RE DI SPAGNA E COSTANTINIANO

Per discutere sugli ordini cavallereschi e le onorificenze/ Discussions on orders of chivalry and honours

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Messaggioda equites » sabato 27 ottobre 2007, 14:40

Gentile Cassinelli (credo di poterla chiamare anche confratello),

immagino che siano illustrazioni tratte dal libro di Gallo ma che, come ogni scrittura pubblica o privata, possono benissimo essere non dico illegali, ma certamente illegittime, stando allo studio di diritto canonico del Marini Dettina che, a mio modestissimo parere, dovrebbe informare la vita di un ordine cavalleresco cattolico, anche se dinastico.

Non mi pare quindi che sia stato fatto molto "ordine" 8)
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Messaggioda Mic » sabato 27 ottobre 2007, 14:46

Pregiato Alessio,
purtroppo scrivere - anche di proprio pugno - un testamento non è sempre un atto che ha validità giuridica ed efficacia verso terzi.
Anche i testamenti olografi seguono e debbono seguire delle regole imprescindibili sotto pena di nullità.

Un testamento è valido quando tutti gli elementi di garanzia che lo compongono sono rispettati e vengono esplicati in ossequio alla legge cui sono sottoposti. Sia essa quella Francese o Italiana o del Regno nostro amatissimo delle due Sicilie.

Ella sa che chi scrive è fiero appartenente al ramo napoletano dell'Ordine.

La questione è ben più complessa e meno chiara di quel che immaginavo solo poco tempo addietro.

Ripeto: attendo di leggere la pubblicazione di Ettore Gallo e poi predisporrò un parere pro veritate le cui conclusioni sottoporrò agli amici di questo forum.

Cordialmente
Michele
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Messaggioda cassinelli » sabato 27 ottobre 2007, 14:55

Cari Confratelli,

- prima premessa: non sono un giurista.

- seconda premessa: non esistono due rami, ma un solo Ordine dolorosamente scisso.

S.E. Ettore Gallo, una delle più insigni figure della giurisprudenza italiana, Presidente delle Corte Costituzionale, a pagina 63 del suo saggio scrive:

"... già l'art.702 del codice delle Leggi civili del Regno delle Due Sicilie sanciva: "l'erede che rinunzia è considerato come se non fosse stato mai erede", e il successivo art. 704 recitava: "non si succede giammai rappresentando un erede che ha rinunziato". E tali norme trovavano pieno riscontro nella dottrina francese dell'epoca ed in quella italiana oltreché nel diritto dinastico del Regno, codificato nella Costituzione di Ferdinando II".

Con questo, desidererei chiudere questa dolorosa nota.

Grazie.
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Messaggioda cassinelli » sabato 27 ottobre 2007, 15:06

Forse sono stato un po' eccessivo e mi scuso ancora.

Grazie.
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Messaggioda equites » sabato 27 ottobre 2007, 15:13

cassinelli ha scritto:Cari Confratelli,

- prima premessa: non sono un giurista.

- seconda premessa: non esistono due rami, ma un solo Ordine dolorosamente scisso.

S.E. Ettore Gallo, una delle più insigni figure della giurisprudenza italiana, Presidente delle Corte Costituzionale, a pagina 63 del suo saggio scrive:

"... già l'art.702 del codice delle Leggi civili del Regno delle Due Sicilie sanciva: "l'erede che rinunzia è considerato come se non fosse stato mai erede", e il successivo art. 704 recitava: "non si succede giammai rappresentando un erede che ha rinunziato". E tali norme trovavano pieno riscontro nella dottrina francese dell'epoca ed in quella italiana oltreché nel diritto dinastico del Regno, codificato nella Costituzione di Ferdinando II".

Con questo, desidererei chiudere questa dolorosa nota.

Grazie.


Mi scusi caro Confratello, e mi perdoni se insisto.

Ettore Gallo è stato si un giurista, la cui finezza non discuto perchè non sono competente per farlo, ma non è il diritto costituzionale che determina la vita di un Ordine Cavalleresco Cattolico (poco importa che sia italiano o borbonico piuttosto che, e perchè no? farnesiano o bizantino) bensì quello canonico. Da qui la sostanziale inutilità ed invalidità, secondo l'avvocato rotale Alfonso Marini Dettina (ed anche secondo il Prof. Mons Brian Edwin Ferme, Decano della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Lateranense che ha curato la prefazione del libro edito per i tipi della Libreria Editrice Vaticana), del testamento citato.

