da Franz Joseph von Trotta » lunedì 21 settembre 2009, 12:48
Caro Fabrizio,
da persona cortese, intelligente quale sei e da araldista preparato, sono certo avrai potuto osservare gli ampi esempi che, ovviamente a mio parere, giustificano la definizione sulla "decottura" dei rimasugli araldici dell'"Ordinamento dello stato nobiliare italiano" che ancora oggi disciplinano la nostra araldica civica; ho dato ampio conto, mi pare, dei passati ed antiquati modelli estetici e formali che tale normativa impone ove il comune voglia adeguarvisi. Mi auguro che la definizione non Ti risulti gratuita, ma motivata nell'ottica di una più ampia analisi critica, seppur da Te non condivisa negli esiti finali.
L'aspetto più anacronistico della cosidetta "legislazione araldica vigente" è che il comune che volesse usare forme araldiche storiche più proprie della sua zona, quindi alla sua storia, NON è permesso farlo; ogni stemma è "piegato" alle forme stabilite dai burocrati sabaudi a fine 800 spacciate per norme e forme “universalmente valide” e considerate “eterne”(forme mutuate poi dalla tradizione napoleonica): quindi scudo sannitico, corona e serti vegetali (che, tuttavia non sarebbero neppure a norma perché nessun'articolo li ha mai sanciti).
Se un comune toscano o umbro privo di uno stemma nel crearlo NUOVO desiderasse avere un modello più sobrio vicino alle forme storiche di quelle regioni uno scudo a testa di cavallo, o gotico, o a targa, senza magari gli "ornamenti" soliti NON può farlo. Agli stemmi nuovi si impone sempre il sannitico perché così vollero a suo tempo gli araldisti sabaudi.
Si tollerano, eventualmente, solo forme pregeresse degli scudi - ma oggi, mi pare, molto meno che in passato - e si osserva un'uniformità dilagante; quanto all'irrimediabile "caso estetico" dei gonfaloni, esempio di "kitsch ottocentesco istituzionalizzato" già ho detto.
Non a caso regioni autonome si sono avocate la gestione della materia riconducendola a canoni più moderni, versatili, e propri.
Questo perché tale legislazione è il frutto di una mentalità accentratice tipica, lo ripeto, di un'altra Italia e di altre sensibilità politiche-istituzionali oggi imroponibili, una normativa questa davvero non rispettosa del passato, e mortificante dell'autonomie locali poste alla stregua di postulanti perché nella monarchia sabauda l'araldica era "cosa da nobili" e un privilegio del re e dei suoi delegati disciplinarla: non è un caso nell'ampio impianto legislativo dei due RD 651 e 652 la parte civica è davvero ridottissima e marginale; quasi un dettaglio, una seccatura.
I prodotti, gli stemmi che ne derivano ancora oggi non possono tenere minimamente conto delle nuove esigenze emerse a livello grafico-comunicativo, non solo per le diverse competenze degli Enti locali moderni nei rapporti coi propri cittadini, ma anche per le tecnologia moderna che confligge con l’assetto ottocentesco delle forme assunte come inderogabili. Né recepiscono gli sviluppi che l’araldica, come disciplina storica, ha assunto da alcuni decenni in Italia e in Europa. Non è quindi un caso che poi i comuni facciano da sé.
Ora si può continuare a ritenere l' "Ordinamente dello stato nobiliare italiano", con una sorta di equivoco su quello che è "tradizione araldica", sia una legislazione, eccezionale, esemplare e degna della sua sopravvivenza imperitura nell'Italia repubblicana, e sia pure (che la cosa, come si diceva, non importa a nessuno, sebbene sarebbe curioso sapere che ne potrebbe pensare la Corte costituzionale eventualmente interrogata in proposito), tuttavia sia almeno consentito, nelle sedi come questa dove la disciplina è oggetto di dibattito ed attenzione, una schietta valutazione e analisi critica che ne possa sottolineare i molti limiti che ha accumulato e che la rendono obsoleta con l'oggi, un caso unico in Europa, di certo tra gli stati democratico-repubblicani ma non solo.
Un caro saluto,
F.
«Ich bin das Wilde, Dumpfe, das man schlug,
Das man erschlagen, weil es fremd und stumm…»
G. Kolmar