Riporto un interessante articolo tratto dall’annata della Rivista Araldica del 1928 (mi sembra o comunque 1927) dal suggestivo titolo “Città infeudate e nobiltà locali – notizie storico araldiche” di G. Carrelli
“ Dal fatto che alcune illustri famiglie abbandonarono le loro sedi quando queste cessarono di essere regie o demaniali, si volle dedurre, con una illazione non giustificata da alcun plausibile argomento, che nelle città infeudate non era ammissibile l’esistenza di nobiltà locali, ciò che è pure in contrasto con fatti e documenti (1).
Delle conseguenze di tale errata opinione dovettero certamente preoccuparsi varie nobili famiglie, che vantano menomata la loro posizione sociale per una causa indipendente dalla loro volontà, quale il passaggio sotto il regime feudale delle città, loro sedi, ed alla quale causa per loro particolari ragioni od interessi, non avevano potuto o potevano rimediare col trasferirsi dalla città di loro residenza ad altra regia o demaniale: ad esse quindi è da attribuirsi l’intervento sovrano per vedere protetti e garantiti i loro diritti nobiliari come si verificò sullo scorcio del secolo XVIII.
In tale epoca la famiglia Abenante, originaria veneziana e diramata in Francia ed in Calabria, ove godette nobiltà in Cosenza ed in Rosarno, poté vedere riconosciuto che l’aver dimorato nella città feudale di Maddaloni non le aveva fatto perdere la nobità precedentemente acquisita (2).
Tale giudicato rispecchiava il principio espresso nel Dispaccio del 27 IX 1780 di Re Ferdinando IV Borbone, con cui fu dichiarato che “la dimora in una città feudale non toglie la nobiltà a quelle famiglie che la godevano quando quella città era stata demaniale”.
Si aggiunge che il Dispaccio di cui sopra fu emanato in relazione alla consulta della Regal Camera di S.ta Chiara pronunziata il 18 agosto 1780 in occasione della domanda di servire da cadetto nel Reggimento di Fanteriaitaliano da parte di D. Giacinto Monarco della città di Sessa e con la quale essa Camera aveva risolto “che quando si fosse trovata legittima la discendenza del medesimo da famiglia che godeva da due secoli del distintivo nobile e non fosse ostacolo al conseguimento del grado di Cadetto di trovarsi la sua famiglia in luogo dipendente da feudatario, purché prima di situarvisi fosse effettivamente nobile, o che tale fosse riconosciuta in detto luogo prima di essere feudo, o che questo fosse allora nella classe della Città Regie”.
Nel ripetuto Dispaccio del 17 novembre 1780 è detto con più ampia dichiarazione che fu considerato da S.M. di esservi molte città nel suo Regno che prima erano Regie e Demaniali e poi infeudate e nelle quali prima dell’infeudazione vi era vera separazione ritenuta anche dopo, “… che il passaggio di un luogo a ragione di feudo non producesse un perenne pregiudizio a tante nobili famiglie (3), fra le quali molte rinomate ed illustri”, e continuassero a godere dette famiglie delle distinzioni a cui avevano titolo prima dell’infeudazione di tali Città, la quale in verun modo dovesse recare svantaggio alle qualità del sangue, né togliere la continuazione del godimento della nobiltà generosa, quando l’avessero anteriormente conseguita e fosse pienamente comprovata con legittimo possesso.
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Dal su riportato testo può scorgersi con quanto interessamento il Sovrano ebbe a considerare la posizione delle famiglie nobili dimoranti in città infeudate e con quale giustezza di criteri egli volle riconoscere che occorreva salvaguardare le prerogative nobiliari, in omaggio al principio che non debbono venire manomessi i diritti acquisiti e che quindi le famiglie insignite di nobiltà non potevano perderla pel fatto che o andarono a dimorare in città feudali o restarono nelle loro sedi quando queste cessarono di essere città Regie o Demaniali.
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Oltre quanto sopra si è venuto esponendo, per dimostrare le continuità dello stato nobile in famiglie viventi in città infeudate vi è il fatto ancora più importante che in queste poteva vigere la effettiva separazione di ceti. Ciò risulta da un documento autentico quale è lo Statuto della città di Bitonto in Puglia, redatto quando era ancora infeudata, poco prima cioè dell’anno 1556.
In esso, come scrive il compianto storico Bartolomeo Capasso (4), si stabilì dovere il Consiglio essere composto di trentasei persone scelte “per una metà tra i nobili” e per una metà tra popolani, e poter questo numero essere aumentato sino al doppio nei casi straordinari.
Detto Statuto fu modificato l’anno 1551, ed ebbe il nome di Capitolazione, ma nel 1565 ne fu dai Bitontini per vari inconvenienti verificatisi dimandata la riforma al Vicerè di Napoli, il quale col Consiglio Collatorale accolse le loro istanze.
