppone che quest’ultimo dovrebbe attrezzarsi per istituire un apposito ufficio con la necessaria competenza per valutare le istanze inoltrate dai propri dipendenti.
- Aumento delle sanzioni per chi usa onorificenze senza autorizzazione (in precedenza fino ad un massimo di 2,5 milioni di lire), mentre ora si arriverebbe tra i 3000 e i 9000 Euro.
- Nuova (enigmatica) definizione degli ordini non nazionali che sarebbero ora considerati “quelli puramente onorifici conferiti da autorità estranee alla Repubblica, ma che sono legittimati da altri ordinamenti statali, dall’UE o dall’ordinamento internazionale”. Mentre sparisce il concetto delle “onorificenze e distinzioni cavalleresche conferite da stati esteri”, che rappresentava forse l’unica vera certezza della vecchia legge 178/51...
- Il MAE dovrebbe inoltre istituire un “Registro pubblico degli ordini non nazionali” ammessi all’uso, la cui approvazione e successive modifiche dovrebbe però essere disposta con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il MAE stesso, e poi sottoposto al vaglio anche della Corte dei Conti (!). E qui immagino la contentezza del Cerimoniale Diplomatico che dopo oltre trent’anni di studi, consultazioni e interpretazioni varie, era finalmente riuscito con i suoi già scarsi mezzi a definire un orientamento ed una disciplina generale in materia, e che qualora approvassero questa legge dovrebbe invece ricominciare tutto da capo per creare un registro di tutte le onorificenze autorizzabili (presumo quindi dei sistemi premiali di tutto il mondo), sulla base di fumose quanto indefinite regole e indicazioni...
- Dopo di che si passa alla completa liberalizzazione nell’istituzione di onorificenze regionali, provinciali e comunali – conferite dai rispettivi presidenti, capi amministrazione e sindaci (in barba ai dettami della Costituzione che vorrebbe a ciò abilitato solo il Presidente della Repubblica) – e la cui unica limitazione sembra essere quella che non possano essere conferite ai membri dei rispettivi governi, giunte e consigli durante il loro mandato. Per i militari poi, si applicherebbero anche in questo caso le disposizioni del 1 comma, ossia per indossare onorificenze di enti locali dovrebbero essere addirittura autorizzati dal Presidente della Repubblica su proposta del Mindifesa e di concerto con il MAE (!!!).
Nel nuovo articolo 7 però, nulla verrebbe più precisato per quanto riguarda l’OESSG, gli Ordini della S. Sede e lo SMOM, per i quali nella vecchia legge – perlomeno - veniva fornita qualche indicazione sulla non innovazione rispetto al precedente regime legislativo...
L’articolo 8 invece, quello relativo all’illegittimita del conferimento di onorificenze da parte di enti, associazioni e privati, e delle sanzioni previste per coloro che fanno uso delle suddette onorificenze, rimarrebbe apparentemente invariato (per fortuna aggiungerei)...
Altre modifiche invece verrebbero proposte per l’articolo 9, ed in particolare:
- la totale avocazione allo stato degli ordini equestri dei cessati stati preunitari, dei quali il Presidente della Repubblica diventerebbe il Gran Maestro (!).
- Lo stesso Presidente dovrebbe emanare per decreto dei nuovi statuti e le norme di conferimento dei suddetti ordini, udito il Consiglio di Stato e con il visto e registrazione della Corte dei Conti. Alla faccia della semplificazione amministrativa e del risparmio di spese!! per realizzare una tale mole di provvedimenti e regolamenti, che coinvolgerebbero almeno tre Amministrazioni statali, prevedo tempi biblici e costi piuttosto elevati (se non altro per il fatto di tenere impegnato il CdS a valutare la revisione di statuti relativi ad almeno una dozzina di ordini cavallereschi preunitari).
- Ennesima parziale precisazione per gli ordini sabaudi dell’Annunziata e del S. Marizio e Lazzaro, che ora cesserebbero di appartenere allo stato italiano a partire dalla proclamazione della Repubblica, ed i cui successivi conferimenti da parte degli eredi dei Savoia sarebbero da considerare semplicemente privati e a scopi religioso-caritativi (prima almeno o erano cessati o erano sopppressi e basta).
- Tutti gli altri ordini istituiti tra il 17.3.1871 e il 2.6.1946, non espressamente confermati o riordinati dalla Repubblica, sarebbero avocati allo Stato e soppressi, anche se sarebbe consentito l’uso dei conferimenti avvenuti prima del 2.6.46 (ma che vuol dire?)...
Per quanto infine riguarda la soppressione della Consulta Araldica ed il passaggio delle residue funzioni alla Presdinza del Consiglio, fa riflettere l’ipotetica istituzione di un “Ufficio Araldico di Stato” che – contrariamente a quanto mi risulta sia finora avvenuto – potrà rilasciare e tutelare degli stemmi araldici alle persone fisiche (quali segni distintivi e patrimonio personale e familiare). Che fine ha fatto la XIV disposizione della Costituzione, ma non erano stati aboliti i titoli nobiliari ? con questa legge sarebbe lo Stato repubblicano a rilasciare e tutelare stemmi araldici e quindi precisi riferimenti e collegamenti allo stato nobiliare delle persone....
Il bello è che nell'insieme delle disposizioni e dei cavilli contenuti nel progetto di legge, nulla viene assolutamente riferito circa gli ordini illegittimi o fasulli, facendo chiaramente trasparire che la maggiore preoccupazione dei proponenti è unicamente riferita sempre e solo agli ordini preunitari...
Spero sinceramente anch’io che, con questa particolare formulazione, il disegno in oggetto non venga veramente mai più riproposto...
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