Personalmente, contrariamente a quanto da lei scritto, io la nota non intendo affatto chiuderla, bensì vorrei che rimanesse aperta per accogliere i contributi di tutti i forumisti, ovviamente senza spirito di polemica.
Perchè, l'ho scritto e lo ripeto, secondo me è più importante comportarsi da cavlieri costantiniani che attribuire magisteri a destra o a manca.
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Messaggioda Mario Volpe » sabato 27 ottobre 2007, 16:01

Mic ha scritto:Ho terminato la lettura del libro del Collega Dettina e sono costernato.
Attendo di leggere la pubblicazione di Ettore Gallo.
Dopodichè preparerò un parere di sintesi che sottoporrò alle "autorità".
In ultimo utilizzerò i miei buoni uffici per presentare un ddl di modifica e aggiornamento della L.178/51, in modo da mettere ordine agli Ordini.
Dal 1951 sono cambiate moltissime cose, non ultima l'avvenuta disputa del legittimo esercizio del Gran Magistero Costantiniano.
Nel 1951 non esisteva ancora alcuna disputa e quindi in Italia esiste l'equivoco abbastanza salomonico di autorizzare entrambi gli Ordini.


Un'unica precisazione caro Mic, la "decisione salomonica" della Repubblica Italiana di autorizzare l'uso delle onorificenze di entrambi i rami dell'Ordine non risale al 1951, ma solo al maggio del 2005.
Nell'arco dei cinquant'anni precedenti, con lunghi periodi sospensione e diverse pause di riflessione, in Italia era stato autorizzato l'uso delle onorificenze del solo ramo napoletano, e ciò sulla base del famoso parere del Consiglio di Stato del 1981 (ricordo che il MAE autorizza il fregio anche delle onorificenze di un "terzo" Costantiniano, quello "Imperiale Angelico" di Parma).
La decisione di "allargare" le autorizzazioni ad entrambi i rami dello SMOCSG fu sostanzialmente determinata dalle numerose sollecitazioni della controparte spagnola dell'Ordine, ivi inclusi alcuni chiari "segnali" pervenuti al MAE per "vie diplomatiche" da parte della Casa Reale spagnola.
La motivazione sostenuta dal Cerimoniale Diplomatico per dare avvio alle prime autorizzazioni a fregiarsi rilasciate in assoluto nel nostro Paese delle onorificenze del ramo spagnolo, fu sostanzialmente che la controversia in seno al legittimo Gran Magistero dell'Ordine "è estranea alla Repubblica" (e francamente non mi sento di dissentire).
Credo che al di là delle diverse interpretazioni e di quanti e quali libri si possano leggere sulla questione, una soluzione del problema possa essere individuata solo se i due titolari del Gran Magistero riescono a trovare un compromesso tra loro, e uno dei due accetterà di rinunciare a qualcosa...
Per mera informazione statistica, segnalo che la media delle autorizzazioni emesse dal Cerimoniale Diplomatico nel periodo 1995 / 2005 (con alcune brevi sospensioni) per il ramo napolatano, è stata di circa cinquanta l'anno.
Dal maggio 2005 ad oggi per il solo ramo spagnolo sono state invece emesse oltre 250 autorizzazioni a fregiarsi (ma ovviamente c'erano stati in precedenza decenni di divieti ed alcune di queste richieste si riferivano a conferimenti di vecchia data a suo tempo respinti).
Di proposte e disegni di legge per modificare il regime autorizzativo della legge 178/51, ce no sono state nel corso degli ultimi anni già diverse. Alcune ne proponevano la totale abolizione (liberalizzando in pratica nel nostro Paese l'uso di qualunque onorificenza), altre - più provocatorie - proponevano al contrario il divieto totale di utilizzare onorificenze non italiane... Ma finora nessuna di queste è poi riuscita a passare...
Attendo quindi con interesse la proposta che intende predisporre caro Mic, ma dubito molto che qualunque soluzione ne potrà derivare, possa riuscire ad accontentare indistintamente tutto il "popolo dei cavalieri" italiano e mettere definitivamente "ordine agli ordini" nel nostro Paese.
Temo che ci sarà sempre una parte che manifesterà il proprio malcontento per qualcosa...

