Natura giuridica ed evoluzione dell'OT nel tempo

Per discutere sugli ordini cavallereschi e le onorificenze/ Discussions on orders of chivalry and honours

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Re: Natura giuridica ed evoluzione dell'OT nel tempo

Messaggioda cassinelli » sabato 20 agosto 2011, 14:09

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Re: Natura giuridica ed evoluzione dell'OT nel tempo

Messaggioda cassinelli » sabato 20 agosto 2011, 14:09

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Re: Natura giuridica ed evoluzione dell'OT nel tempo

Messaggioda cassinelli » sabato 20 agosto 2011, 14:16

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Note personali:
a) purtroppo non mi ricordo dove e quando ho "scaricato" questa versione dell'articolo, se è definitiva e se ricalca quanto pubblicato su "Nobilità": certamente la mia versione è ben posteriore al 2006... quindi suppongo ne sia la versione "elettronica";
b) l'articolo non è firmato... mi sono permesso di supporre, vista la perfetta sovrapponibilità del titolo, che l'autore sia lo stesso... in caso contrario, mi scuso anticipatamente e provvederò alla sua rimozione immediata dal forum;
c) non sono sicuro se si possono pubblicare interi articoli... sono però certo che i Moderatori sapranno come comportarsi.

Grazie e buona lettura... per parte mia, entro in un campo che non conosco, non essendo un giurista... e attendo che persone più esperte mi illuminino sull'argomento.
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Re: Natura giuridica ed evoluzione dell'OT nel tempo

Messaggioda AIKIDO77 » sabato 20 agosto 2011, 15:12

Gentile Cassinelli, innanzitutto grazie per il prezioso contributo, questo articolo pone la questione sotto altro aspetto. Dal canto mio - premetto di non aver mai letto questo articolo- sono in linea con la tesi sostenuta nello scritto, in particolare modo con quanto sostenuto al punto6- quesito più volte esposto nei mie interventi-, ovvero l'assenza di alcuna logica a voler mantenere- nonostante la riforma del 29 che avrebbe potuto liberamente eliminare tale figura, come è di fatto avvenuto per i cavalieri mariani qualche decennio dopo con la riforma dello statuto- la figura dei "Cavalieri d'Onore" in un Ordine che di Cavalleresco non avrebbe più nulla se non le origini e le tradizioni, queste, comunque insufficienti a legittimare dal punto di vista giuridico tale posizione.
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Re: Natura giuridica ed evoluzione dell'OT nel tempo

Messaggioda nicolad72 » domenica 21 agosto 2011, 10:18

Nel diritto la forma è sostanza... e se la forma non promana dalla volontà diretta e sovrana del pontefice... sulla FH la risposta è sempre picche... ma noto che ancora nessuno trova argomentazioni che contraddicano la mia tesi... e si cerca altrove argomenti a suffragio di altro...

Ma qualunque argomento è destinato ad infrangersi contro il dato formale, prima va risolto questo punto... poi si può discutere del resto.

Ma facendo la scimmietta che non vede non sente e non parla... la vedo dura...
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Re: Natura giuridica ed evoluzione dell'OT nel tempo

Messaggioda cassinelli » domenica 21 agosto 2011, 12:29

Il fatto che gli Statuti siano preceduti dalla frase "Decreto di S.S. Papa Paolo VI del 22 settembre 1965" non significa che la forma degli stessi promana dalla volontà diretta e sovrana del Pontefice?

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Re: Natura giuridica ed evoluzione dell'OT nel tempo

Messaggioda nicolad72 » domenica 21 agosto 2011, 14:15

Purtroppo no Alessio, soprattutto per quanto afferisce la FH.
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Re: Natura giuridica ed evoluzione dell'OT nel tempo

Messaggioda cassinelli » domenica 21 agosto 2011, 14:31

Gli Statuti dovrebbero essere preceduti da un'espressione come questa?

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Re: Natura giuridica ed evoluzione dell'OT nel tempo

Messaggioda cassinelli » domenica 21 agosto 2011, 15:03

Su http://www.deutscherorden.de/content/site/dasfamiliareninstitut/article/k42.html (Baliato di Germania dei Familiari) è scritto:

Um für das auf ordensrechtlicher Grundlage geschaffene Familiareninstitut eine sichere Rechtsgrundlage zu erhalten und so den Deutschen Orden gegen Bestrebungen zu schützen, das Statut für die Familiaren ändern oder verwässern zu wollen, strebte der Deutsche Orden nach einer päpstlichen Approbation des Familiareninstituts. Diese wurde am 22. September 1965 von Papst Paul VI. erteilt. Durch die päpstliche Approbation wurde das Familiareninstitut ein Institut päpstlichen Rechts.

che - tradotto in modo approssimativo - dovrebbe significare (chiedo supporto a chi conosce il tedesco meglio di me...):

Al fine di dare all'Istituto dei Familiari una base giuridica certa e quindi per proteggere l'Ordine Teutonico contro eventuali tentativi di cercare di cambiare lo statuto dei familiari, l'Ordine Teutonico ha richiesto l'approvazione pontificia dell'Istituto dei Familiari. Questa è stata concessa il 22 settembre 1965 da Papa Paolo VI. Con l'approvazione papale, l'Istituto dei Familiari è divenuto un Istituto di diritto pontificio.

