Medaglia Commemorativa del periodo bellico 1940/43

Per discutere sugli ordini cavallereschi e le onorificenze/ Discussions on orders of chivalry and honours

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Re: Medaglia Commemorativa del periodo bellico 1940/43

Messaggioda sabaudo74 » lunedì 7 aprile 2008, 23:03

Guido5 ha scritto:Caro Alfio,
noto adesso il "sergente cannoniere". Ovvio che devi rivolgerti alla Capitaneria di porto o all'URP dello SM della Marina militare. Telefoni e indirizzi li trovi a http://www.marina.difesa.it/urp/contatti.asp. L'indirizzo per l'Esercito è http://www.esercito.difesa.it/root/servizi/contatti.asp.

Ciao a tutti!
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Re: Medaglia Commemorativa del periodo bellico 1940/43

Messaggioda nicolad72 » martedì 8 aprile 2008, 0:01

Ulteriori testi normativi...

D.Lgt. 3 maggio 1945, n. 350.
Istituzione di un distintivo onorifico per i patrioti «Volontari della Libertà».
Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 1945, n. 81.
1. È istituito uno speciale distintivo d'onore del quale potranno fregiarsi i patioti «Volontari della Libertà» che abbiano partecipato alla lotta armata contro i tedeschi e contro i fascisti.
2. Il distintivo sarà concesso gratuitamente, a spese dell'Amministrazione, ai patrioti che abbiano fatto parte, per non meno di tre mesi ininterrottamente, di formazioni riconosciute dai Comitati di Liberazione Nazionale, o che siano rimasti feriti in combattimento.
3. Il distintivo, conforme al disegno allegato al presente decreto, sarà portato al lato sinistro del petto e consisterà in un nastro della larghezza di trentasette millimetri di color «rosso solferino» bordato verticalmente alle due estremità con i colori nazionali.
Sul nastro, al centro, saranno sovrapposte le lettere V. L. in metallo dorato.
4. Per fregiarsi di tale distintivo occorre una speciale autorizzazione, la quale dovrà risultare da un certificato rilasciato dai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica per i rispettivi personali, e da quello dell'Italia occupata (2) per i civili non appartenenti alle forze armate.
Distintivo onorifico per i patrioti «Volontari della Libertà»
(Si omette la riproduzione del distintivo).

(2) Soppresso con D.Lgt. 5 luglio 1945, n. 391, con trasferimento delle attribuzioni concernenti l'assistenza ai patrioti al Ministero dell'assistenza post-bellica, a sua volta soppresso con D.Lgs.C.P.S. 14 febbraio 1947, n. 27.


L. 1 dicembre 1977, n. 907 (1).
Conferimento del distintivo di onore di «Volontario della Libertà» al personale militare deportato nei lager che rifiutò la liberazione per non servire l'invasore tedesco e la repubblica sociale durante la Resistenza.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 dicembre 1977, n. 344.
1 Ai militari deportati nei campi di concentramento tedeschi dopo l'8 settembre 1943 (denominati ex internati militari in Germania) che rinunciarono alla liberazione, e, non collaborando comunque volontariamente né con i tedeschi né con i fascisti, contribuirono alla lotta della Resistenza è estesa la concessione del distintivo di onore dei «Volontari della Libertà» istituito con il decreto luogotenenziale del 3 maggio 1945, n. 350.
2 Il distintivo d'onore di «Volontario della Libertà» è concesso dal distretto militare di appartenenza, su domanda dell'interessato e previo parere dell'Associazione nazionale ex internati (ANEI).
Contro la decisione negativa del distretto militare può essere presentato ricorso al Ministro per la difesa entro novanta giorni dalla data di notifica.
3. [Le domande per la concessione del distintivo di cui ai precedenti articoli devono essere presentate entro il 31 dicembre 1978] (2) (3).

(2) Termine prorogato al 30 giugno 1981 dall'articolo unico, L. 30 marzo 1981, n. 122 (Gazz. Uff. 11 aprile 1981, n. 101).
(3) L'articolo unico, L. 3 aprile 1984, n. 63 (Gazz. Uff. 13 aprile 1984, n. 104) ha così disposto:
«Articolo unico. Le domande per la concessione del distintivo d'onore dei «Volontari della Libertà» possono essere presentate dai soggetti di cui all'art. 1 della L. 1° dicembre 1977, n. 907, con le modalità dalla stessa previste senza limiti temporali.
Conseguentemente è abrogato l'art. 3 della predetta L. 1° dicembre 1977, n. 907».

DPR 17/11/1948 n. 1590 (testo vigente)
Epigrafe
Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1948, n. 1590 (in Gazz. Uff., 3 febbraio, n. 27). - Istituzione di un distintivo del periodo bellico 1940-43 e di un distintivo della guerra di liberazione.
Preambolo
(Omissis).

Art. 1.
Sono istituiti, a carattere esclusivamente onorifico, un distintivo del periodo bellico 1940-43 e un distintivo della guerra di liberazione.

Art. 2.
Il distintivo del periodo bellico 1940-43 consiste in un nastrino di seta della larghezza di 37 mm. formato da 19 righe verticali, alternate, di colore verde e rosso. Le due righe esterne sono verdi.

Art. 3.
Il distintivo della guerra di liberazione consiste in un nastrino di seta della larghezza di 37 mm. formato dai colori della Bandiera italiana e dai colori caratteristici degli angloamericani così disposti:
fondo: colori della Bandiera italiana con il verde a sinistra di 8 mm. di larghezza, bianco al centro di 21 mm. e rosso a destra di 8 mm.;
al centro, sul bianco, tre strisce rosse verticali e due azzurre alternate della larghezza di un millimetro ciascuna.

