Predicati dubbi

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Predicati dubbi

Messaggioda contegufo » mercoledì 30 luglio 2014, 18:16

Salve

La XIII norma transitoria e finale della nostra Costituzione prevede che i predicati antecedente il 1922 possano essere cognomizzati.
Non tutti approfittarono dell'occasione e anche oggi è possibile ricorrervi purchè quel tale predicato risulti nell'elenco.

E per qualche predicato non che non risultasse nel famigerato elenco?

Mi fu detto che con l'escamotage del lodo arbitrale e successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale l'ultimo incaglio sarebbe stato l'Ufficiale di Stato Civile a cui sarebbe spettato il compito delle variazioni.
Ma si sa che non tutti sono integerrimi per cui con le buone o le cattive maniere è meglio non ostacolare i desideri dei fanatici sognatori dell'aurea nobiliare per la quale essi sono disposti ad oliare i giusti cardini.

Prima un ambito cognome poi un predicato dubbio che per quasi 400 anni nessuno aveva vantato, alla fine servirà solo uno svolazzante mantello et voilà la quadratura del cerchio sarà completata.
Con amarezza

Cordialità

PS. Ogni riferimento a fatti e persone è del tutto casuale.
Ultima modifica di contegufo il mercoledì 30 luglio 2014, 20:33, modificato 1 volta in totale.
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Re: Predicati dubbi

Messaggioda Alessio Bruno Bedini » mercoledì 30 luglio 2014, 18:27

Non entro nel merito dei meccanismi giurisprudenziali perchè non sono un esperto in materia ma do una mia opinione sull'argomento.

Io credo che se ci sono le prove certe che si discende da una determinata famiglia non ci siano problemi a cambiare il proprio cognome aggiungendone altri o un predicato.
Poco importa se il padre o il nonno non usavano quel cognome o quel predicato.

Il problema maggiore a mio avviso è quando si usano cognomi e predicati che poco hanno a che fare con i propri antenati.
Conosco per cattiva fama alcuni che hanno fatto questo giochino ma sono individui davvero spregevoli.

Come in ogni cosa dunque non bisogna generalizzare ma separare i comportamenti corretti da quelli disonesti.
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Alessio Bruno Bedini
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Re: Predicati dubbi

Messaggioda Messanensis » mercoledì 30 luglio 2014, 18:51

Alessio Bruno Bedini ha scritto:Io credo che se ci sono le prove certe che si discende da una determinata famiglia non ci siano problemi a cambiare il proprio cognome aggiungendone altri o un predicato.
Poco importa se il padre o il nonno non usavano quel cognome o quel predicato.


Dal punto di vista legale questo non è corretto, se durante il Regno d'Italia non c'è stato un riconoscimento del titolo dal quale deriva il predicato (che è un presupposto necessario e che oggi in Italia non può più attuarsi, dato che un giudice non può accertare l'esistenza di un titolo nobiliare in capo ad un determinato soggetto). La sentenza N. 101/1967 della Corte Costituzionale è chiarissima in questo senso:

"è da mettere in rilievo che il divieto di riconoscimento dei titoli nobiliari non attiene solo all'attività giudiziaria o amministrativa necessaria, come accadeva nel precedente ordinamento, per l'accertamento ed il conseguente legittimo uso di un titolo già di per sé esistente (e ciò conferma che dalla diversa terminologia usata nel primo e nel secondo comma non può trarsi argomento favorevole alla tesi sostenuta dalle parti private), ma comporta che i titoli nobiliari non costituiscono contenuto di un diritto e, più ampiamente, non conservano alcuna rilevanza: in una parola, essi restano fuori del mondo giuridico. Da questa premessa, che nessuno contesta, inevitabilmente discende che l'ordinamento non può contenere norme che impongano ai pubblici poteri di dirimere controversie intorno a pretese alle quali la Costituzione disconosce ogni carattere di giuridicità. E perciò, una volta attribuiti al primo comma quel contenuto e queste conseguenze, è certo da escludere che il secondo possa essere interpretato in un senso che con l'uno e con le altre sarebbe in contrasto. Ciò accadrebbe ove si accogliesse la tesi che, al fine della cognomizzazione, il giudice debba accertare l'esistenza del titolo in capo a questo o a quel soggetto, valutarne le vicende alla stregua delle regole proprie del regime successorio nobiliare e dare piena applicazione alla legislazione araldica fino al punto - secondo la teoria che appare più coerente con le promesse - da potersi pronunziare solo previo contraddittorio dell'interessato con l'ufficio araldico (legislativamente definito come rappresentante della regia prerogativa) e con provvedimento destinato ad essere iscritto negli appositi libri nobiliari. Né importa che l'accertamento andrebbe compiuto non in funzione del legittimo uso del titolo, ma come strumentale rispetto al diverso diritto relativo all'aggiunta del predicato al nome; ed infatti, nonostante questa finalità, il titolo costituirebbe pur sempre oggetto di un diritto e di una vera e propria tutela giuridica, laddove l'uno e l'altra sono perentoriamente esclusi dal principio enunciato nel primo comma.
Tale irrilevanza giuridica dei titoli nobiliari impedisce, dunque, che essi possano essere giudizialmente accertati e perciò il secondo comma della XIV disposizione va interpretato nel residuo senso che l'aggiunta al nome dei predicati anteriori al 28 ottobre 1922 non trova la sua fonte nel diritto al titolo, non più sussistente, ma nel già intervenuto riconoscimento, che assume il ruolo di presupposto di fatto del diritto alla cognomizzazione
".
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Re: Predicati dubbi

Messaggioda GENS VALERIA » giovedì 31 luglio 2014, 14:07

Alessio Bruno Bedini ha scritto:Io credo che se ci sono le prove certe che si discende da una determinata famiglia non ci siano problemi a cambiare il proprio cognome aggiungendone altri o un predicato.
Poco importa se il padre o il nonno non usavano quel cognome o quel predicato.

Se stiamo parlando di un predicato cognomizzato in periodo repubblicano ( comunque accettato prima del 1922 ) , esso è da assimilare in tutto e per tutto ad un cognome sic et impliciter facendo salve le prove documentarie probatorie atte al nulla osta prefettizio, il quale non è affatto ovvio.
Un Rossi o un Rossi di Montedaino da un punto di vista legale pari sono.
Per un predicato non cognomizzato temo che ciò sia legalmente impossibile a meno che ricorrere a stratagemmi legali, scorciatoie contorte, e per me inaccettabili , come sono i lodi arbitrali.
Abbiamo esempi eclatanti di c.d. "principi" e "principesse" con cognomi e predicati a dir poco ... esilaranti :D
Chi è ... è , chi non è ... non può essere.

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