Si parla di "approvazione papale"... lo statuto è stato presentato al Pontefice, che lo ha approvato tramite un apposito decreto.
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Re: Natura giuridica ed evoluzione dell'OT nel tempo

Messaggioda AIKIDO77 » domenica 21 agosto 2011, 15:24

cassinelli ha scritto:

Si parla di "approvazione papale"... lo statuto è stato presentato al Pontefice, che lo ha approvato tramite un apposito decreto.



E fino a prova contraria lo statuto- approvato dal Santo Padre- contempla la figura dei "Cavalieri d'Onore", e quindi anch'essa approvata in quanto parte integrante dello statuto. Ad substantiam il Santo Padre ha preso atto della presenza di una classe di cavalieri all'interno dell'OT, ed approvando gli statuti ha anche approvato tale dignità cavalleresca. Non sempre la forma ha una linea di confine demarcata- ecco perché in questo delicato argomento farei ricorso più ad una mente critica che alla circoscritta formalità.
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Re: Natura giuridica ed evoluzione dell'OT nel tempo

Messaggioda Cronista di Livonia » lunedì 22 agosto 2011, 4:22

Il fatto che non abbia risposto durante il weekend non significa che nessuno abbia elementi in contrario, anzi. Avevo gia' parlato di "documentazione incompleta" e mancanza di un preambolo, ma forse questo mio commento e' passato inosservato, capita, poco male in quanto vedo che comunque Alessio ha provveduto a fornire almeno parte di quanto sopra.
Al di la' di cio', farei osservare che cercare di far passare la Congregazione dei religiosi come l'equivalente del comune di Fratta di sotto mi sembra un po' una forzatura. Per il resto:

1. Un decreto di Sua Santita' e' un decreto si Sua Santita' e non del Capo della Congregazione, quindi la FH c'e' gia' eccome, in quanto il portatore della stessa firma e approva qualcosa.
2. L'Aldrighetti e' uno studioso di vaglia, ma anche il Bascape' e le loro posizioni differiscono.
3. La traduzione di Alessio dal tedesco e' fondamentalmente corretta.

Cordialmente,

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Re: Natura giuridica ed evoluzione dell'OT nel tempo

Messaggioda nicolad72 » lunedì 22 agosto 2011, 10:34

La Congregazione dei religiosi non è il comune di Fratta, né maggiore né minore... è una congregazione della Santa Sede che ha un ruolo importante in materia di gestione degli Ordini religiosi, ma è l'organo non competente in materia di FH. Per essere "Istituto di diritto Pontificio" è necessaria l'approvazione del pontefice, che viene resa in udienza concessa al Prefetto della congregazione competente per i religiosi, ma per quanto afferisce all'esercizio della FH l'ufficio competente è la Segreteria di Stato - Prima Sezione "degli affari generali" alla quale compete esaminare quegli affari che occorra trattare al di fuori della competenza ordinaria dei dicasteri della Curia romana e degli altri organismi della Sede apostolica (Pastror Bonus, Articolo 41). Dubito che il Pretetto dei Religiosi proponga al Pontefice l'approvazione di una provvista ecclesiastica (per cui sono competenti o il prefetto dei Vescovi o quello di Propaganda Fide... allo stesso modo dubito che il prefetto dei Religiosi proponga al santo padre l'approvazione di un atto espressione di FH per cui è competente il Segretario di Stato previo l'Assessore agli Affari Generali preposto alla Prima Sezione della Segreteria di Stato di S.S.

Così come è di esclusiva competenza del pontefice (per il tramite della sua segreteria di stato) la costituzione di un atto espressione della FH pontificia allo stesso modo medesima è la competenza per le sue successive modificazioni.

Lo statuto ad oggi vigente dei familiari è quello sottoscritto dal Segretario della Congregazione dei Religiosi, congregazione che il cui compito è quello di promuovere e di regolare la pratica dei consigli evangelici, come viene esercitata nelle forme approvate di vita consacrata, ed insieme l'attività delle società di vita apostolica in tutta la Chiesa latina (Pastor Bonus, Articolo 105), pertanto in forza di questi suoi compiti, erige gli istituti religiosi e secolari, nonché le società di vita apostolica, li approva oppure esprime il suo giudizio circa l'opportunità della loro erezione da parte del Vescovo diocesano (Pastor Bonus, Articolo 106. La sua competenza si estende anche ai terzi ordini, nonché alle associazioni dei fedeli, che vengono erette con l'intento che, dopo la necessaria preparazione, possano divenire un giorno istituti di vita consacrata o società di vita apostolica (Pastori Bonus, Articolo 111).

