Il fatto che alcuni degli aderenti agli ordini pseudo-neo-templari non siano a conoscenza della scomunica comminata da Clemente V è un ulteriore motivo che escluderebbe comunque l'applicabilità di una scomunica latae sententiae nei loro riguardi.
Il can. 1323 del CIC stabilisce infatti (a differenza di quanto accade per le leggi degli stati) che "Non è passibile di alcuna pena chi, quando violò la legge o il precetto: [...] 2) senza sua colpa ignorava di violare una legge o un precetto; all'ignoranza sono equiparati l'inavvertenza e l'errore". E il can. 1324 che: "L'autore della violazione non è esentato dalla pena stabilita dalla legge o dal precetto, ma la pena deve essere mitigata o sostituita con una penitenza, se il delitto fu commesso: [...] 9) da chi senza colpa ignorava che alla legge o al precetto fosse annessa una pena"
Ora si può disquisire sul fatto che una tale ignoranza sia o meno colpevole, ma vista l'interpretazione generalmente a favore del reo, tenderei a escludere la possibilità di pene latae sententiae.
Il tutto a prescindere dalle motivazioni in tal senso addotte nel mio primo intervento.