Cordialmente,

Mario Volpe
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Messaggioda Alessio Bruno Bedini » sabato 27 ottobre 2007, 16:50

Riprendo anche un altro topic : http://www.iagiforum.info/viewtopic.php?t=1989

Riporto un mio intervento dello scorso anno:

Alessio Bruno Bedini ha scritto:Proprio su l'ultimo numero di NOBILTA' è presente un articolo davvero interessante di Enzo Capasso Torre: "Genealogia e leggi successorie dei Borbone due Sicilie"

In tale articolo si sottolinea come la prammatica del 6 ottobre 1759 consente a tutti i principe delle varie famiglie Borbone la successione, in caso di necessità e rispettando la linea genealogica, a qualunque trono i Borbone già occupino o gli sia dato da occupare.

Questo a tre condizioni: il trono sia uno per ciascun principe, si tratti di un trono esistente ed immediatamente occupabile.

Mi sembra abbastanza saggio! E a quanto pare la rinuncia valeva solo per se stessi e non per i propri discendenti!


Alla luce di questa prammatica, e mi sembra la cosa nessuno l'abbia ancora detta, Carlo di Borbone nel 1900 a Cannes non poteva compiere la rinuncia al trono delle Due Sicilie per andare sul trono di Spagna dato che il trono di spagna non era disponibile immediatamente! :roll:

Avrebbe potuto e dovuto fare la rinuncia solo al momento in cui fosse diventato re di Spagna
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Messaggioda Mic » sabato 27 ottobre 2007, 17:55

Ringrazio il puntualissimo dott.Volpe per la precisazione che ha voluto dare. In realtà la conoscevo ma avevo dimenticato di meglioevidenziarla nel mio post.
Nonappena il mio disegno di legge sarà pronto (e compatibilmente con i miei impegni spero prima della prossima primavera) "pretenderò" che il dott. Volpe gli dia un'occhiata prima di chiedere al senatore o deputato di turno di portarla all'attenzione delle commissioni all'uopo preposte.


Al pregiatissimo Alessio dico che ciò che afferma è vero (divieto di patto successorio) ma la situazione non è cosi semplice.
Questo è senz'altro uno degli aspetti che richiederanno maggiore attenzione.
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Messaggioda cassinelli » domenica 28 ottobre 2007, 0:01

Cari Signori,

non credete che, aldilà di "codicilli" e "diritti" vari, sia necessario seguire il Codice d'Onore, che ogni Gentiluomo - se sigla un Patto - deve rispettare (e così i suoi Eredi)?

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Messaggioda Antesterione » domenica 28 ottobre 2007, 1:18

Anch'io mi sono posto spesso questi quesiti, come forse molti tra i frequentatori di questo forum e ovviamente tutti gli appartenenti dei rami costantiniani in questione.

La tesi dell'Avv. Alfonso Marini Dettina è nella sua analisi (che assume il peso di un'opera che resterà nella storia), onesta e completa, dal punto di vista giuridico, pur a mio avviso cercando eccessivamente di riconoscere (sebbene riuscendovi brillantemente) una natura canonica "attuale" all'Ordine, che de facto, non è più riconosciuto, perdendo quelle prerogative degli Ordini Cavalleresco-religiosi riconosciuti dalla Santa Sede.

Ritengo che sia fondamentale dunque ricordarsi che, comunque si veda la questione, l'Ordine in alcuno dei suoi rami è più riconosciuto dalla Santa Sede. L'adesione "pubblica" a questi Ordini dinastici ha per la Santa Sede il valore di un'associazione "privata", che ufficialmente, "ignora", non potendo farsi garante degli statuti e dei criteri di condotta seguiti dai membri e dal magistero di detto Ordine.
Il patrimonio spirituale è certamente notevole e in larga parte inalterato, sebbene tale assenza di riconoscimento, rende l'Ordine più un' onorificenza dinastica che un "Ordo" vero e proprio. Questo, lo dico per onestà intellettuale, pur considerando quella Costantiniana, una tradizione importantissima che grazie al suo legame con la famiglia Borbone Due Sicilie, giunge a noi con gran parte del suo patrimonio memoriale ed essenziale inalterato. Dopo aver sottolineato l'assenza di legame "attuale" con la Santa Sede, è giusto sottolineare che più che di dirigenti di associazione, infatti, bisognerebbe parlare di fontes honorum. E' questo che rende i Gran Maestri tutt'altro che figure marginali. Sono loro che trasmettono il patrimonio attuale dell'Ordine, nella classe conferita, all'Insignito. Sono loro che garantiscono l'autenticità di quel Cavalierato, il legame tra le insegne dei primi Cavalieri riconosciuti come "Costantiniani di S. Giorgio" e quelli di oggi.