Fu quindi ad esso Statuto sostituito un altro col titolo di “Nuova Riforma”, nel quale è specialmente importante l’articolo1: con esso si provvide “ad infrenare le pretese dei popolani per essere ammessi come nobili al governo della città”. (5).
Risulta da ciò che il ceto nobiliare era saldamente costituito, quantunque la città solo da pochi anni si fosse liberata dal regime feudale, e si ha così la prova come esso ceto avesse avuto piena e riconosciuta autorità anche sotto quel regime.
Varie ed altre città feudali quali Diano, Giovinazzo, Molfetta, Monteleone, Rossano, Seminara, Sessa ed Eboli ebbero la separazione dei ceti e con la conseguente attribuzione del titolo di “nobile” o “patrizio” agli appartenenti al primo di essi, come si rileva da documenti dell’Archivio di Stato di Napoli, Ufficio Politico di Stato (6).
Essi riflettono le famiglie Carrano di Diano, Framarino di Giovinazzo, Cavallotti di Molfetta, Crispo di Monteleone, Greco di Rossano, Franco di Seminara, Ricca di Sessa.
Un Dispaccio poi del 15 giugno 1756 (vol. 42) (7) riguarda la famiglia Cristofaro di Eboli.
Inoltre il Sovrano Ordine di Malta ha riconosciuto la nobiltà di altre città feudali in riguardo della famiglia Tomarchiello nob. originaria di Tropea dimorante in Monteleone (8); quella della fam. Luzi di Bisignano (9) quella della fam. Massa di Nardò (10); della fam. Saracino di Giovinazzo, città sopra indicata (11); quella della fa. Zevaglios di Ostuni (12); della fam. De Marco di Otranto (13); della fam. Della Forza di Camerano (14).
Si nota infine che il Conte Bonazzi (15) qualifica come ascritte alla nobiltà di Nocera dei Pagani, città feudale, le famiglie Pagano, Calenda e Guerritore, quest’ultima insignita anche del patriziato di Ravello”.
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(1) E’ da ricordare che non solo le città regie ma pure le baronali erano del tutto libere nella scelta dei loro governanti e nella civica loro amministrazione, poiché in queste ultime i baroni non potevano ingerirsi negli affari delle Università, ricadendo sotto la sanzione delle leggi in caso tentassero sottoporle alla loro giurisdizione. L’università di Spoleto per fatto del genere ricorse contro quel duca e fu ordinato il 14 ottobre 1758 al preside di Lecce che la detta Università si fosse servita delle sue ragioni nelle elezioni dei Reggimentari. Con la prammatica XX del 13 V 1682 era stabilito che i Baroni dovevan “lasciare alle Università e loro Reggimento l’amministrazione o governo di essa sotto pena della sospensione della giurisdizione e vassallaggio”. Vedi Msc. E. Bisogni: Di una massima della Consulta Araldica per i Patriziati nelle provincie napoletane, Napoli, Giannini 1895 pagg. 1-6-7.
(2) Archivio di Stato in Napoli. R. Commissione dei titoli di Nobiltà. Processo N.1122 per l’ammissione nella Compagnia delle Reali Guardie del Corpo del Signor Francesco Mazzone, del quale il quarto materno era la famiglia Abenante (v. Candida Gonzaga: Mem. Delle fam. Nobili delle prov. Merid. d’Italia, Napoli, De Angelis 1878-83, vol. V, p. 17).
In precedenza Re Carlo III aveva dichiarata la famiglia Abignente, non ostante avesse abitato la città feudale di Sarno (Salerno), nobile di primo rango.
(3) v. “Rivista Araldica” Antonio Guerritore, La nobiltà del Reame delle Due Sicilie, a. 1915, pag. 555.
(4) Gli statuti pel governo municipale delle città di Bitonto e Giovenazzo in Archivio Storico per le province napoletane, Anno V, fasc. IV, p. 700.
(5) Con detto articolo si provvedeva al censimento nella nobiltà cittadina, che era ascritta al Seggio di Sant’Anna. Esso prescriveva: In primis si habbiano a scrivere in un libro grande tutte le famiglie delli nobili, che al presente godono la nobiltà e quelli che in detto libro nono scritti possono dare la voce e riceverla et non altro, et in detto numero non sia ammesso nessun altro più per l’advenire, se non sarà declarato di iustitia esserci admesso intesa l’Università in sue raggioni.
(6) I relativi volumi sono indicati rispettivamente a pagg. 20-21-22 della suindicata monografia del Mse Bisogni.
(7) Id. ibid. pag. 21
(8) Famiglia dell’ava materna di Francesco Cavallo, ricevuto cav. di giustizia l’anno 1696.
(9) Fam. della madre di Giuseppe Antonio Alimena da Montalto ricevuto cav. di giustizia l’anno 1699.
(10) Fam. della madre del pretendente Leonardo Prato di Lecce(a. 1770)
(11) Fam. dell’ava materna di Giuseppe e Giacomo Tresca di Lecce (a. 1773).
