e poi giusto per dare una ripassata all'Ordinamento Italiano
Legge 3 marzo 1951, n. 178
Articolo 7
I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli Affari Esteri. I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa sino a lire 2.500.000. L'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme continua ad essere regolato dalle disposizioni vigenti. Nulla è parimenti innovato alle norme in vigore per l'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta.
Articolo 8
Salvo quanto è disposto dall'art. 7, è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. I trasgressori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 1.250.000 a lire 2.500.000. Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, di onorificenze, decorazioni o distinzioni di cui al precedente comma, anche se conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 1.750.000.La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del Codice penale. Le disposizioni del secondo e terzo comma si applicano anche quando il conferimento delle onorificenze, decorazioni o distinzioni sia avvenuto all'estero.
Quello di cui tu parli rientra perfettamente nelle previsioni normative di questi due articoli della Legge Italiana....
.... diventa assolutamente inutile proferir parole
TDF ha scritto:relative all'Ordine e, se esistono, le insegne relative alle onoreficenze concesse da quessl'Ordine