da Salvennor » lunedì 11 gennaio 2010, 21:59
Dunque, dato che il riconoscimento è un presupposto che deve sussistere perché possa esistere eventualmente la tutela, allora nell'esempio precedente di Taiwan il "non riconoscimento" da parte degli USA è solo apparente, e limitato solo ad un'aspetto parziale della questione, compreso il seggio all'ONU assegnato alla Cina.
Il fatto stesso che gli USA, a iniziare dagli anni 50, abbiano varato disposizioni legislative, oltre ad accordi, inequivocabilmente e solamente indirizzate alla questione dell'isola asiatica, implica già un riconoscimento ufficiale per tale entità nazionale, per la sua integrità e per la sua sovranità.
Diverso sarebbe stato se gli USA avessero cercato di tutelare Taiwan tramite leggi generali già esistenti, ma non specificatamente indirizzate alla questione. Anzi, in tale ultima situazione non si sarebbe dovuto parlare di tutela, ma solo di appoggio, senza obblighi. Invece pare che esistano obblighi e accordi specifici ben precisi; di fatto è un riconoscimento.
E lo stesso sarebbe, credo, per una ipotetica associazione, non riconosciuta dallo Stato, magari fondata per assistere gli sbandati di una città o zona. Se un gruppo estremista x es decidesse con la forza di ostacolare l'opera di tale associazione (magari anche con minacce e attentati), il fatto che lo Stato intervenga per difendere l'esistenza dell'associazione benefica (tramite indagini, azioni di polizia ecc..) non si configura come una tutela nei confronti dell'associazione. È solo una tutela apparente, indiretta. In realtà lo Stato interviene contro il gruppo estremista che viola principi generali dello Stato.
Dunque si ha "riconoscimento giuridico" di una certa entità (associazione, fondazione, Stato straniero ecc..) quando le eventuali "tutele" che potrebbero essere esplicate nei confronti dell'entità, derivano da norme scaturite appositamente per operare solo nella sfera dei rapporti Stato-entità, e non da norme generali relative anche a altre questioni e entità giuridiche.
Ho scritto "eventuali tutele" perché in effetti non è detto che siano per forza poste in essere; magari solo parzialmente, o magari solo in certe situazioni, o magari mai pur essendo in teoria possibili.
Dunque se esiste il "riconoscimento" le tutele possono essere realmente esplicate, con effetti evidenti.
Oppure le tutele restano solo come possibilità giuridiche previste, e allora diciamo che esiste "riconoscimento" ma non viene esplicata di fatto una reale "tutela".