Come si evince poiché la questioni afferenti quella perculiare espressione del diritto di sovranità che è la FH non è di competenza diretta della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e per le Società di Vita Apostolica, ma oggetto della riserva di cu all'art. 41 della Costituzione Apostolica Pastor Bonus, e quindi della Prima Sezione della Segreteria di Stato.
Quindi la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e per le Società di Vita Apostolica non può trattare questioni afferenti alla FH.
La questione (ammesso e non concesso che l'atto sia espressione di FH) - trattandosi di materia per la quale sono competenti due differenti dicasteri della Curia Romana - in forza dell'art. 21 della Cost. Ap. Pastor Bonus avrebbe dovuto essere trattata congiuntamente da tutti e due i dicasteri, cosa che allo stato non sembra essere accaduta, visto che dalla lettura degli atti emerge che la questione sia stata trattata dalla sola Congregazione per i Religiosi.

Così come competente ad emettere l'atto espressione di FH è il Pontefice (pervia approvazione resa al capo del/dei discastero/i competente/i), parimenti competente per la sua modifica è lo stesso Pontefice.
Gli statuti attualmente in vigore sono stati approvati da S.E. R.ma Mons. V. Fagiolo (all'epoca) Segreatrio della Congregazione. Se gli statuti fossero espressione della F.H. Pontificia la loro modifica è necessariamente riservata al Pontefice, cosa che risulta quindi interdetta al Segreatario di Congregazione. Quindi sia statuti modificati sia quelli attualmente in vigore e approvati dal Segretario della Congregazione, non sono espressione di una prerogativa propria del Pontefice.
Alla regola generale dell'approvazione pontificia vi è una eccezione. Il Santo Padre può (Art. 18 della Cost. Ap. Pastor Bonus) attribuire speciali facolta al capo dicastero conferendogli al possibilità di approvare decisioni a lui risevate. Ma il capo dicastero della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e per le Società di Vita Apostolica è il Prefetto non il Segretario, quindi tale speciale facoltà non è stata attribuita visto che gli statuti sono stati sottoscritti da quest'ultimo e non dal Cardinale Prefetto per gli Istituti di Vita Consacrata e per le Società di Vita Apostolica.

Quindi gli statuti che istituiscono l'Associazione Pubblica di Fedeli dei Familiari dell'Ordine Teutonico di Santa Maria di Gerusalemme, non sono e non possono essere espressione della FH Pontificia.

Da ciò consegue che il titolo di Cavalieri d'Onore non è e non può un titolo cavalleresco (nè proprio nè onorifico), a maggior ragione non godono di tale status imembri di questa prestigiosa associazione, i Familiari o Mariani.

Ad ulteriore suffragio di questa tesi adduco le note dichiarazioni della Santa Sede, con le quali si rende noto che questa riconosce e tutela esclusivamente come ordini cavallereschi, oltre ai propri di diretta collazione, lo SMOM e l'OESSG, e non vi è menzione alcuna all'Ordine Teutonico (mero Ordine Clericale di tipo Canonicale) nè all'associazione pubblica di fedeli (anche l'OESSG ha questa forma giuridica) dei Familiari.
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Re: Natura giuridica ed evoluzione dell'OT nel tempo

Messaggioda Elmar Lang » lunedì 22 agosto 2011, 10:52

Magari, lasciando trascorrere qualche giorno di meritatissimo riposo al ritorno dalla trasferta spagnola, qualcuno di noi che avesse entrature nei SS. PP. Apostolici, potrebbe scrivere un biglietto a S.S. chiedendogli di dirimere questa controversia...

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Non fidatevi mai delle statistiche, se non siete stati voi a falsificarle. (P. Kalpholz)
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Re: Natura giuridica ed evoluzione dell'OT nel tempo

Messaggioda cassinelli » lunedì 22 agosto 2011, 12:11

nicolad72 ha scritto: ...Gli statuti attualmente in vigore sono stati approvati da S.E. R.ma Mons. V. Fagiolo (all'epoca) Segreatrio della Congregazione. Se gli statuti fossero espressione della F.H. Pontificia la loro modifica è necessariamente riservata al Pontefice, cosa che risulta quindi interdetta al Segreatario di Congregazione. Quindi sia statuti modificati sia quelli attualmente in vigore e approvati dal Segretario della Congregazione, non sono espressione di una prerogativa propria del Pontefice.
Alla regola generale dell'approvazione pontificia vi è una eccezione. Il Santo Padre può (Art. 18 della Cost. Ap. Pastor Bonus) attribuire speciali facolta al capo dicastero conferendogli al possibilità di approvare decisioni a lui risevate. Ma il capo dicastero della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e per le Società di Vita Apostolica è il Prefetto non il Segretario, quindi tale speciale facoltà non è stata attribuita visto che gli statuti sono stati sottoscritti da quest'ultimo e non dal Cardinale Prefetto per gli Istituti di Vita Consacrata e per le Società di Vita Apostolica.


