Le immagini sono riprese da P.L. MENICHETTI, Storia di Gubbio dalle origini all'Unità d'Italia, 2 voll., Città di Castello 1987.
L'astuccio e il pastorale sono conservato nel Victoria & Albert Museum di Londra.
Trascrivo un brano relativo all'episcopato dell'Aldobrandini.
FRA’ GIOVANNI (1370-1376)
Venne eletto il 22 aprile 1370 secondo l’Ughelli, il quale esalta la nobiltà e la dottrina di questo vescovo, che appartenne all’illustre famiglia Aldobrandini, e fu creato frate dell’ordine dei Predicatori. Eubel di lui scrive: “Ioannes Bencii Carrucii de Florentia O. P. 1300, op. 22” e di lui pure si occupa lungamente Sbaraglia. Il 6 giugno 1370 Filippo di Ser Pietro Doni vicario del nuovo vescovo, rivede i conti a due canonici, economi del vescovato nella vacanza.
(...)
Siamo nel periodo culminante delle lotte che il vescovato, la canonica, e gli altri monasteri della diocesi dovettero subire, contro gli enfiteuti dei possedimenti dei beni ecclesiastici, che non volevano più riconoscere i patti, coi quali avevano stipulato le concessioni di enfiteusi. In questa ingiusta pretesa erano spalleggiati dal Comune di Gubbio, sebbene venisse loro opposta resistenza in nome dell’autorità pontificia e delle leggi canoniche; ma purtroppo si dovette cedere alla violenza quando gli enfiteuti si abbandonarono alle ruberie, agli incendi, e ad altri eccessi sprezzando le pene ecclesiastiche, come avvenne nel 1376.
Per evitare mali maggiori, molti ecclesiastici, e specialmente molti monasteri, accettarono le nuove disposizioni ordinate in proposito dal Comune.
Erano questa comprese in quattordici articoli, dai quali si mostrava evidente l’impossibilità di ritornare i fondi enfiteutici ai proprietari. Gli enfiteuti potevano liberamente vendere, donare, permutare, dare in dote o per qualsiasi altro titolo, o per testamento, trasferire in altri beni enfiteutici senza approvazione del legittimo padrone, il quale non solo non doveva farvi opposizione, ma entro tre mesi dall’avviso avutone, doveva confermare l’enfiteusi dello stabile al nuovo possessore, il quale però doveva pagargli quattro denari per ogni lira del prezzo dello stabile. Ma se questo per qualche ragione, prima di essere stato alienato, era devoluto al proprietario, l’acquirente per ottenerne la rinnovazione enfiteutica, doveva pagargli cinque denari per ogni lira del prezzo.
Quando poi l’enfiteuta fosse terminato con la morte del possessore dello stabile, questo passava ai figli e agli eredi del defunto, che dovevano pagare quattro denari per ogni lira del suo valore al padrone, che da sua parte entro tre mesi dalla notificazione, era obbligato a confermare l’enfiteusi dello stabile. se alcuno per testamento avesse lasciato beni enfiteutici a persona, a lui non legata da parentela o affinità, il padrone entro tre mesi dalla notificazione era obbligato a confermare l’enfiteusi, ma l’enfiteuta doveva pagare 6 denari per lira sul valore dei medesimi. E ove fosse avvenuto che la riferma di un qualche stabile enfiteutico terminasse in alcuno, del quale era stata fatta memoria nella conferma anteriore, e questi non volesse riconoscere la riferma enfiteutica, il proprietario, facendone egli domanda, doveva rifermare l’enfiteusi e ricevere un denaro per ogni lira del valore dello stabile.
Nel caso di divergenze tra enfiteuta e proprietario sul prezzo degli stabili, dovevano chiamarsi due persone oneste, da eleggersi una par parte; e se neppure questa riuscivano ad accordarsi sulla stima, era invitata una terza persona, e quindi si doveva stare al giudizio della maggioranza.
Questi uomini però, perché si potessero costringere a fare detta stima, dovevano essere soggetti al Comune di Gubbio.
Gli enfiteuti poi, ai quali veniva riformata l’enfiteusi, dovevano pagare al padrone dello stabile il solito annuo canone nel tempo prefisso, nella quantità che doveva restare immutata; e nell’istrumento non si poteva porre alcuna condizione, per la quale lo stabile fosse devoluto in avvenire al legittimo proprietario, neanche se l’enfiteuta non avesse corrisposto il canone dovuto, e in questo caso ai doveva ricorrere al podestà ed agli altri officiali del Comune, che erano obbligati a costringere l’enfiteuta al pagamento del canone.
D’altra parte la volontà del Comune di Gubbio d’impedire che i beni anfiteutici potessero potessero in avvenire essere devoluti al legittimo padrone era così ferma, che si volle che anche una sola delle esposte disposizioni fosse sufficiente, perché al possessore si dovesse riconfermare lo stabile: solamente non si ammetteva valevole il solo titolo di possesso.
Questi patti si trovano in una bolla che Gregorio XII darà in favore del Comune di Gubbio da Gaeta il 27 luglio 1410: ed era naturale che questa radicata riforma delle leggi, che sin verso il 1372 avevano regolato le concessioni anfiteutiche, non poteva non arrecare grave danno al vescovato e ai monasteri della diocesi.
Sappiamo con certezza che il 9 settembre 1376 [in realtà 1375]
il popolo si sollevò, scacciò dalle rocche i ministri ed il presidio del papa, e tentò di appiccare il fuoco al vescovato. Lo stesso vescovo corse grave pericolo della vita, e scampò dal furore popolare, perché Gabriele di Necciolo Gabrielli, monaco avellanita e priore di S. Andrea dell’Isola dei Figli di Manfredi [e successore, nel 1377, dell’Aldrobrandi], riuscì a calmare l’ira del popolo. Nel novembre 1376 è vicario del Capitolo “sede vacante” D. Gioacchino canonico, quindi prima di quell’epoca Frà Giovanni dovette rinunciare il vescovato”.
Notizie estratte da U. PESCI, I Vescovi di Gubbio, Perugia 1919, pp. 87-89.



si arriva in cielo