Pasquale M. M. Onorati ha scritto:Gentile don Antonio,
proprio per quanto detto da Lei, e cioè che il pallio è strettamente personale, al punto da venire sepolto con il suo possessore, un arcivescovo emerito può usare a vita nel suo stemma tale distinzione a titolo meramente onorifico anche per distinguersi da coloro che pur arcivescovi non sono mai stati metropoliti.
Inoltre, in mancanza di un pronunciamento della Santa Sede in materia nulla vieta agli ex metropoliti di continuare a usare questo "attributo" in araldica.
Cordialmente.
Caro Pasquale,
evidentemente laddove non c'è un pronunciamento legislativo, più di una possibilità, almeno in teoria, rimane aperta.
Quindi un Arcivescovo Emerito che abbia retto in passato una Sede Metropolitana, se nel presente facesse uso araldico del pallio, non potrebbe certo essere accusato di un uso "illecito". Ma ciò che rende un'insegna adatta all'uso araldico non è tanto il suo possesso, quanto l'effettiva possibilità di utilizzarla. Un Arcivescovo Emerito che abbia retto in passato una Arcidiocesi con giurisdizione metropolitica, di fatto nel presente non ha più occasione di usare il pallio. Inoltre, se prima dell'imposizione del pallio da parte del Romano Pontefice un Arcivescovo non può esercitare la sua potestà arcivescovile (non può ad esempio convocare il Consiglio dei Gerarchi, secondo il sopra citato can. 156 del CIC), è logico pensare che con la cessazione dell'esercizio di questa potestà (di cui il pallio indossato durante i pontificali era simbolo) debba cessare anche l'uso araldico dell'insegna.
Questa posizione non è solo la mia, ma anche del compianto Mons. Heim che, sia pure più sinteticamente, la esprime in
L'Araldica nella Chiesa Cattolica. Origini, usi, legislazione, Città del Vaticano 2000, pp. 72-73.
Vorrei infine ricordare - per chiarire ulteriormente il pensiero che sopra ho esposto - che le regole stabilite nelle costituzioni apostoliche, nei decreti, motu propri e decisioni delle Congregazioni in materia di araldica, non costituiscono un sistema legislativo in grado di definire sempre e direttamente la varietà di usi araldici, in tutti i singoli casi e nei minimi dettagli. La maggior parte di questi decreti è stata prodotta alla luce di situazioni particolari, spesso per ristabilire l'ordine in un particolare momento di abusi e usurpazioni. Per questo quando non si hanno regole chiare e precise, è necessario consultare gli usi e le tradizioni (soprattutto della Curia romana), o compiere ragionamenti in base al diritto canonico e alla prassi liturgica, o, infine, dedurre prerogative araldiche per analogia da quelle di altri prelati circa le quali si hanno chiare dispozioni o usi consolidati.