Costituzione Apostolica "Pastor Bonus", articolo 18:

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Evidenzio il passaggio "... ad eccezione di quelle per le quali sono state attribuite ai Capi dei Dicasteri speciali facoltà ..."

S.E. R.ma Mons. V. Fagiolo era, all'epoca, Segretario della Congregazione e quindi - proprio in virtu della "Pastor Bonus" - non avrebbe potuto approvare alcunché.
Gli Statuti modificati sono stati senz'altro approvati dal Prefetto, Capo del Dicastero, all'epoca S. Em.za R.ma Cardinale Jean Jérôme Hamer, O.P.

Negarlo significherebbe insinuare che la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e per le Società di Vita Apostolica non ha seguito il corretto modo di procedere.

Ne consegue che gli Statuti che istituiscono l'Associazione Pubblica di Fedeli dei Familiari dell'Ordine Teutonico di Santa Maria di Gerusalemme, sono espressione della FH Pontificia.

Per analogia, si può inoltre citare quanto svolto dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e per le Società di Vita Apostolica nei confronti del SMOM, in particolare per l'approvazione della sua Carta Costituzionale, riformata nell'aprile del 1997.

Le Carte Costituzionali 1956 e 1961 erano, infatti, state approvate: la prima "ad experimentum" dal Sommo Pontefice Pio XII con il Breve Apostolico Praecipuam curam del 21 novembre 1956; la seconda dal Sommo Pontefice Giovanni XXIII con il Breve Apostolico Exigit Apostolicum officium del 24 giugno 1961.

Dopo l'entrata in vigore della "Pastor Bonus", questa prerogativa è stata esercitata - proprio in conformità con l'articolo 18 - dal Capo della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e per le Società di Vita Apostolica, esattamente come è avvenuto per l'Ordine Teutonico per gli Statuti dei Familiari nel 1986.

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Quanto effettuato per il SMOM è stato protocollato al numero M. 133-1/97; quanto effettuato per l'OT è stato protocollato al numero T. 71-1/86.

Basta richiedere alla Congregazione copia del documento.

Non ritenere valido quanto fatto per l'OT significherebbe, per analogia, giudicare non valido quanto svolto undici anni dopo per il SMOM... con tutte le conseguenze del caso.
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Re: Natura giuridica ed evoluzione dell'OT nel tempo

Messaggioda nicolad72 » lunedì 22 agosto 2011, 13:06

cassinelli ha scritto:S.E. R.ma Mons. V. Fagiolo era, all'epoca, Segretario della Congregazione e quindi - proprio in virtu della "Pastor Bonus" - non avrebbe potuto approvare alcunché.


e questo l'ho scritto anche io e gli statuti (dei familiari) da te indicati in questo forum sono sottoscritti dall'allora arcivescovo Fagiolo segreatrio della Congregazione.

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cassinelli ha scritto:Gli Statuti modificati sono stati senz'altro approvati dal Prefetto, Capo del Dicastero, all'epoca S. Em.za R.ma Cardinale Jean Jérôme Hamer, O.P.

Negarlo significherebbe insinuare che la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e per le Società di Vita Apostolica non ha seguito il corretto modo di procedere.


Dov'è la firma del Card. Hamer? Se avesse approvato gli statuti per speciale concessione li avrebbe dovuto firmare lui stesso dando menzione della speciale facoltà.

L'atto che tu indichi relativamente allo SMOM è sottoscritto dal Cardinale Prefetto, quello relativo ai Familiari OT è sottoscritto dall'Arcivescovo Segretario...

la tua deduzione (il senz'altro denuncia che per te non può essere altrimenti e quindi è una deduzione) viene smentita dalla sottoscrizione riportata... allo stato abbiamo la prova che il Car. Hamer non ha sottoscritto gli statuti (attualmente in vigore).

Poi lo SMOM essendo sovrano ha FH propria, non ha bisogno di quella Pontificia... e la lettera esprime il nulla osta alle modifiche apportate alla costituzione e agli statuti, non sono un atto di approvazione... ma un mero atto ricognitivo, che non hanno alcuna efficacia costitutiva o confermativa della costituzione o del codice melitense.
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