Fondamentalmente Marini Dettina mi ha illuminato su un aspetto fondamentale della questione.

La questione del Gran Magistero Costantiniano merita una riflessione indipendente da quella della Corona delle Due Sicilie.

Si tratta fondamentalmente di un'eredità riconosciuta e legittimata a suo tempo dal Pontefice (per un Ordine che in assenza di riconoscimento, non dovrebbe più canonicamente esistere, sottolineamolo) , giunto alla famiglia Borbone Due Sicilie a seguito delle alterne vicende che conosciamo.

Tale patrimonio è indipendente dalla Corona, e dovrebbe seguire il principio di primogenitura che ha seguito fin dal principio. Non vi è chiara menzione di tale magistero negli atti che vengono presentati a sostegno delle ragioni franco-napoletane. In assenza di tale menzione, nel mio piccolo, ritengo che sul magistero del Costantiniano non si possano discutere eccessivamente a livello di validità giuridica e spirituale le ragioni a favore del ramo spagnolo dell'Ordine.

Difatti la questione riguardo al Magistero potrebbe risolversi, come ravvisato da Marini Dettina, rifacendosi alle più antiche tradizioni dell'Ordine. Cioè fondamentalmente nei diversi "livelli" di Magistero ricoperti nell'Ordine.


In rozza sintesi:
Uno dei due pretendenti a tale eredità dovrebbe riconoscere l'altro come Gran Maestro "Supremo", pur non perdendo per sè la prerogativa di investire cavalieri.

Altra questione, è quella che oggi, senza trono e regno, può essere considerata, la posizione di "Capo di una Real Casa delle Due Sicilie", che va affrontata dai due pretendenti su un piano differente rispetto al magistero costantiniano (La tesi di Alfonso Marini Dettina e la posizione espressa da Guy Stair Sainty sono convincenti sul piano del diritto, tuttavia un chiarimento diretto, tra i due pretendenti, sarebbe auspicabile in merito all'Atto di Cannes; (speranza e/o utopia...?); così come un atto interno originò il dissidio, solo un secondo atto interno potrebbe risolverlo, non sul piano del diritto, ma essenzialmente morale).

Sottolineo infine quel che mi piacerebbe discutere con voi e che magari troverebbe maggiore spazio in altra discussione. Ritenete che un provvidemento fatto da un Pontefice a favore di un Ordine non più riconosciuto, possa essere preso in considerazione per avvallare "effetti" di tale provvedimento su di un Ordine non più riconosciuto?

La mia risposta è no. Tali effetti, espressi in bolle, documenti, diplomi ecc., cessano con il cessare del riconoscimento da parte dell'autorità che tale concessione espresse a favore dell'entità riconosciuta, che seppur indubbiamente ancora in essere sul piano dell'esistenza e del riconoscimento da parte delle autorità statali e nobiliari, dalla fonte di tali documenti non è più in essere sul piano del riconoscimento, e dunque non più in essere in quanto destinatario di tali effetti altrimenti considerati ancora attivi su di un beneficiario esistente e riconosciuto. In sintesi, le bolle ci sono, il bersaglio non più, in quanto mutato nella sua sostanza da Ordine riconosciuto, ad associazione privata di fedeli e onorificenza patrimonio di un Casato.

Come si può parlare di bolle a sostegno di tesi riguardanti ordini attuali come San Maurizio e Lazzaro, Costantiniano ecc.? Tali Ordini per la Santa Sede non esistono più come tali e le bolle e i documenti in questione ebbero come destinatari gli Ordini riconosciuti come tali, che cessato il riconoscimento, non più esistono in ugual forma dinanzi alla Sede Apostolica, anzi, non più esistono del tutto. In quanto "non li riconosce", appunto.

Ecco perché acquista una sua rilegittimazione anche il ramo Parma dell'Ordine Costantiniano. Ecco perché in un certo qual modo, essendo le ragioni più nel sangue delle fontes honorum che nelle bolle papali, il tutto si discute più a livello "naturale" e limitatamente a livello "documentale".

