Dottrina e posizioni sugli Ordini "non nazionali"

Per discutere sugli ordini cavallereschi e le onorificenze/ Discussions on orders of chivalry and honours

Moderatori: Novelli, Lambertini, Mario Volpe, Tilius, nicolad72

Dottrina e posizioni sugli Ordini "non nazionali"

Messaggioda AIKIDO77 » venerdì 18 giugno 2010, 13:43

Gentili forumisti, mi piacerebbe discutere con Voi - sperando l'argomento susciti interesse- sulle posizioni della dottrina e degli esperti in materia araldica circa gli Ordini non nazionali.

Gli Ordini cavallereschi e la Legge 178/51

(Testo gentilmente concesso dall'autore, Avv. Gherardo Guelfi Camaiani)

1) GLI ORDINI CAVALLERESCHI “NON NAZIONALI”

Mentre il conferimento delle onorificenze nazionali è regolato dalle leggi istitutive dei vari Ordini cavallereschi della Repubblica e per il loro uso non è necessaria alcuna autorizzazione, bastando il fatto del conferimento, il conferimento e l'uso delle onorificenze cavalleresche diverse da quelle nazionali è regolato dalla la legge 3 marzo 1951, n. 178.
Detta legge, oltre ad istituire l'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, all'art. 7 vieta ai cittadini italiani di usare nel territorio nazionale onorificenze o distinzioni cavalleresche conferite da Ordini di Stati esteri o da Ordini “non nazionali”, se non autorizzati con decreto del Ministro degli Esteri e all'art. 8 vieta il conferimento di onorificenze da parte di enti, associazioni o privati, nonchè l'uso, in qualsiasi forma e modalità, di tali onorificenze.

Ai fini dell'applicazione della legge 178 del 1951, occorre dunque stabilire in primo luogo quali siano gli Ordini definibili come Ordini di Stati esteri e quali quelli definibili come “non nazionali”.
Se nessun dubbio sorge intorno alla identificazione degli Ordini appartenenti a Stati esteri come quegli Ordini che sono emanazione diretta della personalità di diritto pubblico di Stati stranieri, nel silenzio della legge, non è viceversa altrettanto agevole definire la categoria degli Ordini “non nazionali”.
Invero, storicamente e giuridicamente, accanto agli Ordini statali di Stati aventi una forma istituzionale diversa da quella monarchica, si pongono innanzitutto gli Ordini creati da Case regnanti che possono essere divisi in Ordini dinastico-statuali e Ordini dinastico-familiari. I primi, detti anche “di corona”, appartengono al patrimonio araldico del Sovrano come Capo dello Stato e sono legati all'effettivo esercizio della sovranità; i secondi, detti anche “di collana”, appartengono al patrimonio araldico del Sovrano come Capo di una determinata famiglia regnante, indipendentemente dall'esercizio della sovranità. In caso di perdita della sovranità senza debellatio (cioè senza la totale o spontanea rinuncia al trono), al Sovrano spodestato è riconosciuta la potestà di poter continuare a conferire le onorificenze degli Ordini dinastico-familiari. Il Sovrano detronizzato, ancorché privo dello ius imperii e dello ius gladii, al di fuori della debellatio, conserva lo ius honorum così come lo ius maiestatis, ossia il diritto di conferire onorificenze appartenenti al patrimonio araldico familiare del suo Casato.
Accanto ad essi vi è l'ulteriore categoria costituita dagli Ordini autonomi o indipendenti, cioè da quegli Ordini che non promanano nè da un’autorità statale, nè dal Capo di una Casa regnante o ex regnante. In tale categoria rientrano gli Ordini Magistrali, che hanno il Gran Magistero non ereditario ma elettivo (come l’Ordine di Malta, l’unico Ordine Sovrano), e gli Ordini a carattere associativo.

Di fronte a tale eterogeneità di fontes honorum è necessario dunque stabilire quali siano le caratteristiche che un Ordine deve possedere affinchè possa essere considerato come “non nazionale” ai fini della legge 178 del 1951.
Per la dottrina più autorevole (PEZZANA: Conferimento di onorificenze da parte dei c.d. Ordini cavallereschi indipendenti, in Riv. Ar., 1962, pp.160-161), ciò che è decisivo per qualificare un Ordine come “non nazionale” è che esso “sia riconosciuto come Ordine Cavalleresco da un ordinamento giuridico diverso da quello dello Stato italiano, e cioè o dall'ordinamento di uno Stato estero o da quello della Chiesa cattolica o dal diritto internazionale”: riguardo agli Ordini familiari, bisognerebbe distinguere tra varie ipotesi: “se l'Ordine appartiene al patrimonio araldico di una famiglia straniera non sovrana (od ex sovrana), esso dovrà essere considerato <non nazionale>, se riconosciuto dalla legislazione dello Stato, del quale il Gran Maestro è cittadino; se l'Ordine appartiene per diritto ereditario ad una famiglia italiana non ex sovrana o ad una famiglia straniera, che si trovi in analoga situazione ed i cui diritti sull'Ordine non siano riconosciuti dal suo Paese, il conferimento delle onorificenze ricadrà sotto le sanzioni di cui all'art. 8; se infine si tratta di un Ordine dinastico di una famiglia ex sovrana (e questa è l'ipotesi che dà luogo a maggiori dubbi) riteniamo che l'Ordine possa considerarsi <non nazionale> solo se all'ex Casa regnante sia riconosciuto dal diritto internazionale e dagli Stati stranieri un particolare status giuridico, una qualche rilevanza alla posizione di famiglia ex regnante ed alle sue pretese di restaurazione”. Tale particolare posizione giuridica è da escludersi per quelle famiglie “le cui pretese dinastiche si riallacciano a situazioni storiche ormai definitivamente superate e le quali, anche dal punto di vista del protocollo, sono trattate in tutti i paesi alla stregua di tutti gli altri privati cittadini”.
Gli Ordini autonomi o indipendenti, cioè quegli Ordini che non promanano da un’autorità statale o da un monarca -- nei quali rientrano anche gli Ordini Magistrali nei quali il gran magistero è elettivo -- sono da ritenersi legittimi solo quando siano Sovrani (l'unico Ordine Sovrano è quello di Malta) o si trovino sotto la protezione della Santa Sede (come il Teutonico ed il S. Sepolcro) o di una Casa reale o di uno Stato repubblicano: qualora tale protezione si concretizzi in un vero e proprio riconoscimento, saranno da ritenersi legittimi anche gli Ordini a carattere associativo che è la forma giuridica più frequente dei c.d. Ordini indipendenti (PEZZANA: Ordini Cavallereschi legittimamente ed ininterrottamente conferiti da Capi di Case già regnanti d’Europa, in Riv.Ar., 1970, p. 261). In altre parole, con riferimento agli Ordini a carattere associativo, “debbono considerarsi <non nazionali> solo quelli che abbiano ottenuto da uno Stato straniero un non equivoco riconoscimento giuridico (s'intende non semplicemente come associazioni private ma come enti con facoltà di concedere onorificenze)” (PEZZANA, Conferimento ... cit., pag.161).
AIKIDO77
 

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