Art. 4.
Il distintivo del periodo bellico 1940-43 è concesso:
ai militari e militarizzati delle Forze armate dello Stato;
agli appartenenti alla Guardia di finanza;
al personale della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta;
agli assimilati ed ai civili;
che a datare dall'11 giugno 1940 e fino alle ore 20 dell'8 settembre 1943, siano caduti in guerra ovvero si siano trovati in una delle seguenti condizioni:
a) abbiano prestato servizio per un periodo di almeno tre mesi, anche non continuativi, alle dipendenze di enti delle Forze armate dello Stato, mobilitati dai rispettivi Stati Maggiori, o, se civili o assimilati, al seguito delle Forze armate operanti;
b) abbiano riportato ferite o mutilazioni o contratto infermità riconosciute dipendenti da cause specificamente derivanti da azioni di guerra;
c) abbiano onorevolmente partecipato ad un importante fatto d'arme;
d) abbiano ottenuto in dipendenza dell'attività bellica una ricompensa al valor militare o la croce al merito di guerra.

Art. 5.
Il distintivo della guerra di liberazione è concesso:
ai militari e militarizzati delle Forze armate dello Stato;
agli appartenenti alla Guardia di finanza;
al personale della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta;
agli assimilati ed ai civili;
che durante la guerra di liberazione siano caduti in combattimento ovvero si siano trovati in una delle seguenti condizioni:
a) abbiano prestato servizio dal 9 settembre 1943 in poi, per un periodo di almeno tre mesi, anche non consecutivi, alle dipendenze di enti delle Forze armate dello Stato, mobilitati dai rispettivi Stati Maggiori, o, se civili o assimilati, al seguito delle Forze armate operanti;
b) abbiano riportato ferite o mutilazioni o contratto infermità riconosciute dipendenti da cause specificamente derivanti da azioni di guerra;
c) abbiano onorevolmente partecipato ad un importante fatto d'arme;
d) abbiano ottenuto, in dipendenza dell'attività bellica nel la guerra di liberazione o in azioni contro i tedeschi prima della dichiarazione di guerra alla Germania, una ricompensa al valor militare o la croce al merito di guerra.
Il distintivo suddetto è altresì concesso a coloro cui sia stata attribuita la qualifica di partigiano combattente.

Art. 6.
Per fregiarsi dei distintivi di cui al presente decreto, occorre avere una speciale autorizzazione risultante da un certificato nominativo, rilasciato dalle autorità all'uopo indicate dal Ministro per la difesa.
L'autorizzazione predetta è concessa a domanda degli interessati.


DPR 06/05/1959 n. 399 (testo vigente)
Epigrafe
Decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1959, n. 399 (in Gazz. Uff., 24 giugno, n. 148). - Medaglie commemorative del periodo bellico 1940-43 e della guerra di liberazione.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica:
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1948, n. 1590, concernente l'istituzione di un distintivo del periodo bellico 1940-43 e di un distintivo della guerra di liberazione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;
Decreta:

Art. 1.
La medaglia commemorativa del periodo bellico 1940-43 e la medaglia commemorativa della guerra di liberazione, corrispondenti, rispettivamente, al distintivo del periodo bellico 1940-43 e al distintivo della guerra di liberazione, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1948, n. 1590, recano sul diritto l'immagine della Dea Roma quale risulta scolpita sulla tomba del Milite Ignoto e sul rovescio un serto di alloro con una stella centrale a cinque punte ed in alto l'iscrizione "guerra 1940-43" o "guerra 1943-45", secondo il periodo bellico cui si riferiscono.
Forma e dimensioni risultano dai disegni annessi al presente decreto.

Art. 2.
Le medaglie si portano al lato sinistro del petto appese ad un nastro di seta che, in relazione al periodo bellico cui si riferiscono le medaglie medesime, recherà gli stessi colori ed avrà le stesse caratteristiche dei nastrini del corrispondente distintivo.
Sul nastro delle medaglie e sui nastrini dei distintivi sono applicate, rispettivamente, fascette e stellette metalliche in numero eguale agli anni di campagna riconosciuti.

Art. 3.
La medaglia commemorativa del periodo bellico 1940-43 e la medaglia commemorativa della guerra di liberazione sono portate dal personale militare, militarizzato, assimilato e civile che abbia ottenuto od ottenga l'autorizzazione a fregiarsi del corrispondente distintivo.
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Re: Medaglia Commemorativa del periodo bellico 1940/43

Messaggioda sabaudo74 » martedì 8 aprile 2008, 1:05

Grazie davvero la vigente normativa non parla assolutamente di un periodo in cui non sia possibile farne richiesta e avendo foglio matricolare di mio nonno qui davanti a me egli fu posto in congedo nel 1944, richiamato alle armi il 29 marzo 1940 impegnato sulla NAVE TRIESTE FINO ALL' 8 NOVEMBRE 1940 èER POI ESSERE TRASFERITO A TARANTO MARIDIFESA TARANTO DAL 9 NOVEMBRE 1940 FINO AL 15 NOVEMBRE 1943 E POSTO IN CONGEDO IL 31 AGOSTO 1944, quindi penso che i requisiti vi siano e non so per quali altri riconoscimenti,visto che su mia proposta gli è stata riconosciuta solo una croce al merito di guerra, quando forse poteva essere concessa anche la seconda ma non ho approfondito, e a tale riguardo vorrei anche notizie se ne posso fare anche richiesta, ha 93anni è lucidissimo e ci tiene tanto e io da nipote diretto,che porto anche il suo nome, ne sarei onorato se Ministero Difesa riconoscesse questi piccoli segni che danno tanto a chi ancora vive di ricordi e di memorie!!!!!
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