Questo il mio onesto avviso (forse un po' sui generis ) sulla questione.

Andrea
A l'heure où le mal a si souvent droit de cité parmi les hommes, et jusque dans les plus hautes institutions, le réveil de la vocation chevaleresque est une urgence, à laquelle le ciel n'a jamais tardé à répondre. P. Philippe-Emmanuel RAUSIS o.p.
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Messaggioda Mic » domenica 28 ottobre 2007, 9:06

Antesterione ha scritto:Anch'io mi sono posto spesso questi quesiti, come forse molti tra i frequentatori di questo forum e ovviamente tutti gli appartenenti dei rami costantiniani in questione.

La tesi dell'Avv. Alfonso Marini Dettina è nella sua analisi (che assume il peso di un'opera che resterà nella storia), onesta e completa, dal punto di vista giuridico, pur a mio avviso cercando eccessivamente di riconoscere (sebbene riuscendovi brillantemente) una natura canonica "attuale" all'Ordine, che de facto, non è più riconosciuto, perdendo quelle prerogative degli Ordini Cavalleresco-religiosi riconosciuti dalla Santa Sede.

............

Andrea


Gentilissimo Andrea,
questo, Bolle, Brevi usi e consuetudini alla mano non è corretto.
L'Ordine Costantiniano checchè ne dicano alcuni è assolutamente riconosciuto ai sensi e per gli effetti del diritto canonico dallo S.C.V. esattamente come lo sono OESSG e SMOM.
Ricordo a tutti che una Bolla papali può essere disattesa solo da un medesimo atto di egual valore e peso giuridico.
Non conosco Bolle che disconoscano lo SMOCSG, se ne esistono vi chiedo di portarle alla mia attenzione cosicchè io eviti di cadere in errore.

Grazie.

Cordialmente
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Messaggioda Francesco Lupo » domenica 28 ottobre 2007, 10:14

Buongiorno,

Spero e confido nell'impresa che il buon Mic, ottimo giurista, si accinge a compiere.
Non sarà sicuramente facile arrivare al bandolo dell'intricata matassa legale e non che avviluppa l'Ordine Costantiniano.
Ma è un passo necessario affinchè anche gli statuti siano applicati nella loro interezza, senza interpretazioni alquanto personali, come ho già palesato nel topic dedicato ai Donati Costantiniani e Cavalieri d'Ufficio.

Buon lavoro Mic !
Francesco Lupo
 

Messaggioda cassinelli » domenica 28 ottobre 2007, 10:27

Ecco l'atto ufficiale del Regno di Spagna, con il quale S.A.R. il Principe Carlo di Borbone divenne Membro della Reale Casa e Famiglia di Borbone-Spagna.

Come vedete, viene nominato "Borbon y Borbon" e non "Borbon Dos Sicilias".

Non appartenendo più alla Famiglia di Borbone-Due Sicilie, S.A.R. il Principe Carlo di Borbone perde di conseguenza ogni diritto di primogenitura, e così anche il Gran Magistero dello SMOCSG.

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Messaggioda Mic » domenica 28 ottobre 2007, 10:43

Gentile Alessio,
il Gran Magistero dell'Ordine Costantiniano non è legato alla pretesa titolarità del Regno delle due Sicilie.
Il Gran Magistero è legato alla successione farnesiana.

La vexata quaestio purtroppo non è di cosi semplice risoluzione.
Bastassero un paio di fogli dattiloscritti oggi non saremmo qui a disquisire su chi e perchè.

Cordialmente
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Messaggioda cassinelli » domenica 28 ottobre 2007, 11:19

Rispondo citando quanto mirabilmente scritto sul Sito del SMOCSG:

Un'altra obiezione che qualcuno ha ritenuto di avanzare concerne la circostanza che dalla rinuncia di Cannes sarebbe stata esclusa la rinuncia al magistero Costantiniano.
Ricorriamo sempre all'autorità indiscussa di Ettore Gallo: «A ciò si può rispondere che, come si è visto, l'unione personale del Trono e del Gran Magistero da sempre connotava sul piano giuridico e su quello storico la discendenza della dinastia delle Due Sicilie e ciò a maggior ragione dopo il 1860, allorquando proprio il Magistero Costantiniano era rimasto l'unico esercizio concreto e reale di un potere indipendente svincolato da qualunque territorialità sovrana ed internazionalmente riconosciuto».
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