"Sospensione" onorificenza OMRI

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"Sospensione" onorificenza OMRI

Messaggioda T.G.Cravarezza » giovedì 30 aprile 2015, 12:03

Gazzetta n. ... del ...........
SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
COMUNICATO
Annotazione sul decreto originale di concessione, degli estremi della sentenza comportante la privazione dell'onorificenza dell'Ordine «Al merito della Repubblica Italiana» al sig. ..........
________________________________________
Su disposizione del Cancelliere dell'Ordine, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che - sul decreto di conferimento della onorificenza di Cavaliere dell'Ordine «Al merito della Repubblica Italiana», concessa al Signor ...... con d.P.R. ........, si e' provveduto all'annotazione della sentenza emessa dal Tribunale di .... - Sezione dei Giudici per le indagini preliminari, con sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 e ss. c.p.p., emessa in data ........., divenuta irrevocabile dal ..........., con la quale il predetto insignito e' stato condannato, per il reato di cui all'art. 609-bis, ultimo comma c.p. (violenza sessuale di minore gravita'), alla pena di mesi dieci di reclusione, nonche' alla pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.
Al Signor ...... e' stata, altresi', comminata la pena dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di mesi dieci, che produce, come effetto automatico per volonta' di legge, la sospensione delle onorificenze per il periodo interdetto.
La comunicazione del conferimento onorifico del Signor ........ e' stata a suo tempo pubblicata nel Supplemento ordinario n. ..... alla Gazzetta Ufficiale n. .... del ..............., pag. ..., rigo n. ...., (elenco Cavalieri Nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri).

Questa mi è nuova. Sapevo che l'OMRI potesse essere revocato (solo ai vivi), ma che potesse anche essere sospeso per uno specifico periodo di tempo....????
Mi sono andato a ricercare l'art.11 della 458/1952, ma tratta solo della revoca e dll'annotazione della sentenza, non di "sospensione" dell'onorificenza.

Art. 10
Fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, le onorificenze possono essere revocate solo per indegnità. Il Cancelliere comunica all'interessato la proposta di revoca e gli contesta i fatti su cui essa si fonda, prefiggendogli un termine, non inferiore a giorni venti, per presentare per iscritto le sue difese, da sottoporre alla valutazione del Consiglio dell'Ordine. La comunicazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento nell'abituale residenza dell'interessato, o se questa non sia nota, nel luogo ove fu data partecipazione del decreto di concessione. Decorso il termine assegnato per la presentazione delle difese, il Cancelliere sottopone gli atti al Consiglio dell'Ordine, per il parere prescritto dall'art. 5 della legge.

Art. 11
Nei casi previsti dagli artt. 28 e 29 del Codice penale, il Cancelliere dell'Ordine dispone la annotazione sul decreto originale di concessione, degli estremi della sentenza comportante la privazione dell'onorificenza.


Cioè, per i dieci mesi di sospensione non potrà indossare la rosetta al bavero e dovrà buttare nel cestino i biglietti da visita con scritto "cav." e poi, terminati i dieci mesi, tutto torna come prima?
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Re: "Sospensione" onorificenza OMRI

Messaggioda nicolad72 » giovedì 30 aprile 2015, 14:00

c.p. art. 28. Interdizione dai pubblici uffici.
Capo III
Delle pene accessorie in particolare [c.n. 1082, 1083]
L'interdizione dai pubblici uffici [c.p. 19, n. 1] è perpetua o temporanea [c.p. 29, 37, 79; c.p.p. 662].
L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:
1. del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;
2. di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale [c.p. 357] o d'incaricato di pubblico servizio [c.p. 358];
3. dell'ufficio di tutore [c.c. 346] o di curatore [c.c. 392], anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura [c.c. 350, 355, 393; c.p. 541, 564, 569];
4. dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;
5. degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;
6. di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;
7. della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.
L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze.
Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque [c.p. 79].
La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi [c.p. 98, 512].
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Re: "Sospensione" onorificenza OMRI

Messaggioda T.G.Cravarezza » giovedì 30 aprile 2015, 14:05

Grazie Nicola per aver inserito la legge sull'interdizione dai pubblici uffici (non sapevo riguardasse anche gli onori), ma trovo comunque "curiosa" la sospensione dell'OMRI (o di altre onorificenze) solo per il periodo dell'interdizione (come se fosse possibile fare un controllo a riguardo) e che terminata l'interdizione ritornino gli "onori" di Stato come se nulla fosse.
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Re: "Sospensione" onorificenza OMRI

Messaggioda Elmar Lang » giovedì 30 aprile 2015, 14:56

Notizia interessante: in pratica, durante il periodo di espiazione della condanna definitiva (qualora, mi par di capire vi sia interdizione dai pubblici uffici), un decorato è sospeso dal diritto di indossare insegne e decorazioni.

Probabilmente mi sbaglio, ma leggo: "(...) Al Signor ...... e' stata, altresi', comminata la pena dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici (...) "; ma mi pare che sia il P.M. a comminare la pena, nella sua requisitoria; il Tribunale, nella sua sentenza, infligge, la pena, che può esser diversa da quella richiesta, ovvero comminata.

Scusate il pignolo off-topic...

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Re: "Sospensione" onorificenza OMRI

Messaggioda nicolad72 » giovedì 30 aprile 2015, 21:00

Non funziona esattamente così...
Comunque il PM non commina nulla soprattutto pene... al massimo avanza al Giudice una richiesta di pena!
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Re: "Sospensione" onorificenza OMRI

Messaggioda Elmar Lang » giovedì 30 aprile 2015, 21:56

Vero: la Legge commina una pena, il P.M. fa la sua richiesta di pena ed il Giudice, la infligge.

Chiedo scusa per la confusione. Credo però che in ultima analisi, anche se è generalmente invalso dire che la sentenza di un Tribunale abbia comminato una pena; in un atto ufficiale non si sarebbe dovuti incorrere in quest'imprecisione. Veniale, chè tutti avranno perfettamente capito quanto in quel documento si dispone.

Ri-chiedo scusa per la pignoleria e per la mia inesattezza,

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